A partire dalla XIV legislatura, in risposta alla crisi internazionale determinatasi in seguito ai gravissimi attentati dell’11 settembre 2001, il Parlamento ha svolto una intensa attività legislativa volta a contrastare il terrorismo. I provvedimenti adottati si sono collocati in un contesto in cui è stata la stessa comunità internazionale, con l’Unione Europea, a sottolineare la necessità di adeguare gli ordinamenti dei singoli Stati all’esigenza di svolgere un’azione globale per combattere le nuove violente manifestazioni di attacco alle istituzioni democratiche.
Per quanto riguarda lo Stato italiano, già il 28 settembre 2001 è stato emanato il decreto-legge n. 353/2001(Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei Talibani), convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 415.
Il decreto ha definito le sanzioni applicabili in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 2001/467/CE del 6 marzo 2001, con il quale l’Unione europea ha vietato l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, ha inasprito il divieto dei voli e il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan (sul punto v. infra) [1].
Il successivo decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369(Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, ha previsto l’istituzione di un Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale [2].
Con il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), convertito dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, sono state introdotte nell’ordinamento nazionale norme di carattere penale e processuale dirette a consentire una più efficace prevenzione e repressione degli atti di terrorismo a carattere transnazionale che, travalicando i confini del singolo Stato, non risultavano agevolmente perseguibili sul piano penale interno.
In sintesi, dopo aver ridenominato il reato di cui all’art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), e inserito nel codice penale l’art. 270-ter, rubricato Assistenza agli associati, il provvedimento ha introdotto specifiche misure in tema di intercettazioni, perquisizioni, attività della polizia sottocopertura [3] e coordinamento delle indagini.
Successivamente, il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha introdotto misure per contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, soprattutto a seguito dei gravissimi attentati di Madrid dell’11 marzo 2004.
Nel quadro di una sempre più stringente necessità di cooperazione giudiziaria all’interno della UE, va inoltre ricordato che con la legge 22 aprile 2005, n. 69, il nostro Paese ha adottato le disposizioni necessarie a conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri: il provvedimento è sostanzialmente mirato al superamento della lunga e complessa procedura di estradizione.
Misure antiterrorismo di diversa natura e di particolare ampiezzasono state introdotte nell’ordinamento dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In particolare, il provvedimento, ha previsto:
In particolare, tale ultima norma ha fornito, per la prima volta nel nostro ordinamento, la definizione di terrorismo individuando specifiche condotte illecite, in accordo, peraltro, con le previsioni dell’Unione europea (Decisione quadro 13 giugno 2002, n. 475). Nello specifico l’art. 270-sexies c.p. prevede che siano considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Va ricordato, poi, che il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (cd. decreto Olimpiadi di Torino, convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49) ha previsto all’art. 1-ter ulteriori misure finalizzate al contrasto del terrorismo internazionale apportando alcune modifiche al citato D.L. 144/2005 (v. sopra).
In particolare, è stato aggiunto al codice penale l’art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti) che estende le pene previste per il reato di possesso e fabbricazione di falsi documenti di identificazionevalidi per l’espatrio di cui all’art. 497-bis (reclusione da 1 a 4 anni, aggravata da un terzo alla metà in caso di materiale fabbricazione o formazione del documento falso, ovvero di detenzione fuori dai casi di uso personale):
Il decreto-legge, inoltre:
Si segnalano, inoltre, le seguenti ratifiche di Convenzioni finalizzate alla lotta al terrorismo internazionale:
La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha, poi, ratificato e dato esecuzione allaConvenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
In particolare, il provvedimento (art. 9) stabilisce la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza i quali commettano reati nel corso di specifiche operazioni sottocopertura volte al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo.
Successivamente - in attuazione della direttiva 2005/60/CE e dell’art. 26 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29) - è stato emanato il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, contenente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismoe l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
In particolare, il provvedimento ha istituto, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria [8], composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri, con l'obiettivo di dare attuazione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea.
A distanza di pochi mesi dall’emanazione del decreto legislativo n. 109/2007, il Governo ha emanato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), ha introdotto disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il decreto ha previsto obblighi di segnalazione di operazioni sospette a carico di specifici soggetti, la cui attività è potenzialmente a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare le misure vanno proporzionate al rischio effettivo di riciclaggio ed il criterio di proporzionalità va calibrato sulla base della tipologia di clientela, della tipologia di rapporto continuativo instauratosi tra il destinatario del decreto e il cliente, del contenuto della prestazione professionale, del tipo di prodotto o di transazione oggetto del rapporto con la clientela. Il decreto individua quali destinatari degli obblighi in esso contenuti numerosi soggetti, persone fisiche e giuridiche. Si ricordano – a titolo esemplificativo – gli intermediari finanziari (come le banche e Poste italiane S.p.A.) e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (come i promotori finanziari), i liberi professionisti, i revisori contabili, i gestori di case da gioco.
Nel corso dell’attuale legislatura, oltre all’emanazione del decreto legislativo 11 maggio 2009, n. 54 [9], che ha limitatamente rivisto le modalità di azione del Comitato di sicurezza finanziaria previsto nell’ambito della repressione del finanziamento del terrorismo (v. sopra), si segnala l’approvazione di una serie di provvedimenti che, pur non essendo esclusivamente mirati alla lotta al terrorismo internazionale, contengono comunque alcune disposizioni che potranno contribuire a tale finalità.
In particolare, si richiamano:
Si segnala, infine, che la legge 94/2009, in materia di sicurezza pubblica, contiene previsioni volte, tra l’altro, a inasprire la lotta al terrorismo internazionale. In particolare, si ricordano: