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Temi dell'attività Parlamentare

Le misure alternative alla detenzione

1. I principali interventi normativi

La principale fonte in tema di misure alternative alla detenzione è costituita dalla legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario.

Tali misure, le cui modalità applicative sono dettate dal regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 230 del 2000, comprendono strumenti di diversa natura, accomunati dalla ratio di rappresentare dei sostitutivi o delle attenuazioni della pena detentiva.

Le misure alternative previste inizialmente dalla legge del 1975 erano l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la liberazione anticipata; costituivano ulteriori misure di favore per i detenuti il lavoro extracarcerario e l'istituto del permesso, concedibile però solo in casi particolari.

Nella seconda metà degli anni '70, a causa del fenomeno del terrorismo, vari provvedimenti, in ragione di esigenze di sicurezza e disciplina, hanno apportato notevoli variazioni all'applicazione delle misure di favore per i detenuti, incidendo in particolare sul regime dei permessi.

Verso la metà degli anni '80, il Legislatore ha cercato di ridar vita ai principi ispiratori della riforma dell'ordinamento penitenziario con l'approvazione della legge n. 663 del 1986 (cd. legge Gozzini), che ha profondamente modificato vari aspetti del trattamento penitenziario, intervenendo sulle norme relative alla magistratura di sorveglianza, alla reclamabilità dei provvedimenti, alle misure di sicurezza, al regime di sorveglianza particolare ed ampliando, soprattutto, l'ambito applicativo delle misure alternative alla detenzione con l'introduzione di nuovi istituti.

Il quadro normativo relativo alla concessione delle misure alternative alla detenzione è stato poi modificato in direzione restrittiva tra il 1991 e il 1992 in seguito all’approvazione di alcuni importanti provvedimenti in tema di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali interventi legislativi hanno, in generale, introdotto limitazioni all'applicazione delle misure alternative alla detenzione per i detenuti ed internati per associazione di stampo mafioso e per altri delitti di particolare gravità, subordinando la concessione (o la revoca) di tali misure ad una concreta attività di collaborazione con la giustizia (art. 4-bis O.P.).

In tema di accesso alle misure alternative deve segnalarsi inoltre la legge n. 165 del 1998 (c.d. legge Simeone), volta soprattutto a limitare il ricorso al carcere per l'espiazione di pene particolarmente brevi. A tal fine è infatti previsto che il pubblico ministero possa, in casi specifici, sospendere l'ordine di esecuzione al fine di consentire al condannato di presentare istanza al tribunale di sorveglianza per l'ottenimento di una delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena. Per ottenere tale sospensione, tuttavia, la pena detentiva non deve comunque superare i tre anni (ovvero quattro anni nei casi di condannati in condizioni di tossicodipendenza).

Ulteriori benefici per i condannati sono costituiti dalle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte dalla legge n. 689 del 1981 (cd. legge di depenalizzazione). L'art. 53 del provvedimento prevede, infatti, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, verificata l'insussistenza di determinate condizioni di inapplicabilità dei benefici, possa disporre la sostituzione della pena inferiore ad un anno con la misura della semidetenzione, nonché, della pena inferiore a sei o tre mesi, rispettivamente, con la libertà controllata o con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Da ultimo, vanno segnalate la legge n. 40 del 2001, che ha introdotto speciali misure alternative al carcere a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, e la legge n. 251 del 2005 che ha modificato la disciplina delle misure alternative soprattutto per coordinarla con la novella dell’art. 99 c.p. in tema di recidiva.

2. I limiti all'applicazione delle misure alternative previsti dall'art. 4-bis, O.P.

L’art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario limita l’accesso ai c.d. benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI dell'ordinamento penitenziario stesso, esclusa la liberazione anticipata) prevedendo, in relazione a specifici reati, che la concessione di misure premiali sia subordinata a una serie di presupposti.

Il comma 1, come modificato da ultimo nel 2009, esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia.

