Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Irpef e addizionali
I più recenti interventi in materia di tassazione delle persone fisiche sono stati finalizzati, in primo luogo, a fronteggiare la crisi economica; numerose misure hanno poi rimodulato la distribuzione del carico fiscale tra lo Stato e gli enti territoriali, anche al fine di dare attuazione al federalismo fiscale.

Gli interventi sull’IRPEF sono stati diretti, in una prima fase, ad incentivare nuovi investimenti e a promuovere una maggiore competitività del Paese. In una seconda fase, invece, mediante le norme fiscali il legislatore ha inteso aumentare il reddito disponibile delle famiglie, al fine di fronteggiare la già richiamata crisi economica e finanziaria.

In merito ai redditi di locazione di immobili aditibi ad uso abitativo, rinviando all'apposito tema concernente la tassazione degli immobili, il decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale ha introdotto la facoltà per i contribuenti di applicare il regime sostitutivo della cedolare secca in luogo del regime ordinario IRPEF.

Importanti modifiche sono state introdotte al regime fiscale dei fondi di investimento mobiliare dal decreto legge n. 225 del 2010 (milleproroghe) al fine di uniformare il regime fiscale a quello dei fondi esteri armonizzati. Le novità introdotte interessano, oltre i fondi interessati, anche gli investitori che saranno tassati solo al momento dell'effettivo realizzo dell'investimento stesso. Da ultimo, il D. L. 138 del 2011 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento.

Incentivi per la produttività

In favore dei lavoratori dipendenti, l’articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008 ha introdotto una imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (10 per cento), in luogo del regime ordinario di tassazione, da applicare alle remunerazioni per lavoro straordinario o per premi di produttività percepiti dai lavoratori del settore privato. Il regime agevolato, inizialmente previsto per il solo secondo semestre del 2008 e poi prorogato agli anni 2009, 2010 e 2011 rispettivamente, dal decreto-legge n. 185 del 2008, dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) e dalla legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), può essere fruito dai soggetti che hanno realizzato un reddito da lavoro dipendente non superiore superiore a determinati limiti fissati in 30.000 euro nel 2007, in 35.000 euro nel 2008 e 2009 e in 40.000 nel 2010. Il beneficio spetta su un ammontare di remunerazioni non superiore a 3.000 euro per il secondo semestre 2008 ovvero a 6.000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011. L'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 185 ha esteso l'agevolazione ad alcuni dipendenti del settore pubblico quali la difesa, la sicurezza e il soccorso pubblico.

Tale misura è stata prorogata al 2012 dall'articolo 33, comma 7 della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011), affidando a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell’agevolazione.

Detrazioni IRPEF

Diversi interventi sono stati effettuati attraverso l’istituto della detrazione IRPEF. Oltre alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (estesa al contemporaneo acquisto di mobili e arredi) e di riqualificazione energetica, meglio illustrate nell’apposita sezione concernente la tassazione degli immobili, si ricorda che con la legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009) sono state introdotte a regime le detrazioni per le spese di frequenza all'asilo nido. Il decreto-legge "sviluppo" (D.L. 70/2011) ha poi modificato, al fine di semplificarli, gli adempimenti dei contribuenti necessari per usufruire di alcune detrazioni IRPEF, in particolare quelli relativi alla detrazione per carichi di famiglia.

La legge comunitaria 2012 (articolo 16 della legge n. 217 del 2011) ha disposto, dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2012, la detraibilità a fini IRPEF anche del canone derivanti da contratti di locazione stipulati da studenti universitari iscritti ad università site nei Paesi UE.

E' stata profondamente modificata, al fine di renderla strutturale, la disciplina delle detrazioni IRPEF spettanti per le ristrutturazioni edilizie (nuovo articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, introdotto dal D.L. 201 del 2011); tuttavia, in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013, è previsto l’innalzamento della detrazione a fini Irpef dal 36 al 50% e del limite dell’ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro (articolo 11 del D.L. 83 del 2012). Per quanto riguarda le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 55% delle stesse spese (comma 2).

Addizionali IRPEF

Per quanto riguarda le aliquote delle addizionali IRPEF – che consentono agli enti territoriali, nei limiti fissati dalla normativa primaria, una discrezionalità nell’imposizione locale -, il decreto-legge n. 93 del 2008 aveva disposto la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali all’IRPEF. In deroga alle predette norme, le regioni con deficit nel settore sanitario - al fine di ripianarlo - sono state tenute ad applicare le aliquote massime delle addizionali regionali IRPEF e dell'IRAP previste dalle rispettive leggi istitutive. Inoltre, per l'anno 2010, la legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha stabilito che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di rientro del deficit sanitario delle regioni interessate determinasse un ulteriore incremento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF (+0,30%) e dell'IRAP (+0,15%). L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 2 luglio 2010, ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2010, relativamente alle seguenti regioni: Lazio, Campania, Molise e Calabria, che hanno pertanto incrementato le misure delle aliquote d'imposta richiamate. 

