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Temi dell'attività Parlamentare

Trattato di Lisbona: principali novita'

Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) - che mantiene il suo titolo attuale - e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).

A seguito del completamento del processo di ratifica da parte dei 27 Stati membri, che si è concluso il 3 novembre 2009, il Trattato entra in vigore il 1° dicembre 2009.

L’articolo 6 del Trattato prevede infatti che esso entri in vigore il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che avrà proceduto per ultimo (la Repubblica ceca ha ratificato il 3 novembre 2009).

Il Trattato di Lisbona riprende, con alcune modifiche, disposizioni già contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, che non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica, a seguito dell’esito negativo dei referendum sulla ratifica del Trattato costituzionale in Francia e nei Paesi Bassi.

Struttura del Trattato

Il Trattato di Lisbona - a differenza del Trattato costituzionale - non prevede l’abrogazione dei Trattati vigenti e la loro sostituzione con un unico testo, ma modifica i trattati vigenti.

Preambolo

Il Trattato di Lisbona modifica il vigente Preambolo del TUE, in particolare facendo riferimento alle “eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell’uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto".

Istituzione dell'Unione europea

Il Trattato di Lisbona prevede l’attribuzione della personalità giuridica unica all'Unione europea che assorbirà, sostituendola, la Comunità europea. Ciò comporterà l’unificazione degli attuali tre pilastri(Comunità europea, politica estera e di sicurezza comune, cooperazione giudiziaria e di polizia nel settore penale) e l’attribuzione all’Unione della soggettività giuridica internazionale, con la competenza di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali.

Ripartizione delle competenze

La ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri si fonda sul principio di attribuzione, per il quale l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati.

L’eserciziodelle competenze è sottoposto a due princìpi: sussidiarietà, per cui l’Unione interviene nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale, che regionale o locale (i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità); proporzionalità, per il quale il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione.

Il Trattato di Lisbona riprende la ripartizione delle competenze, già previste dal Trattato costituzionale, in tre grandi categorie:

  • competenze esclusive (unione doganale; definizione di regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per l’area l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune): l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori;
  • competenze concorrenti (mercato interno; politica sociale, per gli aspetti definiti nel Trattato sul funzionamento dell’UE; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica): sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori;
  • azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento (tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; istruzione; gioventù, sport e formazione professionale; turismo; protezione civile; cooperazione amministrativa): l’Unione può condurre azioni che completano l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza.

L'Unione ha, infine, competenza per promuovere e coordinare le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e per la politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

Carta dei diritti fondamentali dell'UE

La Carta dei diritti fondamentali assume – attraverso un apposito articolo di rinvio - carattere giuridicamente vincolante, anche se il testo della Carta non è incluso nei Trattati.

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio ed elegge il Presidente della Commissione europea, su proposta del Consiglio europeo.

La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi.

In occasione dell’accordo complessivo raggiunto in sede di CIG il 19 ottobre 2007, è stato concordato di innalzare da 750 a 751 (750 membri, più il Presidente), la composizione del Parlamento europeo. Un'apposita dichiarazione prevede che il seggio supplementare sia attribuito all’Italia (che quindi avrà 73 seggi a partire della legislatura 2009 – 2014 del PE).

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo - che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell’Unione - definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell’Unione, ma non esercita funzioni legislative.

Il Consiglio europeo elegge a maggioranza qualificata un Presidente per un mandato di due anni e mezzorinnovabile una volta (attualmente la Presidenza del Consiglio europeo è esercitata dallo Stato membro che esercita il turno semestrale di·Presidenza dell'UE). Il Presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale, presiede ed anima i lavori del Consiglio europeo e assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Consiglio dei ministri

Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Il Trattato disciplina direttamente solo il Consiglio "Affari generali", che assicura la coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio, prepara le riunioni del Consiglio europeo ed il Consiglio "Affari esteri", presieduto dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza elabora l'azione esterna dell'Unione.

La Presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata dagli Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria. La Presidenza sarà esercitata da gruppi predeterminati di 3 Stati membri (composti tenendo conto della diversità degli Stati membri e degli equilibri geografici in seno all’Unione) per un periodo di 18 mesi.

Commissione europea

Il Trattato di Lisbona prevede che la prima Commissione nominata dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sia composta da un rappresentante per ogni Stato membro. A partire dalla Commissione successiva, il Trattatodi Lisbonastabilisce chela composizione è fissata ad un numero corrispondente ai due terzi degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, decida di modificare tale numero. I membri dovranno essere scelti sulla base di un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati e in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell'Unione.

Il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, al fine di consentire l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona entro la fine del 2009, ha concordato per quanto riguarda la composizione della Commissione europea che, in deroga rispetto a quanto previsto dal Trattato di Lisbona e purché questo sia entrato in vigore, che sarà adottata una decisione, secondo le necessarie procedure giuridiche, affinché la Commissione europea continui in futuro a comprendere un cittadino di ciascuno Stato membro.