Si tratta dei seguenti delitti:

  • delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
  • associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
  • riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);
  • induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.);
  • produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.);
  • tratta di persone (art. 601, c.p.);
  • acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.);
  • sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, T.U. dogane);
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, T.U. stupefacenti).

I benefici penitenziari potranno essere concessi ai detenuti per i suddetti delitti, purché (comma 1-bis) siano stati acquisiti elementi che escludono in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, anche in presenza di uno dei seguenti presupposti:

  • la limitata partecipazione al fatto criminoso (accertata nella sentenza di condanna) che rende comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;
  • l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità che rende comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;
  • la collaborazione che viene offerta è oggettivamente irrilevante ma nei confronti del detenuto è stata applicata la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 6), c.p. (aver prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; aver prima del giudizio operato spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ovvero egli, anche dopo la sentenza di condanna, ha provveduto al risarcimento del danno.

 Il comma 1-ter dell’art. 4-bis limita inoltre, per un ulteriore catalogo di reati, la possibile concessione dei benefici penitenziari al presupposto dell’inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Si tratta dei seguenti delitti:

  • omicidio (art. 575 c.p.);
  • atti sessuali con un minorenne (art. 600-bis, commi 2 e 3, c.p.);
  • diffusione di materiale pornografico finalizzato all’adescamento o sfruttamento di minori (art. 600-ter, comma 3, c.p.);
  • turismo sessuale (art. 600-quinquies c.p.);
  • rapina ed estorsione aggravata (artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.);
  • ipotesi aggravate del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, TU dogane);
  • ipotesi aggravate del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 80, comma 2, TU stupefacenti);
  • associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei seguenti delitti: contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.); delitti contro la libertà individuale (articoli da 600 a 604 c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter T.U. immigrazione).

Il comma 1-quater dispone inoltre che ai condannati per alcuni reati di natura sessuale possano essere concessi i benefici penitenziari solo a seguito di un periodo di osservazione scientifica della personalità condotto collegialmente per almeno 1 anno.

Si tratta dei seguenti delitti:

  • violenza sessuale semplice (art. 609-bis c.p.);
  • violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.);
  • atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
  • violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1.

Infine, il comma 3-bis della disposizione in commento aggiunge che i benefici non possono essere comunque concessi ai detenuti o internati per delitti dolosi quando la procura antimafia faccia presenti collegamenti attuali del soggetto con la criminalità organizzata.

3. Le misure previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario

 

3.1. L’affidamento in prova al servizio sociale

La misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinata dall'art. 47 O.P., consiste nell'affidamento del condannato ad un servizio sociale fuori dall'istituto, per un periodo corrispondente alla pena da scontare.

La misura può essere concessa soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a 3 anni e purché l'osservazione della personalità del soggetto, condotta collegialmente per almeno un mese all’interno dell’istituto carcerario, dia esito positivo e convinca dunque degli effetti rieducativi che potrebbero conseguire dall'applicazione della misura.

L’art. 47-quater O.P. estende l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche al di là dei limiti di pena previsti, nei confronti di coloro che sono affetti da Aids conclamata e che intendono intraprendere un programma di cura ed assistenza.

Peraltro, la legge n. 165/1998 ha consentito l’affidamento in prova anche senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato dopo la commissione del reato abbia tenuto una condotta tale da consentire la predetta valutazione positiva.

La stessa legge 165 ha previsto inoltre una nuova disciplina per la concessione dell’affidamento in prova richiesto dopo l’inizio dell’esecuzione della pena, attribuendo la titolarità della sospensione della stessa al magistrato di sorveglianza e quella sul merito del provvedimento di concessione al tribunale di sorveglianza.

Ricorrendo i presupposti, il reo viene rimesso in libertà e, in caso di rispetto degli obblighi indicati nel cd. verbale di affidamento per il periodo corrispondente alla pena da scontare, la pena ed ogni altro effetto penale si estinguono.

Compito principale del servizio sociale è quello di aiutare il soggetto nel reinserimento sociale nonché quello di vigilare affinché il comportamento dell'affidato sia conforme alle prescrizioni contenute nel verbale, anche ai fini di una eventuale revoca del beneficio. Le prescrizioni e modalità esecutive dell'affidamento possono essere modificate con decreto motivato da parte del magistrato di sorveglianza.