Il D.L. 138 del 2011 (articolo 1, commi 10 e 11) ha disposto la cessazione della predetta sospensione, ripristinando dal 2012 il potere per regioni e comuni di deliberare aumenti delle aliquote delle addizionali IRPEF.

Il decreto legislativo in materia di federalismo regionale e fabbisogni standard nel settore sanitario (D. Lgs. n. 68 del 2011, come modificato dal citato D. L. 138 del 2011) ha recato importanti novità in tema di rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, in conseguenza della soppressione dei trasferimenti statali in favore delle regioni. In particolare, dal 2012 è rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale; la rideterminazione deve comunque garantire alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dal provvedimento. All’aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell’addizionale, attualmente pari all’ 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% per il 2012 e il 2013, dell’1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015.

Ll'articolo 28, commi da 1 a 6 del D.L. 201 del 2011 ha disposto l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 all’1,23%.L'articolo 29, comma 14 del D. L. n. 216 del 2011 ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per deliberare variazioni addizionale regionale all'IRPEF, da applicarsi sulla predetta aliquota dell'1,23 %. Le maggiorazioni vigenti al 29 dicembre 2011 si intendono applicate sulla aliquota delll'1,23%.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D. L. n. 16 del 2012, è anticipato dal 31 al 20 dicembre il termine per la pubblicazione su internet delle delibere di variazione della relativa addizionale IRPEF; i comuni dovranno inoltre inviare al Ministero dell’economia e delle finanze le predette delibere entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Da ultimo, il D.L. 95 del 2012 consente alle regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di anticipare al 2013 l'aumento dell'addizionale IRPEF di 1,1 punto percentuale stabilito dal D.Lgs. 68/2011 relativamente all'anno 2014.

Versamento dell'IRPEF

Il decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il differimento dell'acconto IRPEF dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012. Il DPCM del 12 maggio 2011 ha differito dal 16 giugno al 6 luglio 2011 il termine per effettuare, senza maggiorazioni, i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cd. "cedolare secca" (per cui si veda il tema relativo al federalismo municipale. Il DPCM prevede inoltre che le scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo.

Per effetto delle modifiche operate con la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011),le entrate derivanti dall’attribuzione delle frequenze in banda larga sono state finalizzate anche alla copertura dell’onere derivante dal differimento dell’acconto IRPEF 2011. Con cominicato stampa del 23 novembre 2011 il MEF ha reso nota l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede la riduzione di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011. La riduzione dell'acconto IRPEF ha come conseguenza indiretta la temporanea maggiore disponibilità di risorse da parte dei contribuenti. Il MEF ha precisato inoltre che, ove sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare la riduzione dell'acconto prevista, i sostituti d'imposta restituiranno le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011. Nel caso in cui i sostituti d'imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.

Gli investimenti nei fondi comuni mobiliari

Il decreto legge n. 225 del 2010 (milleproroghe) ha modificato, con decorrenza 1° luglio 2011, la disciplina fiscale dei fondi di investimento mobiliare con sede in Italia, ivi compresi i fondi lussemburghesi storici, al fine di uniformare il regime fiscale a quello dei fondi esteri armonizzati. In particolare, è stato introdotto il principio della tassazione sul realizzato in capo all’investitore in luogo della tassazione del maturato in capo al fondo. Per i soggetti che alla data del 30 giugno 2011 siano in possesso di quote di partecipazione al fondo è prevista una specifica disciplina transitoria. A decorrere da luglio 2011 all’investitore sarà trattenuta, al momento del realizzo, una ritenuta in misura pari al 12,50%; la ritenuta è a titolo definitivo se operata nei confronti di le persone fisiche non imprenditori mentre è a titolo di acconto per gli imprenditori individuali e per le società di persone e soggetti equiparati. La ritenuta non si applica nel regime del risparmio gestito (gestioni individuali di patrimoni mobiliari e fondi pensione) e agli OICR con sede in Italia, ivi compresi i fondi di investimento immobiliare.