Il Presidente della Commissione europea è eletto dal PE, a maggioranza dei membri che lo compongono, sulla base di una candidatura proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenendo conto delle elezioni del PE e previe consultazioni appropriate.

Il Presidente, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza

L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è nominato dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata. L’Alto rappresentanteguida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, in qualità di mandatario del Consiglio, presiede il Consiglio “Affari esteri” ed è uno dei Vicepresidenti della Commissione (cosiddetto “doppio cappello”).

L’Alto rappresentante, in quanto membro della Commissione europea è soggetto al voto di approvazione del Parlamento europeo sull’intero collegio.

Si prevede, inoltre, l'istituzione di un “Servizio europeo per l’azione esterna”, con il compito di assistere l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Atti giuridici dell'Unione

Il Trattato di Lisbona mantiene la denominazione vigentedegli atti dell’Unione, introduce la gerarchia tra le norme mediante la distinzione tra atti di natura “legislativa”, atti delegati ed atti di esecuzione ed introduce il nuovo strumento dei regolamenti delegati.

Il Trattato prevede una generale estensione del ricorso alla procedura di codecisione (di Parlamento e Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione) con voto a maggioranza qualificata, che diventa la procedura legislativa ordinaria.

Tra gli atti giuridici dell'Unione è introdotta la nuova categoria degli atti delegati.

Gli atti legislativi possono, infatti, delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale, che completano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo quadro, delimitando esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.

Maggioranza qualificata

Il sistema di voto ponderato previsto dal Trattato di Nizza si applicherà fino al 1° novembre 2014; a decorrere da tale data, entrerà in vigore un sistema che si fonda sul principio della doppia maggioranza di Stati e di popolazione. La maggioranza qualificata è definita come il 55% degli Stati membri dell’Unione – con un minimo di 15 - che rappresentino almeno il 65% della popolazione.

Il Trattato di Lisbona contiene disposizioni che affievoliscono notevolmente l’impatto dell’introduzione del principio della doppia maggioranza, rispetto a quanto previsto dal Trattato costituzionale: nel periodo tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 un membro del Consiglio può chiedere che le deliberazioni a maggioranza qualificata del Consiglio si svolgano secondo il sistema di voto ponderato previsto dal Trattato di Nizza. Inoltre, il Trattato di Lisbona ripropone il meccanismo previsto dal cosiddetto “compromesso di Ioannina”.

Tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenti almeno il 75% della popolazione, o almeno il 75% del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione. Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio. Le stesse disposizioni si applicano in modo permanente, a decorrere dal 1º aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenti almeno il 55% della popolazione, o almeno il 55% del numero degli Stati membri, necessari per costituire una minoranza di blocco manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione nel Consiglio di un atto a maggioranza qualificata.

Il Trattato di Lisbona estende notevolmente, rispetto ai Trattati vigenti, il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è la norma e l’unanimità si applica solo se prevista dai Trattati.

Partecipazione dei cittadini ed iniziativa legislativa popolare

Il Trattato introduce la previsione dell’iniziativalegislativa popolare: un milione di cittadini europei, provenienti da un rilevante numero di Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa.

Ratifica ed entrata in vigore

Il Trattato di Lisbona deve essere ratificato da tutti gli Stati membri dell’Unione, secondo le rispettive norme costituzionali e sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2009, se tutti gli strumenti di ratifica fossero stati depositati per tale data, altrimenti il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato che avrà proceduto per ultimo. Gli strumenti di ratifica sono stati depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Procedura di revisione

La procedura di revisione dei Trattati rimane analoga a quella attualmente prevista: le modifiche devono essere ratificate da tutti gli Stati membri, in esito ad una Conferenza intergovernativa.

E’ previsto però che la Conferenza intergovernativa sia preparata da una Convenzione composta di rappresentanti dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, dei Capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una Convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi e, quindi, definire direttamente il mandato per una Conferenza intergovernativa.

Il Trattato prevede una procedura semplificata di revisione limitatamente alle disposizioni relative alle politiche interne dell’Unione ed a condizione che le modifiche non comportino ampliamento delle competenze attribuite all’Unione.

Tale procedura semplificata prevede la delibera all’unanimità del Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, senza la convocazione di una Conferenza intergovernativa, ma con la previsione della successiva la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali.

E’ stata mantenuta la clausola evolutiva generale (clausola “passerella”) - già contenuta nel Trattato costituzionale - che consente al Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, di estendere la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all’unanimità – ad eccezione e limitatamente all’ipotesi di estensione del voto a maggioranza qualificata, delle decisioni che hanno implicazioni militari o rientrano nel settore della difesa – a condizione che nessun Parlamento nazionale presenti obiezioni entro sei mesi dalla trasmissione di una iniziativa in tal senso assunta dal Consiglio europeo.