Alla data del 30 giugno 2009, risultano affidati ai servizi sociali 5.908 condannati (circa il 41% di coloro che accedono alle misure alternative).


3.2. L’affidamento in prova in casi particolari

Il contenuto dell’originario art. 47-bis O.P., relativo all’affidamento in prova dei condannati tossicodipendenti, è confluito nell’art. 94 del testo unico delle leggi sugli stupefacenti (DPR 309/1990) in base al quale oggi il tribunale di sorveglianza può, a domanda, affidare al servizio sociale persone tossicodipendenti o alcooldipendenti condannate a pena detentiva non superiore a 6 anni (4 anni in caso di condanna per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, O.P.) - anche se la pena costituisce residuo di una pena maggiore - al fine di proseguire o iniziare un'attività terapeutica di recupero.

All'istanza di affidamento deve essere allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria che, oltre ad attestare lo stato di dipendenza del soggetto da alcool o droghe, attesti l'idoneità ai fini del recupero del programma terapeutico concordato - a meno che esso non sia già in corso - tra l'interessato e una U.S.L. o altra struttura rispondente ai requisiti di legge.

Competente alla decisione sull'istanza di affidamento in prova, come nell'affidamento ordinario, è il Tribunale di sorveglianza, che stabilisce le modalità esecutive e le forme di controllo necessarie all'accertamento che il reo segua effettivamente il programma di recupero. Dalla data del verbale di affidamento si considera iniziata l’esecuzione della pena.

La misura dell'affidamento in prova in casi particolari non può essere concessa più di due volte.

Alla data del 30 giugno 2009, risultano affidati in prova ai servizi sociali 2.283 condannati tossicodipendenti (circa il 14% di coloro che accedono alle misure alternative).


3.3. La detenzione domiciliare

La detenzione domiciliare – prevista dall’art. 47-ter O.P. (introdotto dalla legge Gozzini e modificato dalla legge Simeone) - si configura come una modalità di esecuzione extracarceraria della pena detentiva: essa consente, a determinate categorie di soggetti, se non è già stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, di espiare la reclusione non superiore a 4 anni (ovvero non superiore a 3 anni in caso di recidiva reiterata ex art. 99, co. 4, c.p.), anche se costituisce residuo di una pena maggiore, nonché l’arresto, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura o di assistenza.

La disciplina della detenzione domiciliare ricorda quella degli arresti domiciliari (di cui all'art. 284 c.p.p.), benché i due istituti abbiano una natura giuridica diversa. Mentre l'arresto domiciliare è infatti una misura cautelare eminentemente processuale, volta ad evitare il pericolo di fuga dell'imputato, la detenzione domiciliare è una misura alternativa all'esecuzione di una pena detentiva, priva di fini cautelari e preventivi.

La detenzione domiciliare può essere concessa ai seguenti soggetti:

a)  donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente;

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della lettera a), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dalla lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante (sent. n. 350 del 2003).

 

b)  padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c)  persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

d)  persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;

e)  persona minore di 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Al di fuori di questa disciplina generale, il legislatore ha consentito l’accesso alla detenzione domiciliare anche nei seguenti casi specifici:

  • a tutti i condannati (esclusi i recidivi reiterati e i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis O.P.), quando ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova ai servizi sociali e la pena detentiva da scontare non supera i 2 anni (anche se costituente parte residua di maggior pena);
  • a tutti i condannati, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., anche se la pena da scontare supera i limiti previsti per la misura. In tal caso il tribunale di sorveglianza stabilisce un termine di durata della detenzione domiciliare, che può essere prorogato;
  • al condannato che abbia compiuto 70 anni, a prescindere dall’entità della pena detentiva inflitta (e della pena residua), purché non si tratti di soggetto:
  • dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero recidivo;
  • condannato a pena detentiva per: uno dei delitti contro la personalità individuale (artt. 600-602 c.p.); un delitto di violenza sessuale semplice e di gruppo ovvero di atti sessuali con minorenne (artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.); uno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; uno qualsiasi dei delitti di cui all’art. 4-bis O.P. (v. sopra);
  • al condannato (o internato) affetto da Aids conclamata, a prescindere dall’entità della pena da scontare, laddove intenda intraprendere un programma di cura ed assistenza (art. 47-quater, O.P.).

