Il 23 settembre 2009 la Commissione ha presentato un pacchetto di cinque proposte legislative con il quale prospetta una serie di misure intese a rafforzare l’efficacia della vigilanza finanziaria nell’UE:
Le proposte sono state presentate in esito ad una lunga fase di riflessione avviata sin dal 2007 e intensificatasi a partire dall’autunno del 2008 in relazione all’aggravarsi della crisi economico-finanziaria che ha messo in luce lacune nel coordinamento delle funzioni di regolamentazione e vigilanza finanziaria.
In particolare, le proposte in esame danno seguito alle raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello (cosiddetto “gruppo de La Rosière”) - istituito dalla Commissione nell’ottobre 2008 - successivamente riprese in ampia misura nella comunicazione - presentata dalla Commissione stessa il 27 maggio 2009 - sul rafforzamento e la convergenza della vigilanza finanziaria nell’UE (COM(2009)252). Sulla comunicazione si è svolta, dal 27 maggio al 15 luglio 2009, una consultazione pubblica in esito alla quale è emerso, secondo la Commissione europea, un ampio sostegno a favore della riforma del sistema di vigilanza finanziaria europea in essa delineato.
L’approccio prospettato dalla Commissione era stato inoltre condiviso dal Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009, che aveva tuttavia indicato alcune variazioni in merito ad una serie di aspetti specifici.
La Commissione finanze della Camera ha approvato il 22 settembre 2009 un documento finale in esito all’esame della comunicazione relativa al rafforzamento e la convergenza della vigilanza finanziaria nell’UE, che è stato trasmesso anche alla Commissione europea e al Parlamento europeo. La Commissione politiche UE aveva espresso il proprio parere il 24 giugno 2009.
La Commissione propone la creazione di un quadro di vigilanza micro-macroeconomica integrato articolato in due pilastri:
L’istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico, ad avviso della Commissione, scaturisce dall’esigenza di creare un meccanismo che tenga debitamente conto dell’interdipendenza tra i rischi micro e macroprudenziali al fine di individuare e valutare i rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
La creazione di tale organismo, secondo la Commissione, sarebbe inoltre coerente con la creazione, concordata dal G20, del Consiglio per la stabilità finanziaria, incaricato della vigilanza macroprudenziale a livello mondiale, e con la decisione degli Stati Uniti di istituire un organismo preposto alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nazionale.
L’ESRC dovrebbe essere investito delle seguenti funzioni:
L'ESRC, privo di personalità giuridica e di poteri giuridicamente vincolanti, eserciterebbe secondo la Commissione una forte influenza sui destinatari delle allerte e delle raccomandazioni grazie all’elevata qualità della sua analisi e alla partecipazione ai suoi lavori dei governatori delle banche centrali, delle autorità di vigilanza dell’UE e della Commissione.
L’ESRC sarà responsabile davanti al Parlamento europeo e al Consiglio ai quali dovrà riferire almeno una volta l’anno o, su loro richiesta, più frequentemente; potrà inoltre esaminare specifiche questioni su richiesta del Consiglio e della Commissione.
L’ESRC sarebbe composto da un Consiglio generale - organo decisionale incaricato di adottare le raccomandazioni e le allerte – del quale faranno parte:
A titolo di osservatori parteciperebbero ai lavori dell’ERSC:
Il Presidente ed il Vice presidente dell’ERSC verranno eletti per un periodo di 5 anni tra i membri del Consiglio generale e potranno essere rieletti.
I membri dell’ESRC dovranno operare in piena imparzialità ed indipendenza rispetto agli interessi dei singoli Stati membri, e saranno tenuti al segreto professionale anche dopo la cessazione del loro mandato.
