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Rafforzamento della vigilanza finanziaria

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha presentato un pacchetto di cinque proposte legislative con il quale prospetta una serie di misure intese a rafforzare l’efficacia della vigilanza finanziaria nell’UE:

  • una proposta di regolamento che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRC) preposto alla vigilanza macroprudenziale (COM(2009)499);
  • una proposta di decisione che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) poteri specifici in relazione al funzionamento dell’ESRC (COM(2009)500);
  • tre proposte di regolamento (COM(2009)501, 502 e 503) che istituiscono rispettivamente tre nuove Autorità europee di vigilanza, competenti per il settore bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e dei valori mobiliari (ESMA). Le nuove autorità concorreranno alla creazione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) preposto alla vigilanza microprudenziale.

Le proposte sono state presentate in esito ad una lunga fase di riflessione avviata sin dal 2007 e intensificatasi a partire dall’autunno del 2008 in relazione all’aggravarsi della crisi economico-finanziaria che ha messo in luce lacune nel coordinamento delle funzioni di regolamentazione e vigilanza finanziaria.

In particolare, le proposte in esame danno seguito alle raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello (cosiddetto “gruppo de La Rosière”) - istituito dalla Commissione nell’ottobre 2008 - successivamente riprese in ampia misura nella comunicazione - presentata dalla Commissione stessa il 27 maggio 2009 - sul rafforzamento e la convergenza della vigilanza finanziaria nell’UE (COM(2009)252). Sulla comunicazione si è svolta, dal 27 maggio al 15 luglio 2009, una consultazione pubblica in esito alla quale è emerso, secondo la Commissione europea, un ampio sostegno a favore della riforma del sistema di vigilanza finanziaria europea in essa delineato.

L’approccio prospettato dalla Commissione era stato inoltre condiviso dal Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009, che aveva tuttavia indicato alcune variazioni in merito ad una serie di aspetti specifici.

La Commissione finanze della Camera ha approvato il 22 settembre 2009 un documento finale in esito all’esame della comunicazione relativa al rafforzamento e la convergenza della vigilanza finanziaria nell’UE, che è stato trasmesso anche alla Commissione europea e al Parlamento europeo. La Commissione politiche UE aveva espresso il proprio parere il 24 giugno 2009.

Il nuovo quadro di vigilanza

La Commissione propone la creazione di un quadro di vigilanza micro-macroeconomica integrato articolato in due pilastri:

  • un Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC, secondo l'acronimo inglese), che controllerà e valuterà i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo insieme (“vigilanza macroprudenziale”);
  • un Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), incaricato di vigilare sulle singole imprese finanziarie e di garantire la tutela degli utenti dei servizi finanziari (“vigilanza microprudenziale”), nel cui ambito saranno istituite tre nuove autorità di vigilanza europee competenti rispettivamente per il settore bancario, assicurativo e dei valori mobiliari.
Comitato europeo per i rischi sistemici (ESRC)

L’istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico, ad avviso della Commissione, scaturisce dall’esigenza di creare un meccanismo che tenga debitamente conto dell’interdipendenza tra i rischi micro e macroprudenziali al fine di individuare e valutare i rischi che minacciano la stabilità finanziaria.

La creazione di tale organismo, secondo la Commissione, sarebbe inoltre coerente con la creazione, concordata dal G20, del Consiglio per la stabilità finanziaria, incaricato della vigilanza macroprudenziale a livello mondiale, e con la decisione degli Stati Uniti di istituire un organismo preposto alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nazionale.

Ruolo e responsabilità dell’ESRC

L’ESRC dovrebbe essere investito delle seguenti funzioni:

  • valutare la stabilità del sistema finanziario dell’UE alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari;
  • individuare i rischi per la stabilità finanziaria, classificandoli in funzione della loro gravità, e fornendo alle autorità europee di vigilanza le pertinenti informazioni;
  • emettere un’allerta precoce in caso di rischio importante e formulare raccomandazioni in merito alle misure da adottare. Le allerte e le raccomandazioni potranno avere portata generale oppure essere destinate all’intera Comunità, ad uno o più Stati membri, alle autorità di vigilanza europee e/o nazionali. Tutte le allerte e le raccomandazioni dovranno essere trasmesse al Consiglio, che potrà formulare osservazioni, e, per quanto riguarda le questioni relative alla vigilanza, anche all’autorità di vigilanza europea competente; potranno essere altresì indirizzate alla Commissione per quanto riguarda la legislazione comunitaria interessata;
  • monitorare l’attuazione di tali misure da parte dei destinatari che sono tenuti a darvi seguito, comunicando le misure adottate a tal fine, a meno che la loro inazione possa essere adeguatamente giustificata (meccanismo “act or explain”, agisci o spiega). L’ESRC deciderà, caso per caso, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o, al fine di accrescerne l’efficacia, resa pubblica, informandone preventivamente il destinatario;
  • stabilire una stretta collaborazione con il Sistema europea dei supervisori finanziari, fornendo, laddove necessario, alle autorità europee di vigilanza informazioni sui rischi sistemici;
  • stabilire un’efficace collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali tra cui il Fondo monetario internazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria e le corrispondenti autorità dei paesi terzi nel quadro di un sistema di allarme rapido a livello mondiale, per definire misure adeguate in caso di rischi di natura globale.

