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Scambio sul posto

Con l’espressione “scambio sul posto” si intende il servizio gestito dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) che consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di riprelevarla dalla rete quando gli serve.

Il servizio di scambio sul posto consiste, infatti, in una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello scambio sul posto il sistema elettrico costituisce uno strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio di scambio sul posto è la coincidenza tra il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete elettrica con l’obbligo di connessione di terzi.

La disciplina del servizio di scambio sul posto, introdotto dall’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge n. 133/1999 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW e poi confermato dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/2003 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) , è stata inizialmente definita dalle delibere AEEG n. 224/00 e n. 28/06.

Con la deliberazione n. 224/00 l’Autorità ha dato applicazione alle disposizioni previste dalla legge n. 133/1999 per i soli impianti fotovoltaici realizzati da clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica. Con la successiva delibera AEEG n. 28/06 è stata data una prima attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 387/2003, attraverso l’estensione dello scambio sul posto a tutte le tipologie di clienti e a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.

La delibera 28/06 prevedeva che lo scambio sul posto si concretizzasse attraverso un saldo fisico pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e quella prelevata (modalità net metering).

A partire dal 1° gennaio 2009 è diventato operativo il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP), approvato con la deliberazione ARG/elt n. 74/08, nel quale sono recepite anche le disposizioni del decreto legislativo n. 20/2007 per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Con la delibera AEEG n. 74/08, ai sensi della quale a partire dal 1° gennaio 2009 il servizio di scambio sul posto viene gestito non più dai diversi distributori ma dal solo GSE, secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale, attraverso un portale informatico, sono state introdotte regole più semplici a sostegno della produzione di energia elettrica nei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o da cogenerazione.

Le nuove regole si applicano agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW e quelli da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW.

Lo scambio sul posto per questi ultimi impianti di cogenerazione è stato introdotto dall’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 20/2007 (attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE)  in cui si prevede che la regolazione dello scambio sul posto tenga conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti. Le disposizioni relative allo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento, a differenza di quelle relative alle fonti rinnovabili, non vietano la vendita dell’energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi.

A partire dal 1° gennaio 2009 coloro che già usufruiscono del servizio di scambio sul posto dovranno semplicemente presentare l’istanza al GSE entro il 31 marzo 2009, stipulando una nuova convenzione con il gestore.

Le indicazioni sulle procedure da seguire sono disponibili sul sito del GSE.

Il nuovo regime non comporterà nessuna modifica delle modalità di ottenimento e di erogazione dell’incentivo previsto per gli impianti fotovoltaici (conto energia fotovoltaico) né alcuna spesa. I benefici economici derivanti dall’erogazione del servizio decorreranno dal 1° gennaio 2009.

La nuova disciplina prevede l'erogazione da parte del GSE di un contributo cosiddetto in conto scambio (CS) che consiste nell’ammontare (in euro) determinato dal GSE che garantisce l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio sul posto in riferimento all’energia prelevata ed il valore dell’energia immessa in rete tramite il punto di scambio.

Il contributo viene calcolato, su base annuale solare, prendendo in considerazione la quantità di energia scambiata in rete (ammontare minimo tra energia immessa ed energia prelevata dalla rete elettrica), il controvalore in euro dell'energia immessa (associato dal GSE all’energia immessa in rete) e il valore in euro dell'energia prelevata dalla rete, suddiviso, quest'ultimo, in due componenti, onere energia ed onere servizi.

Il contributo si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo dell’energia elettrica dalla rete.

L'onere servizi viene compensato dal GSE limitatamente alla sola quota di energia scambiata con la rete.

L'onere energia viene confrontato con il controvalore in euro dell'energia immessa in rete. Qualora il controvalore dell’energia immessa risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo positivo viene registrato a credito di quest’ultimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia negli anni successivi.

L’eventuale credito può essere utilizzato negli anni successivi senza più incorrere nel suo annullamento trascorsi tre anni, come invece previsto in precedenza. Per la cogenerazione, il produttore può scegliere se utilizzare l’eventuale credito negli anni successivi, al pari delle fonti rinnovabili, oppure incassarlo al termine dell’anno, ottenendo un compenso monetario.

Il contributo viene calcolato trimestralmente in acconto e corrisposto quando si superi una soglia minima definita dal GSE. Un conguaglio del contributo in conto scambio maturato in corso d’anno sarà calcolato e corrisposto su base annuale.

Successivamente, in attuazione di quanto disposto dall’art. 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)  del Ministero dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha adottato la delibera ARG/elt 1/09 del 12 gennaio 2009, con la quale il regime dello scambio sul posto (di cui alla delibera ARG/elt 74/08) è stato esteso agli impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. A questi si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW.

Con la Deliberazione 293/2012/R/efr, l'AEEG ha definito la nuova regolazione dello scambio sul posto, al fine di rivedere le modalità di restituzione degli oneri generali di sistema e di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio, dando attuazione alle disposizioni previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012. La nuova regolazione trova applicazione dall’anno 2013.

Compatibilità con incentivi

Lo scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con il ritiro dedicato dell’energia e con la tariffa omnicomprensiva.

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di scambio sul posto.