Secondo le proposte dalla Commissione:
L’ESFS sarà articolato in un’unica rete a livello UE, basata sulla stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza europee e nazionali e costituita da:
- un Consiglio delle autorità di vigilanza presieduto dal presidente dell’autorità europea di vigilanza in questione (il cui mandato avrà una durata di 5 anni) e composto dai presidenti delle autorità nazionali di vigilanza interessate. Parteciperanno ai lavori del Consiglio quali osservatori un rappresentante ciascuno della Commissione, dell’ESRC e dell’autorità nazionale di vigilanza interessata di ogni paese dello Spazio Economico Europeo. Il Consiglio si riunirà ad intervalli regolari e, in caso di crisi, con maggiore frequenza. Le decisioni riguardanti norme tecniche saranno adottate a maggioranza qualificata con la stessa ponderazione dei voti prevista in seno al Consiglio dell’UE; il Presidente non disporrà del diritto di voto. Sono previste modalità di voto diverse per le decisioni inerenti alle altre funzioni;
- un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza interessate e dalla Commissione.
Le tre autorità di vigilanza europee, dotate di personalità giuridica, sostituirebbero gli attuali tre comitati di livello 3 della procedura Lamfalussy: il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS) e il Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CES).
Le nuove autorità di vigilanza europee sarebbero investite dei seguenti compiti:
Le proposte relative alle nuove autorità prevedono una clausola di salvaguardia in base alla quale qualora uno Stato membro ritenga che una decisione adottata in caso di emergenza o al fine di comporre una controversia sia suscettibile di avere ripercussioni sulla sua responsabilità fiscale, questo può comunicare alla Commissione e all’autorità di vigilanza europea che l’autorità di vigilanza nazionale non intende dare seguito alla decisione in questione, adducendo le debite motivazioni. Entro un mese l’autorità di vigilanza europea dovrà informare lo Stato membro se intende mantenere la decisione oppure modificarla o revocarla. Se la decisione sia mantenuta, lo Stato membro può adire il Consiglio il quale, entro due mesi, con votazione a maggioranza qualificata, deciderà se mantenere o revocare la decisione. Una procedura di urgenza è prevista per le decisioni adottate in situazioni di emergenza.
E’ previsto altresì che presso ciascuna autorità venga costituito un gruppo composto da rappresentanti dell’industria, del settore finanziario e degli utenti, con funzioni consultive.
Considerato che il nuovo quadro di vigilanza mira a garantire una maggiore interazione tra le attività di vigilanza macro e microprudenziali, le proposte di regolamento prevedono strumenti per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra ESRC e ESFS. In particolare, l'ESRC dovrà ottenere dall’ESFS informazioni microprudenziali armonizzate ed aggiornate, mentre le autorità nazionali di vigilanza potranno accedere alle informazioni privilegiate di cui dispone l’ESRC in materia di vigilanza macroprudenziale.
Le proposte disciplinano inoltre la procedura che le autorità di vigilanza europee devono attivare quando agiscono sulla base delle raccomandazioni dell’ESRC, in particolare quando esse siano destinate ad una o più autorità nazionali di vigilanza.
I nuovi organismi saranno costituiti sulla base dell’articolo 95 del Trattato CE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali per la realizzazione e il funzionamento del mercato unico. Ad avviso della Commissione tale articolo, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia, costituisce la base giuridica adeguata per l’istituzione di organi comunitari incaricati "di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione", se i compiti conferiti a tale organismo sono strettamente connessi all’oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Al riguardo, la Commissione osserva che l’istituzione dell’ESFS e delle tre autorità di vigilanza sarà accompagnata dall'elaborazione di regole uniformi (cosiddetto “single rule book”) per l'applicazione coerente della normativa nell'UE, contribuendo così al funzionamento del mercato interno.
La Commissione osserva che le misure proposte sono conformi al principio di sussidiarietà considerato che gli obiettivi riguardanti il migliore funzionamento del mercato interno grazie ad un livello elevato, efficace e coerente di regolamentazione e di vigilanza prudenziali, la tutela dei depositanti e degli investitori, il mantenimento dell’efficienza e della stabilità dei mercati dei servizi finanziari, il rafforzamento del coordinamento internazionale in materia di vigilanza non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e richiedono pertanto adeguati interventi a livello comunitario.