La tassazione delle rendite finanziarie

L'articolo 2 del richiamato decreto-legge 138 del 2011 ha introdotto (commi da 6 a 34) a decorrere dal 1° gennaio 2012, una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, volto a unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare. Tra le disposizioni introdotte si segnalano: la revisione del regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, le norme transitorie sulla tassazione dei redditi da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi della quale sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 si applica l’aliquota del 12,50 per cento. Infine (commi da 28 a 34) in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi, viene consentito ai contribuenti di optare per l'affrancamento attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 12,50 sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011. Con tre decreti del 13 dicembre 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la disciplina attuativa della riforma dei redditi di natura finanziaria operata con il citato D.L. 138/2011. L'articolo 29, commi 2 e 3 del D.L. 216 del 2011 ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle suddette aliquote.

Si ricorda inoltre che l'articolo 1 del D.L. 83 del 2012 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilitàdel (cd. project bond) ai loro proventi si applica l'imposta sostitutiva nella misura agevolata del 12,5 per cento.

Altre misure

In favore dei soggetti che, a seguito di investimenti in azioni e titoli similari, realizzano al momento della cessione delle partecipazioni una plusvalenza, il decreto-legge n. 97 del 2008 ha introdotto il regime denominato “start up” ai sensi del quale il contribuente può fruire, in presenza dei requisiti richiesti, della esenzione dall’IRPEF e sue addizionali. Ai fini della fruizione del beneficio è richiesto, tra l’altro, che la plusvalenza non sia realizzata nell’esercizio d’impresa e che la stessa sia reinvestita - entro due anni dal suo conseguimento - in un nuovo acquisto di quote o azioni di società di persone o società di capitali costituite da non più di tre anni.

Numerose agevolazioni fiscali sono contenute nella disciplina delle "start up innovative" del decreto-legge n. 179 del 2012. Esse operano sia in favore della società avente gli specifici requisiti di legge per qualificarsi come start up innovativa (tra cui la disapplicazione a tali soggetti della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica), sia nei confronti dei soggetti che vi lavorano o vi svolgono funzioni apicali (nel caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall?attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini tanto fiscali quanto contributivi), sia - infine - nei confronti dei soggetti che che intendono investire in tali imprese (per gli anni 2013, 2014 e 2015 si consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite in imprese start-up innovative, sia direttamente che indirettamente per il solo tramite di SGR o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative).

A seguito del terremoto in Abruzzo verificatosi nell'aprile del 2009, è stato emanato il decreto legge n. 39 del 2009 nel quale si prevede, tra l'altro, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi nonchè l'introduzione di misure dirette a facilitare il ricorso al credito per i soggetti colpiti dal sisma. La legge finanziaria per il 2010, inoltre, ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (aliquota 20%) in luogo del regime ordinario di tassazione da applicare ai redditi di locazione di immobili situati nella zona terremotata ed utilizzati come abitazione principale. Da ultimo, la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2012) ha previsto modalità agevolate per la ripresa della riscossione nelle predette zone. Si rinvia al tema relativo alla riscossione dei tributi per dettagli.

L'articolo 13-bis del D.L. 78/2009, come modificato dal decreto-legge n. 103 del 2009 e dalla legge finanziaria 2010, ha introdotto la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illegalmente all'estero alla data del 31 dicembre 2008; in merito, si rimanda alla scheda di approfondimento. L'articolo 19 del D.L. 201 del 2011 ha previsto l'applicazione di un'imposta di bollo sulle attività così rimpatriate mediante lo "scudo fiscale"; il medesimo articolo ha introdotto altresì forme di prelievo sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all'estero. L'articolo 16 del medesimo D.L. ha altresì previsto forme di tassazione di imbarcazioni e automobili di lusso.

Ulteriori interventi che interessano le persone fisiche esercenti attività in proprio sono illustrati nel tema Ires e Irap.

Il richiamato decreto-legge 138 del 2011 (articolo 2, primi due commi), in relazione alle straordinarie esigenze legate alla crisi economica, ha introdotto un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013. Il contributo è pari al 3 per cento della quota eccedente tale importo.

Contribuenti "minimi"

Allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavor, l'articolo 27 del D.L. 98 del 2011 - recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria - ha modificato il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi: esso si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del c.d. “forfettone” (che prevede una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Con una norma introdotta nel corso dell’esame al Senato è previsto che il suddetto regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età.Nello stesso tempo, per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento). Per tali soggetti l’applicazione del nuovo regime dei minimi non potrà eccedere il periodo d’imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l’attività nel 2011. Da ultimo, il 28 febbraio 2012 l'Assemblea della Camera ha approvato la mozione 1-000895 relativa all'applicazione degli studi di settore in relazione a tale nuovo regime; l'atto impegna il Governo, in particolare, ad adottare iniziative volte a disciplinare in modo organico il trattamento tributario da riservare ai cosiddetti contribuenti minimi, al fine di assicurare agli stessi semplificazioni contabili e meccanismi forfettari di determinazione delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.