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Spagna: nuova legge sul diritto d'asilo

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263)

La legge spagnola n. 12 del 2009 sostituisce la precedente legge del 1984 sul diritto di asilo. L’esigenza di una riscrittura della normativa in materia discende anche dall’obbligo di uniformare la legislazione spagnola alla normativa dell’Unione europea, in particolare per ciò che riguarda il sistema europeo comune di asilo.

La legge si compone di sei titoli e diciassette disposizioni aggiuntive, transitorie e finali.

Il Titolo preliminare (artt. 1-5) contiene le disposizioni generali. L’art. 2 contiene la definizione di diritto d’asilo come la protezione garantita ai cittadini non comunitari o apolidi a cui è riconosciuta la condizione di rifugiato ai sensi della legge e della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati e del relativo Protocollo. L’art. 3 definisce la condizione di rifugiato come quella riconosciuta alla persona che, avendo giustificato timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale, di genere od orientamento sessuale, si trovi fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non possa ovvero, in ragione di tale timore, non intenda chiedere la protezione di tale Stato, oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi per i motivi suddetti fuori dal Paese in cui risulta domiciliato, non possa o non voglia tornarvi. L’art. 4 reca la definizione di protezione sussidiaria come il diritto garantito al soggetto che, pur non avendo i requisiti per l’asilo o per la condizione di rifugiato, si trovi fuori dal Paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme rischi reali di danni gravi (ad esempio, pena di morte o tortura).

Il Titolo I (artt. 6-15) concerne la protezione internazionale ed è diviso in tre capitoli, dedicati rispettivamente alle condizioni per il riconoscimento del diritto d’asilo (artt. 6-9), alle condizioni per la concessione del diritto alla protezione sussidiaria (artt. 10-12) e alle disposizioni comuni (artt. 13-15). L’art. 6 disciplina gli atti di persecuzione, stabilendo che essi devono essere sufficientemente gravi per loro natura o carattere reiterato e costituire una violazione grave di diritti fondamentali, ovvero costituire un accumulo grave di misure diverse, inclusa la violazione di diritti umani; l’art. 7 definisce dettagliatamente i vari motivi di persecuzione; l’art. 8 prevede le cause di esclusione della condizione di rifugiato, tra cui l’essere ritenuti colpevoli di crimini di guerra, di crimini contro l’umanità o contro la pace, di atti contrari ai principi dell’ONU, o l’essere condannati per un delitto grave. L’art. 10 elenca i danni gravi per i quali è prevista la protezione sussidiaria e che comprendono la condanna alla pena di morte o l’esecuzione materiale, la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti, le minacce gravi contro la vita e l’integrità. L’art. 11 prevede le cause di esclusione dalla protezione sussidiaria, tra cui l’aver commesso un crimine di guerra oppure un delitto contro la pace o l’umanità. L’art. 13 definisce gli agenti della persecuzione, che sono identificati nello Stato, nei partiti - o nelle organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte - e in agenti non statali, incluse le organizzazioni internazionali. L’art. 14 identifica gli agenti di protezione: lo Stato, i partiti od organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una sua parte.

Il Titolo II è inerente alle regole procedimentali per il riconoscimento della protezione internazionale (artt. 16-38) ed è diviso in sei capitoli: presentazione della domanda (artt. 16-22), espletamento delle domande (artt. 23-29), condizioni di accoglimento delle domande (artt. 30-33), intervento dell’Alto Commissariato ONU per i rifugiati (artt. 34-35), effetti della decisione (artt. 36-37), richieste di protezione internazionale in ambasciate e consolati (art. 38). L’art. 16 sancisce il diritto all’assistenza sanitaria e giuridica delle persone che chiedono la protezione internazionale. Per quanto concerne la domanda, essa deve essere fatta personalmente entro 1 mese dall’ingresso nel territorio spagnolo (art. 17). L’art. 18 sancisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti, tra cui il diritto alla sospensione di qualsiasi procedimento di espulsione o estradizione. La domanda può essere presentata anche presso i posti di frontiera, nel caso in cui non si possa entrare in territorio spagnolo (art. 21), nonché presso ambasciate e consolati (art. 38). L’organo competente per le domande è l’Oficina de Asilo y Refugio presso il Ministero dell’Interno (art. 23). L’art. 30 sancisce i diritti sociali generali che spettano ai richiedenti la protezione, a cui può anche essere rilasciata un’autorizzazione al lavoro (art. 32). La concessione del diritto d’asilo o di protezione comporta il riconoscimento dei diritti previsti, oltre che dalla normativa nazionale, dalla citata Convenzione di Ginevra, nonché dalla normativa in materia dell’Unione europea.

Il Titolo III concerne l’unità familiare delle persone beneficiarie della protezione internazionale (artt. 39-41). È sancito il diritto al mantenimento della famiglia della persona beneficiaria (art. 39), è riconosciuta l’estensione del diritto d’asilo o di protezione anche agli ascendenti e discendenti di primo grado (art. 40), nonché il diritto al ricongiungimento familiare (art. 41).

Il Titolo IV tratta della cessazione e della revoca della protezione internazionale (artt. 42-45). L’art. 42 enumera i motivi per cui può cessare la condizione di rifugiato, tra cui la rinuncia volontaria, il rientro nel Paese originario o il trasferimento in altro Stato. L’art. 43 disciplina analoghi casi di cessazione della protezione sussidiaria.

Il Titolo V concerne i minori e le persone vulnerabili (artt. 46-48), intendendosi tra queste anche disabili, anziani, donne incinte (art. 46). L’art. 47 sancisce il diritto dei minori a richiedere la protezione internazionale, nel caso ne ricorrano le condizioni, ricevendo un’assistenza qualificata. L’art. 48 disciplina i minori non accompagnati.

Chiudono il testo le disposizioni aggiuntive e finali. Tra queste, la quinta disposizione aggiuntiva sancisce la cooperazione della Spagna all’interno dell’Unione europea, mentre la sesta stabilisce la collaborazione con le organizzazioni non governative. Il Governo è tenuto a presentare ogni anno un rapporto al Parlamento in materia (ottava disposizione aggiuntiva) ed è autorizzato ad adottare disposizioni regolamentari di applicazione della legge entro sei mesi (terza disposizione finale).