    Alla data del 30 giugno 2009, risultano in detenzione domiciliare 4.932 detenuti (circa il 35% di coloro che accedono alle misure alternative).


    3.4. La detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all’esterno dei figli minori

    Si tratta di due nuovi istituti introdotti nell’ordinamento penitenziario dalla legge n. 40 del 2001.

    La detenzione domiciliare speciale è volta a permettere l’assistenza familiare ai figli di età non superiore a 10 anni da parte delle madri condannate quando non sia possibile l’applicazione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter O.P. (v. sopra).

    Ai sensi dell’art. 47-quinquies O.P. condizioni per accedere alla detenzione domiciliare speciale sono:

    • l’avvenuta espiazione di almeno un terzo della pena (15 anni in caso di ergastolo);
    • l’insussistenza di un reale pericolo di commissione di nuovi reati;
    • la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

    La misura è applicabile anche al padre detenuto in caso di morte della madre o di impossibilità della stessa o di altri di assistere il figlio.

    Le modalità attuative della detenzione domiciliare speciale nonché le prescrizioni inerenti l’intervento del servizio sociale sono stabilite dal tribunale di sorveglianza e sono modificabili dal magistrato di sorveglianza competente; al servizio sociale sono assegnati i controlli sulla condotta delle persone in detenzione domiciliare speciale nonché gli oneri di assistenza alle stesse nel reinserimento nella vita sociale; quando i periodici rapporti consegnati dallo stesso servizio sociale al magistrato rilevano una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura, la stessa è revocata.

    L'allontanamento ingiustificato dal domicilio per un tempo inferiore a dodici ore può provocare la proposta di revoca della misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza; per un’assenza superiore sussistono, invece, le condizioni per la punibilità ai sensi del reato di evasione (art. 385, comma 1, c.p.) cui, dopo la condanna, consegue ex lege la revoca della misura alternativa (art. 47-sexies, OP). In proposito, si segnala da ultimo, Corte cost. 177/2009, che sulla base dell’identità di ratio tra le due discipline, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma derivante dal combinato disposto del sopra richiamato art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, o.p., nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come invece stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, o.p., sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, o.p., che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

    Quando, al compimento dei dieci anni di età del bambino, sussistano i requisiti per la concessione della semilibertà, il beneficio della detenzione domiciliare speciale potrà essere prorogato dal tribunale di sorveglianza; in caso contrario, si potrà disporre l’assistenza all’esterno dei figli minori.

    Va segnalato che mentre inizialmente era sembrato che la detenzione domiciliare speciale si sottraesse ai divieti di concessione di cui all’art. 4-bis OP (condannati per criminalità organizzata, terrorismo ed altri gravi delitti di particolare allarme sociale) la giurisprudenza ha chiarito che anche per tale beneficio in favore delle detenute madri opera il divieto di concessione previsto dall’art. 4-bis, primo comma (Cass., Sez. I, sent. 8 giugno 2004, n. 25664). La detenzione domiciliare speciale potrà essere, quindi, concessa solo quando la detenuta collabori con la giustizia e sia esclusa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

    Analogamente, nonostante l’art. 58-quater OP (Divieto di concessione di benefici) non abbia inserito la detenzione domiciliare speciale tra i benefici per cui operano le preclusioni alla concessione, Cass., Sez. I, sent. 25 luglio 2002, n. 28712 ha ritenuto che il beneficio previsto dall'art. 47-quinquies della legge 354/1975 “pur avendo un ambito di applicazione ampliato rispetto all'ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria, non si sottrae ai divieti cui è soggetta quest'ultima, previsti dall'art. 58-quater della stessa legge….”.


