Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Conto energia

Il “conto energia” costituisce la nuova modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare introdotta, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2003/54/CE e in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387/2003, dal decreto 28 luglio 2005[1] del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), nel quale sono stati indicati i criteri di incentivazione coerenti.

Il vecchio conto energia

In sostituzione del precedente sistema di incentivazione dell’energia fotovoltaica basato esclusivamente su contributi in conto capitale, idoneo a finanziare il 50-75 % del costo di investimento ed erogato a livello regionale, nazionale o comunitario sotto varie forme, il conto energia prevede l’erogazione degli incentivi sulla base della stessa energia prodotta, il cui surplus potrà essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivanti.
In sostanza, con l’attivazione del conto energia a partire dal mese di settembre 2005, anche i privati, le famiglie e i condomini possono connettersi alla rete nazionale e vendere a tariffe incentivanti la propria energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici.
Si tratta, dunque, di un nuovo sistema di incentivazione volto a valorizzare direttamente la produzione e a garantire un rientro in tempi ragionevoli dell’investimento senza gravare sul bilancio dello Stato, ma ricorrendo ad un ridotto prelievo sulle bollette elettriche dei consumatori.
Il menzionato D.M. 28 luglio 2005, diretto ad incentivare l’installazione di 500 MW di impianti fotovoltaici (l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW è stata disposta dal D.M. 6 febbraio 2006), ha posto come obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare il raggiungimento dei 1000 MW al 2015.
Soggetti destinatari dell’incentivazione, erogata per una durata di 20 anni, sono le persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili della realizzazione e dell’esercizio degli impianti, che inoltrano domanda di scambio sul posto dell’energia prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.
L’accesso all’incentivazione è consentito agli impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999, entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale o di potenziamento. Per accedere all’incentivazione, come ha precisato il D.M. 6 febbraio 2006 che ha modificato il decreto 28 luglio 2005, gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione e nel rispetto delle norme tecniche riportate in allegato al decreto.
La relativa domanda – con allegato il progetto preliminare dell’impianto - viene presentata entro date stabilite a un soggetto attuatore individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, chiamato a valutare l'ammissibilità delle domande secondo i criteri definiti dal decreto e ad erogare le tariffe incentivate agli operatori ammessi a beneficiarne. Tale ruolo dal 2005 è stato assunto dal GRTN ora GSE (Gestore dei servizi elettrici), su incarico della stessa Autorità che con la delibera n. 188/05[2] ha individuato le modalità e le condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti, le modalità di presentazione delle domande e delle necessarie verifiche. Il provvedimento è stato successivamente modificato e integrato dalle delibere AEEG n. 40/06 e n. 260/06.
L’entità dell’incentivazione (tariffe per kWh), di cui si prevede un aggiornamento annuo, è definita in base alla taglia dell’impianto; per gli impianti la cui domanda sarà inoltrata a partire dal 2007 la tariffa decrescerà del 5% (il D.M. 28 luglio 2005 fissava la riduzione al 2%).
Gli impianti di piccola taglia sotto i 20 kW di potenza possono optare per il servizio di “scambio sul posto” o per la cessione in rete dell’energia prodotta.

L’art. 6 del D.Lgs. 387/2003 introduce una misura volta ad agevolare la diffusione degli impianti di piccola taglia, consistente nell’applicazione del servizio di scambio sul posto dell’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20kW. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dall’impresa di distribuzione competente territorialmente e consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW, alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica coincidano. La delibera n. 28/06, tenendo conto anche del D.M. 6 febbraio 2006 ha provveduto ad estendere la disciplina, già in vigore fin dal 2000 per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (delibera n. 224/00), alla produzione di tutte le altre fonti rinnovabili (come l’eolico, il mini-idro ecc.), oltre che ai clienti del mercato libero. Nel caso di scambio sul posto il soggetto richiedente il servizio si configura come cliente finale e non può vendere l’energia elettrica prodotta, ma solo utilizzarla- anche in maniera differita nel tempo - per coprire i propri consumi. In sostanza il servizio di scambio sul posto consente al cliente di utilizzare i servizi di rete per immagazzinare l’energia elettrica immessa quando non esiste necessità di consumo e di riprelevarla dalla rete in caso di necessità. L’energia non consumata nell’anno di riferimento può essere utilizzata nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Alla fine di tale periodo il credito residuo viene annullato.

Per gli impianti oltre i 20 kW di potenza, l’energia prodotta potrà beneficiare del:

  • riconoscimento dell’incentivo ventennale proveniente dai kWh prodotti ed immessi in rete, moltiplicati per la tariffa incentivante (da 0,460 a 0,490 €/kWh);
  • ricavato della vendita delle eccedenze alla rete locale, ai prezzi definiti dall’Autorità con la delibera n. 34/05[3] con la quale sono fissate, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03[4] anche le modalità e le condizioni di ritiro.