L'ESRC, privo di personalità giuridica e di poteri giuridicamente vincolanti, eserciterebbe secondo la Commissione una forte influenza sui destinatari delle allerte e delle raccomandazioni grazie all’elevata qualità della sua analisi e alla partecipazione ai suoi lavori dei governatori delle banche centrali, delle autorità di vigilanza dell’UE e della Commissione.

L’ESRC sarà responsabile davanti al Parlamento europeo e al Consiglio ai quali dovrà riferire almeno una volta l’anno o, su loro richiesta, più frequentemente; potrà inoltre esaminare specifiche questioni su richiesta del Consiglio e della Commissione.

Composizione dell’ESRC

L’ESRC sarebbe composto da un Consiglio generale - organo decisionale incaricato di adottare le raccomandazioni e le allerte – del quale faranno parte:

  • i governatori delle 27 banche centrali nazionali;
  • il presidente e il vicepresidente della Banca Centrale Europea;
  • i presidenti delle tre nuove autorità di vigilanza europee;
  • un membro della Commissione europea.

A titolo di osservatori parteciperebbero ai lavori dell’ERSC:

  • un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro delle competenti autorità di vigilanza nazionali, che potrà essere diverso in funzione degli argomenti che saranno esaminati;
  • il presidente del Comitato economico e finanziario (organo consultivo del Consiglio), in rappresentanza dei ministri delle finanze, tenuto conto del loro ruolo nella gestione e risoluzione delle crisi e considerata l’incidenza delle politiche fiscali e di bilancio sulla stabilità finanziaria. E’ stata invece esclusa una partecipazione diretta all’ESRC dei medesimi ministri in quanto ritenuta dalla Commissione suscettibile di nuocere all’indipendenza delle analisi macroprudenziali.

Il Presidente ed il Vice presidente dell’ERSC verranno eletti per un periodo di 5 anni tra i membri del Consiglio generale e potranno essere rieletti.

I membri dell’ESRC dovranno operare in piena imparzialità ed indipendenza rispetto agli interessi dei singoli Stati membri, e saranno tenuti al segreto professionale anche dopo la cessazione del loro mandato.

Funzionamento dell'ESRC

Secondo le proposte dalla Commissione:

  • il Consiglio generale si riunirà in seduta plenaria almeno quattro volte all’anno; riunioni straordinarie potranno essere convocate dal suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri con diritto di voto;
  • sebbene la partecipazione alle riunioni dell’ESRC sia aperta ai membri e agli osservatori, solo i membri effettivi (presidente della BCE, governatori delle banche centrali nazionali, presidenti delle autorità europee di vigilanza e rappresentante della Commissione) disporranno del diritto di voto. Le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice (in caso di parità, il voto del Presidente sarà preponderante); la maggioranza sarà elevata a due terzi qualora si debba decidere di rendere pubblica una raccomandazione o un’allerta;
  • al fine di preparare i lavori dell’ESRC e di garantirne il buon funzionamento, il Consiglio generale sarà assistito da un Comitato direttivo (Steering Committee), composto dal presidente e dal vicepresidente dell’ESRC, da altri cinque membri dell’ESRC in rappresentanza delle banche centrali nazionali, dai presidenti delle autorità di vigilanza europee, dal rappresentante della Commissione e dal Presidente del Comitato economico e finanziario;
  • la BCE metterà il proprio segretariato a disposizione dell’ESRC, fornendo supporto in materia di analisi, amministrazione e logistica;
  • un comitato tecnico consultivo che elaborerà analisi tecniche particolareggiate sui problemi connessi alla stabilità finanziaria. Il Comitato sarebbe composto da un rappresentante della BCE, un rappresentante per ogni banca centrale nazionale e per ogni autorità europea di vigilanza, un rappresentante per ogni Stato membro delle autorità nazionali di vigilanza, due rappresentanti della Commissione europea e uno del Comitato economico e finanziario;
  • l'ESRC potrà chiedere, se necessario, il parere degli operatori del settore privato.
Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)
Composizione dell'ESFS

L’ESFS sarà articolato in un’unica rete a livello UE, basata sulla stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza europee e nazionali e costituita da:

  • un comitato di pilotaggio composto dai rappresentanti delle autorità europee di vigilanza e della Commissione europea per favorire la convergenza delle posizioni, la cooperazione intersettoriale e la coerenza dei metodi di vigilanza. Inoltre, ogni autorità europea di vigilanza dovrà partecipare alle riunioni delle altre autorità europee in qualità di osservatore;
  • tre nuove autorità europee di vigilanza, competenti rispettivamente per il settore bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e dei valori mobiliari (ESMA). Ciascuna autorità disporrà di:

-  un Consiglio delle autorità di vigilanza presieduto dal presidente dell’autorità europea di vigilanza in questione (il cui mandato avrà una durata di 5 anni) e composto dai presidenti delle autorità nazionali di vigilanza interessate. Parteciperanno ai lavori del Consiglio quali osservatori un rappresentante ciascuno della Commissione, dell’ESRC e dell’autorità nazionale di vigilanza interessata di ogni paese dello Spazio Economico Europeo. Il Consiglio si riunirà ad intervalli regolari e, in caso di crisi, con maggiore frequenza. Le decisioni riguardanti norme tecniche saranno adottate a maggioranza qualificata con la stessa ponderazione dei voti prevista in seno al Consiglio dell’UE; il Presidente non disporrà del diritto di voto. Sono previste modalità di voto diverse per le decisioni inerenti alle altre funzioni;

-  un Consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza interessate e dalla Commissione.

  • le autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza.
Ruolo e responsabilità dell'ESFS

Le tre autorità di vigilanza europee, dotate di personalità giuridica, sostituirebbero gli attuali tre comitati di livello 3 della procedura Lamfalussy: il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS) e il Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CES).

Le nuove autorità di vigilanza europee sarebbero investite dei seguenti compiti:

  • stabilire, secondo criteri definiti dalla normativa comunitaria, un quadro o codice unico di regole armonizzate (single rule book) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie, basato su standard tecnici vincolanti, in particolare in determinati ambiti (norme di vigilanza per i collegi delle autorità di vigilanza, norme tecniche per la validazione di modelli interni) e su orientamenti interpretativi (rilascio di autorizzazioni agli istituti finanziari e vigilanza) che le autorità nazionali competenti applicheranno nelle loro decisioni. Gli standard adottati dalle autorità, al fine di acquisire carattere vincolante, sarebbero recepiti in regolamenti o decisioni della Commissione (non potendo le autorità, in base ai trattati vigenti, essere titolari di autonomi poteri decisionali). Peraltro la Commissione potrà solo in casi eccezionali modificare in sede di recepimento le decisioni delle autorità;
  • assicurare l’applicazione coerente della normativa comunitaria in materia di servizi finanziari. In caso di palese violazione da parte di un’autorità nazionale di vigilanza, è previsto un meccanismo di intervento articolato in tre fasi: 1) in una prima fase le autorità di vigilanza europee, di propria iniziativa o su richiesta delle altre autorità nazionali o della Commissione, rivolgeranno all’autorità inadempiente una raccomandazione, invitandola a prendere entro un mese le opportune misure al fine di adeguarvisi; 2) nel caso in cui tale raccomandazione sia disattesa, la Commissione di propria iniziativa o su indicazione dell’autorità di vigilanza europea, potrà a sua volta chiedere all’autorità inadempiente di conformarsi alla decisione adottata per assicurare il rispetto del diritto comunitario, comunicando entro 10 giorni lavorativi le misure adottate a tal fine; 3) nel caso in cui l’autorità inadempiente non desse seguito alla raccomandazione o in situazioni di emergenza, le autorità di vigilanza europee potrebbero adottare misure direttamente applicabili agli istituti finanziari;
  • svolgere, in presenza di divergenze, attività di mediazione tra le autorità di vigilanza del paese di origine e di destinazione e, in caso di mancato accordo, prendere decisioni atte a comporre la controversia. Il meccanismo previsto a tal fine si articola in tre fasi: 1) nel caso in cui una o più autorità nazionali di vigilanza chiedano l’intervento dell’autorità europea per comporre la controversia, quest’ultima promuoverà un accordo tra le autorità coinvolte, intervenendo se necessario come mediatore; 2) nel caso in cui non si raggiunga un accordo, l’autorità europea assumerà una decisione atta a comporre la vertenza; 3) se l’autorità nazionale non si conforma alla suddetta decisione, l’autorità di vigilanza europea può adottare decisioni dirette agli istituti finanziari precisando i loro obblighi in relazione al rispetto della normativa comunitaria applicabile nei loro confronti. Il meccanismo di composizione delle controversie potrà essere attivato solo nei casi in cui l’azione o l’inazione da parte di un’autorità nazionale di vigilanza abbia un serio impatto negativo sulla sua capacità di tutelare i depositanti, gli investitori o la stabilità finanziaria degli Stati membri;
  • promuovere una forte cultura comune e pratiche coerenti in materia di vigilanza finanziaria su scala europea mediante l’intensificazione degli scambi e della formazione del personale;
  • rilasciare le autorizzazioni a determinati organismi di dimensioni paneuropee, quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell’UE, vigilare sugli stessi ed eventualmente partecipare alla valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione dell’intero settore finanziario;
  • coordinare le risposte in caso di crisi, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ed aiutando queste ultime ad adottare le decisioni dettate dalle circostanze. In determinate situazioni le autorità europee di vigilanza potranno essere abilitate ad adottare decisioni urgenti sulla base di princìpi definiti dalla normativa comunitaria;
  • raccogliere tutte le informazioni microprudenziali utili provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza, mediante la creazione di una banca dati centralizzata a livello europeo. Tali informazioni saranno messe a disposizione delle autorità interessate in seno ai collegi delle autorità di vigilanza e potranno essere trasmesse all’ESRC;
  • svolgere un ruolo a livello internazionale mediante la conclusione di accordi tecnici con gli organismi internazionali e le competenti amministrazioni dei paesi terzi e fornire assistenza alla Commissione per le questioni di equivalenza riguardanti i regimi di vigilanza dei paesi terzi;
  • l’ESMA sarà inoltre competente per la vigilanza sulle agenzie di rating.