    Laddove non sussistano i presupposti per la detenzione domiciliare speciale, la legge prevede la misura dell’assistenza all’esterno dei figli minori, che permette comunque la cura e l’assistenza extracarceraria dei figli di età non superiore a 10 anni. A tal fine, la legge 48/2001 ha inserito l’art. 21-bis O.P., la cui collocazione sistematica indica l’equiparazione della misura a quella del lavoro esterno, la cui disciplina si applica in quanto compatibile.

    I benefici previsti dalla legge non possono essere applicati se la madre è decaduta dalla potestà genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c.; laddove invece la decadenza sia disposta come pena accessoria, quest’ultima resterà sospesa consentendo l’applicazione delle misure di favore.

     

    3.5. La semilibertà

    In base all’art. 48 O.P., il regime di semilibertà consiste nella concessione all'internato o al condannato di trascorrere fuori dall'istituto carcerario parte del giorno per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. Tali soggetti sono assegnati ad appositi istituti carcerari o sezioni di essi e indossano abiti civili.

    La semilibertà – le cui modalità applicative sono state largamente ampliate dalla legge Gozzini e, da ultimo, modificate dalla legge n. 165/1998 - rappresenta dunque, più che una misura alternativa alla detenzione, una modalità di esecuzione della pena detentiva.

    Per natura giuridica e contenuto, la semilibertà si connota come tipico strumento trattamentale, in tal modo differenziandosi dalla semidetenzione (art. 55, legge n. 689 del 1981), sanzione sostitutiva applicata dal giudice di cognizione, che implica solo l’obbligo di trascorrere in carcere almeno 10 ore al giorno e per la quale è del tutto irrilevante l’impiego del tempo residuo.

     

    L'ammissione a tale regime (artt. 50 e 50-bis, O.P.) è concessa facoltativamente dal tribunale di sorveglianza:

    • quando al condannato sia stata inflitta la pena dell'arresto o della reclusione non superiore a sei mesi e non sia già affidato in prova al servizio sociale (la legge 165/1998 ha esteso la possibilità di disporre la semi-libertà anche successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena);
    • quando il condannato (fuori dei casi più gravi previsti per reati di criminalità organizzata, per i quali è necessario aver scontato i 2/3 della pena inflitta) abbia già scontato almeno la metà della pena;
    • quando il condannato al quale sia stata applicata la c.d. recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.) abbia scontato i 2/3 della pena (3/4 della pena se la condanna riguarda un delitto indicato nell’art. 4-bis, co. 1, O.P.);
    • quando il condannato alla pena dell’ergastolo abbia scontato almeno 20 anni di detenzione[1].

    La concessione del beneficio della semilibertà – che non è esclusa per lo straniero privo del permesso di soggiorno (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 78 del 2007)[2] - è condizionata dai progressi compiuti nel corso del trattamento nonché dalla prospettiva di un utile reinserimento sociale del reo. Ai sensi dell’art. 51 O.P., in caso di inidoneità al trattamento, ovvero di assenze ingiustificate dall’istituto, è disposta la sospensione e la successiva revoca del beneficio.

    Alla data del 30 giugno 2009, risultano in regime di semilibertà 1.216 detenuti (circa l’8% di coloro che accedono alle misure alternative).

     

    3.6. La liberazione anticipata

    In base all’art. 54 O.P. al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata,valutando a tale scopo anche il periodo trascorso in custodia cautelare o detenzione domiciliare.

    Anche la liberazione anticipata non è quindi una misura alternativa alla detenzione quanto una misura di natura premiale.

    Originariamente, il principale problema applicativo della norma ha riguardato il criterio temporale di valutazione della partecipazione del soggetto alla rieducazione ai fini della concessione del beneficio; si trattava, cioè, di stabilire se potesse essere fatta una valutazione globale del comportamento del detenuto o se tale valutazione fosse frazionabile semestre per semestre, potendo in quest'ultimo caso applicare la riduzione di pena solo nei semestri valutati positivamente. La legge n. 663/86 ha risolto tali dubbi accogliendo la seconda interpretazione.

    L'effettiva partecipazione del reo al trattamento rieducativo desunta dal globale atteggiamento del soggetto nel corso della detenzione (impegno nel trarre profitto dalle opportunità offertegli durante il trattamento, rapporti con il personale penitenziario e qualità dei rapporti interpersonali in carcere e nell'ambiente familiare) costituisce condizione essenziale alla concessione del beneficio; non è quindi, richiesta soltanto la c.d. buona condotta, bensì un insieme di comportamenti sintomatici dell'evoluzione della sua personalità e di un suo effettivo ravvedimento.

    Le riduzioni di pena previste dall'art. 54 sono concedibili a tutti i detenuti, ivi compresi gli ergastolani, indipendentemente dalla durata della pena inflitta.

    Sull’istanza di concessione del beneficio provvede il Magistrato di sorveglianza (legge 19 dicembre 2002, n. 277),che si pronuncia inaudita altera parte con ordinanza. Sulla decisione, l’interessato, il suo difensore e il pubblico ministero possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell’ordinanza (art. 69-bis O.P.).

    4. Statistiche: I semestre 2009

    Di seguito si riportano i dati statistici sull’applicazione delle misure alternative alla detenzione, aggiornati al 30 giugno 2009, tratti dal sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative).

     

    4.1. Dati complessivi

    TIPOLOGIA INCARICO

    CASI PERVENUTI

    CASI SEGUITI*

    AFFIDAMENTO IN PROVA

    Affidati tossicodipendenti dalla libertà

    406

    906

    Affidati tossicodipendenti dalla detenzione

    528

    1.141

    Affidati tossicodipendenti dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari

    130

    236

    Affidati dalla detenzione

    622

    1.647

    Affidati dalla libertà

    1.649

    3.778

    Affidati dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari

    233

    483

    Totale

    3.568

    8.191

    SEMILIBERTA'

    Semilibertà dalla detenzione

    337

    1.044

    Semilibertà dalla libertà

    101

    172

    Totale

    438

    1.216

    DETENZIONE DOMICILIARE

    Detenzione domiciliare dal carcere

    879

    1.845

    Detenzione domiciliare libertà

    1.225

    2.312

    Detenzione domiciliare provvisoria

    492

    775

    Totale

    2.596

    4.932

    * SEGUITI = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1 gennaio 2009

     


    4.2. Dati ripartiti per età

     

    TIPOLOGIA INCARICO

    CASI SEGUITI*

    TOTALE

    FASCE D'ETA' IN ANNI

    Non rilevati

    18-29

    30-39

    40-49

    Oltre 49

    AFFIDAMENTO IN PROVA

    Affidati tossicodipendenti dalla libertà

    159

    349

    298

    100

    0

    906

    Affidati tossicodipendenti dalla detenzione

    220

    490

    345

    86

    0

    1.141

    Affidati tossicodipendenti dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari

    67

    105

    47

    17

    0

    236

    Affidati dalla detenzione

    285

    496

    424

    442

    0

    1.647

    Affidati dalla libertà

    622

    1.183

    960

    1.013

    0

    3.778

    Affidati dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari

    136

    183

    86

    78

    0

    483

    Totale

    1.489

    2.806

    2.160

    1.736

    0

    8.191

    SEMILIBERTA'

    Semilibertà dalla detenzione

    88

    283

    353

    320

    0

    1.044

    Semilibertà dalla libertà

    35

    63

    37

    37

    0

    172

    Totale

    123

    346

    390

    357

    0

    1.216

    DETENZIONE DOMICILIARE

    Detenzione domiciliare dal carcere

    318

    466

    441

    620

    0

    1.845

    Detenzione domiciliare libertà

    363

    648

    531

    770

    0

    2.312

    Detenzione domiciliare provvisoria

    181

    233

    171

    190

    0

    775

    Totale

    862

    1.347

    1.143

    1.580

    0

    4.932

    * SEGUITI = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1 gennaio 2009

     