Per gli impianti con potenza superiore ai 50 kW, per i quali è prevista una tariffa massima, gli incentivi sono attribuiti mediante un meccanismo di gara.
La graduatoria delle domande viene stabilita in base al valore della tariffa incentivante richiesta; la priorità è data a quelle domande con il valore più basso di tariffa richiesta. In caso di parità di valore, la priorità è riconosciuta in base all’ordine temporale di ricevimento da parte del GSE. Inoltre, per gli impianti con taglia compresa tra i 50 e i 1000 kW il soggetto responsabile dell’impianto deve costituire una cauzione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (pari a 1000 € per kWp[5] da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell’impianto nei termini previsti dal decreto.
Per le altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l’elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di ricevimento della domanda da parte del GSE.
Specifiche condizioni per la cumulabilità del conto energia con altri incentivi sono fissate dall’articolo 10 del provvedimento.
Le tariffe incentivanti sono riconosciute fino al raggiungimento, da parte di tutti gli impianti che le ottengono, di una potenza cumulativa di 500 MW: 360 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 140 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp.
I costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3).

Le componenti tariffarie A costituiscono un'importante caratteristica della tariffa elettrica italiana e sono poste a copertura di oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i costi per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.) individuati dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge. Tali oneri vengono generalmente identificati come oneri impropri in quanto rappresentano costi che ricadono in tariffa senza essere giustificati da ragioni di efficienza, in quanto si tratta di oneri sostenuti nell'interesse della collettività. I costi gravano sia sui clienti vincolati, sia sui clienti liberi e sono posti a maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto. I valori delle componenti tariffarie A2-A6 sono determinati dall'Autorità e sono differenziati per tipologia di utenza. La gestione del gettito delle componenti A avviene attraverso appositi conti istituiti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. In particolare, la componente A3 è posta a copertura dei costi sostenuti dal GSE per l'acquisto e la vendita di energia CIP6 (da fonti rinnovabili e assimilate).

Il D.M. 28 luglio 2005 è stato poi modificato e integrato dal decreto 6 febbraio 2006 del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
Tra le principali novità introdotte dal decreto si segnalano: l'innalzamento della potenza complessiva incentivabile da 100 a 500 MW e la variazione dei termini di presentazione delle domande che potranno essere inviate esclusivamente nei periodi dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno.

Ulteriori innovazioni
del decreto riguardano:

  • l’introduzione di limiti di potenza annuale, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012 (60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW) cui riconoscere le tariffe incentivanti dei quali si esclude l’applicazione alle domande inoltrate al Gestore dei servizi elettrici prima della entrata in vigore del decreto in esame;
  • l’obbligo, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, di allegare alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti una dichiarazione recante impegno a costituire e a far pervenire al GSE, una cauzione definitiva la cui misura rispetto al precedente decreto viene ridotta a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale. Non sussiste tale obbligo per le amministrazione dello Stato, le regioni e gli enti locali;
  • l’ammissione all’incentivazione anche degli impianti per la cui realizzazione siano utilizzati moduli a film sottile che rispettino la Norma CEI 61646 (82-12) purché la domanda di accesso alle tariffe incentivanti sia presentata da persone giuridiche. E’ concessa priorità di accesso alle domande già presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo D.M. e non ammesse in ragione dell’utilizzo di detti moduli, purché presentate da persone giuridiche;
  • la priorità di accesso alle tariffe incentivanti, in conseguenza dell’incremento del limite di potenza, delle domande non ammesse in ragione del raggiungimento del limite massimo di potenza cumulativa prevista dal precedente D.M. 28 luglio 2005, inoltrate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore di detto decreto e la data di entrata in vigore del DM in esame;
  • la possibilità riconosciuta agli impianti di potenza non superiore a 20 kW di optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta. Nel primo caso l’incentivazione è riconosciuta solo all’energia prodotta e consumata in loco;
  • l’invarianza della tariffa iniziale comunicata dal GRTN nella lettera di accettazione della domanda di incentivazione per i venti anni di durata della medesima;
  • l’aggiornamento della tariffa iniziale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie ed operai applicato solo agli impianti per i quali la domanda viene presentata dopo il 2006, per ciascuno degli anni successivi al 2006, insieme ad una decurtazione della tariffa stessa del 5% l’anno;
  • l’incremento del 10% delle tariffe incentivanti riconosciute – che restano costanti fino all’anno 2012 incluso – qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, come definiti all’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005. Il soggetto che intende avvalersi di tale ulteriore beneficio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione la dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. 192/2005;
  • il potenziamento di un impianto va inteso come l’intervento tecnologico eseguito su un impianto esistente, entrato in esercizio da almeno 2 anni che ne consenta una produzione aggiuntiva.
Il nuovo conto energia

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 - diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07, avvenuta il 13 aprile 2007 - sono stati stabiliti nuovi criteri e modalità di incentivazione dell’energia derivante da fonte fotovoltaica.

Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:

  • la semplificazione dell’iter amministrativo con l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti richiesta successivamente all’entrata in servizio dell’impianto (prima si installa l’impianto e successivamente si richiede la tariffa incentivante);

  • l’abolizione dei limite annuo di potenza incentivabile (introdotto dal D.M. 6 febbraio 2006), sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile (1200 MW più un periodo di moratoria di 14 mesi che salgono a 24 per i soggetti pubblici);

  • una maggiore articolazione delle tariffe, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;

  • l’introduzione di un premio aggiuntivo per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia;

  • l’eliminazione del limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto e delle limitazioni all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile, molto utilizzata nell’ambito dell’integrazione architettonica;

  • obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare innalzato a 3000 MW entro il 2016;

  • certificazione energetica dell’edificio non più requisito per accedere alle tariffe incentivanti, ma solo per accedere al premio aggiuntivo;

  • applicazione della tariffa incentivante a tutta l’energia prodotta da impianti che hanno adottato lo scambio sul posto, indipendentemente dal fatto che sia autoconsumata o immessa in rete .