Le proposte relative alle nuove autorità prevedono una clausola di salvaguardia in base alla quale qualora uno Stato membro ritenga che una decisione adottata in caso di emergenza o al fine di comporre una controversia sia suscettibile di avere ripercussioni sulla sua responsabilità fiscale, questo può comunicare alla Commissione e all’autorità di vigilanza europea che l’autorità di vigilanza nazionale non intende dare seguito alla decisione in questione, adducendo le debite motivazioni. Entro un mese l’autorità di vigilanza europea dovrà informare lo Stato membro se intende mantenere la decisione oppure modificarla o revocarla. Se la decisione sia mantenuta, lo Stato membro può adire il Consiglio il quale, entro due mesi, con votazione a maggioranza qualificata, deciderà se mantenere o revocare la decisione. Una procedura di urgenza è prevista per le decisioni adottate in situazioni di emergenza.

E’ previsto altresì che presso ciascuna autorità venga costituito un gruppo composto da rappresentanti dell’industria, del settore finanziario e degli utenti, con funzioni consultive.

Collaborazione tra l’ESFS e l’ESRC

Considerato che il nuovo quadro di vigilanza mira a garantire una maggiore interazione tra le attività di vigilanza macro e microprudenziali, le proposte di regolamento prevedono strumenti per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra ESRC e ESFS. In particolare, l'ESRC dovrà ottenere dall’ESFS informazioni microprudenziali armonizzate ed aggiornate, mentre le autorità nazionali di vigilanza potranno accedere alle informazioni privilegiate di cui dispone l’ESRC in materia di vigilanza macroprudenziale.

Le proposte disciplinano inoltre la procedura che le autorità di vigilanza europee devono attivare quando agiscono sulla base delle raccomandazioni dell’ESRC, in particolare quando esse siano destinate ad una o più autorità nazionali di vigilanza.

Base giuridica e sussidiarietà

I nuovi organismi saranno costituiti sulla base dell’articolo 95 del Trattato CE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni nazionali per la realizzazione e il funzionamento del mercato unico. Ad avviso della Commissione tale articolo, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia, costituisce la base giuridica adeguata per l’istituzione di organi comunitari incaricati "di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione", se i compiti conferiti a tale organismo sono strettamente connessi all’oggetto degli atti di ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Al riguardo, la Commissione osserva che l’istituzione dell’ESFS e delle tre autorità di vigilanza sarà accompagnata dall'elaborazione di regole uniformi (cosiddetto “single rule book”) per l'applicazione coerente della normativa nell'UE, contribuendo così al funzionamento del mercato interno.

La Commissione osserva che le misure proposte sono conformi al principio di sussidiarietà considerato che gli obiettivi riguardanti il migliore funzionamento del mercato interno grazie ad un livello elevato, efficace e coerente di regolamentazione e di vigilanza prudenziali, la tutela dei depositanti e degli investitori, il mantenimento dell’efficienza e della stabilità dei mercati dei servizi finanziari, il rafforzamento del coordinamento internazionale in materia di vigilanza non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e richiedono pertanto adeguati interventi a livello comunitario.