     

    4.3. Dati ripartiti per sesso

     

    TIPOLOGIA INCARICO

    CASI SEGUITI*

    TOTALE

    Uomini

    Donne

    Non rilevati

    AFFIDAMENTO IN PROVA

    Affidati tossicodipendenti dalla libertà

    836

    70

    0

    906

    Affidati tossicodipendenti dalla detenzione

    1.085

    56

    0

    1.141

    Affidati tossicodipendenti dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari

    225

    11

    0

    236

    Affidati dalla detenzione

    1.517

    130

    0

    1.647

    Affidati dalla libertà

    3.421

    357

    0

    3.778

    Affidati dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari

    425

    58

    0

    483

    Totale

    7.509

    682

    0

    8.191

    SEMILIBERTA'

    Semilibertà dalla detenzione

    1.008

    36

    0

    1.044

    Semilibertà dalla libertà

    169

    3

    0

    172

    Totale

    1.177

    39

    0

    1.216

    DETENZIONE DOMICILIARE

    Detenzione domiciliare dal carcere

    1.662

    183

    0

    1.845

    Detenzione domiciliare libertà

    2.024

    288

    0

    2.312

    Detenzione domiciliare provvisoria

    686

    89

    0

    775

    Totale

    4.372

    560

    0

    4.932

     * SEGUITI = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1 gennaio 2009

     

    4.4. Dati ripartiti per zone geografiche

     

    TIPOLOGIA INCARICO

    CASI PERVENUTI

    CASI SEGUITI*

    NORD

    CENTRO

    SUD

    NORD

    CENTRO

    SUD

    AFFIDAMENTO IN PROVA

    Affidati tossicodipendenti dalla libertà

    208

    113

    85

    473

    221

    212

    Affidati tossicodipendenti dalla detenzione

    277

    112

    139

    608

    223

    310

    Affidati tossicodipendenti dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari

    58

    29

    43

    122

    44

    70

    Affidati dalla detenzione

    267

    134

    221

    752

    346

    549

    Affidati dalla libertà

    658

    409

    582

    1.598

    859

    1.321

    Affidati dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari

    107

    49

    77

    219

    114

    150

    Totale

    1.575

    846

    1.147

    3.772

    1.807

    2.612

    SEMILIBERTA'

    Semilibertà dalla detenzione

    128

    62

    147

    425

    219

    400

    Semilibertà dalla libertà

    38

    9

    54

    62

    15

    95

    Totale

    166

    71

    201

    487

    234

    495

    DETENZIONE DOMICILIARE

    Detenzione domiciliare dal carcere

    289

    212

    378

    661

    395

    789

    Detenzione domiciliare libertà

    436

    303

    486

    861

    512

    939

    Detenzione domiciliare provvisoria

    232

    167

    93

    394

    238

    143

    Totale

    957

    682

    957

    1.916

    1.145

    1.871

      * SEGUITI = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1 gennaio 2009


    • [1] Si ricorda che per gli ergastolani la semilibertà va ad aggiungersi all’istituto della liberazione condizionale (art. 176 codice penale), già loro applicabile dopo ventisei anni di reclusione. In relazione ad entrambi gli istituti, si ricorda che l’art. 54 O.P. (liberazione anticipata) prevede – in presenza di alcuni presupposti (v. infra) - uno sconto di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata e dispone che agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per accedere a permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale, la parte di pena detratta si considera come scontata. Ciò consente al condannato all’ergastolo di accedere alla semilibertà anche prima di aver concretamente scontato 20 anni di detenzione.
    • [2] Peraltro, già la Corte di cassazione aveva sostenuto che la condizione di straniero privo di permesso di soggiorno non è di per sé ostativa alla concessione della semilibertà, poiché tale misura consente uno spazio di libertà molto ridotto (e molto controllabile) e poiché l'espiazione della pena in regime di semilibertà non comporta alcuna violazione o elusione delle norme in materia di immigrazione clandestina (Cassazione penale, sezione I, 17 gennaio 2005, n. 782).