La richiamata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 90/07, che ha introdotto le regole che consentono l’avvio operativo del nuovo conto energia, ha definito le procedure che devono essere seguite per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico. Tali procedure si prevede che vengano gestite operativamente dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) che ha attivamente collaborato con l’Autorità alla loro definizione.
Insieme alla delibera n. 90/07, l'AEEG ha emanato le delibere n. 88/07 e 89/07 con le quali sono state introdotte nuove misure a favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione, prevedendo nuove regole per la connessione e per la misura dell’energia elettrica prodotta. Sul fronte della connessione (delibera n. 89/07) si prevede: un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione; la riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005. Inoltre vengono definiti (delibera n. 88/07) criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta, un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi).

Requisiti per l’accesso all’incentivazione

Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti - ed eventualmente del premio aggiuntivo - le seguenti tipologie di soggetti responsabili: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Si ricorda che "soggetto responsabile" è il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, a richiedere e ad ottenere le tariffe incentivanti dal GSE.

Con il nuovo conto energia, l’accesso agli incentivi è consentito agli impianti fotovoltaici:

  • di potenza nominale non inferiore a 1 kW;
  • entrati in esercizio in data successiva all'entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Per questi ultimi è possibile accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, ma non al premio previsto all'art. 7 del decreto. Inoltre, per accedere alle tariffe incentivanti e al premio gli impianti fotovoltaici non devono aver già beneficiato degli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2007 e 6 febbraio 2006;
  • conformi alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti[6];
  • ricadenti nelle tre tipologie individuate all’art. 2 del decreto;
  • collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate (ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione non condiviso con altri impianti);
  • entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 e il 13 aprile 2007 (data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07) che non beneficino o abbiano beneficiato delle tariffe stabilite con i decreti disciplinati il vecchio conto energia. In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata delibera dell'AEEG (art. 4 comma 8).

La determinazione dei criteri per l’incentivazione degli impianti non collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate è demandata ad un successivo decreto.

Procedura di accesso alle tariffe incentivanti

Per accedere alle tariffe incentivanti il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico deve inoltrare al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiederne la connessione alla rete ai sensi del D.Lgs. 79/1999 (art. 9, co. 1) e del D.Lgs. 387/2003 (art. 14).

L’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 79/1999 impone alle imprese distributrici l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza che sia compromessa la continuità del servizio e nel rispetto delle regole tecniche e delle deliberazioni emanate dall’Autorità per l‘energia in materia di tariffe.

L’articolo 14 del D.Lgs. 387/2003, che costituisce attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 della direttiva 2001/77/CE, demanda all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas il compito adottare direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV.

Se l'impianto fotovoltaico ha una potenza compresa tra 1 e 20 kW occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica, stabilendo penali nel caso di mancato rispetto.

A proposito della richiesta e della realizzazione della connessione alla rete elettrica si segnala che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecnicheper l’erogazione del serviziodi connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell’Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”; tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2009 e si riferiscono a richieste di connessione presentate a partire da tale data.

Non è più necessario attendere l’accoglimento da parte del GSE della richiesta di concessione delle tariffe incentivate ma, una volta richiesto l’allaccio al gestore di rete locale, si può procedere direttamente alla realizzazione dell’impianto e dopo aver collegato l’impianto alla rete elettrica si può richiedere al GSE il riconoscimento della tariffa incentivante relativa alla tipologia di impianto realizzato.
Infatti, ad impianto ultimato il soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico comunica la fine dei lavori al gestore di rete.
Entro 60 giornidall’entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE (soggetto attuatore) richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio prevista dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto di tali termini comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.
Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

Le modalità di erogazione della tariffa e del premio aggiuntivo sono fissate dalla citata delibera AEEG 90/07.

Per la richiesta di incentivazione si può utilizzare l’apposita applicazione informatica sul sito del GSE (previa registrazione) per preparare automaticamente (art. 4.5 della delibera AEEG n. 90/07):

  • la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)
  • la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)
  • la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale – All. A3a/A3b)

Le richieste per l’incentivazione, stampate e corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta indicato nella sezione del sito del GSE.

L’eliminazione della fase istruttoria operata dal nuovo decreto rappresenta la novità più significativa del “nuovo conto energia”.
Tale semplificazione è stata resa possibile dalla contestuale eliminazione dei limiti annuali alla potenza incentivata, sostituiti dal limite massimo di potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere la tariffa incentivante, fissato in 1200 MW, valore sufficientemente elevato per garantire un congruo periodo di stabilità volto a favorire una significativa crescita del mercato del fotovoltaico. Inoltre, quale ulteriore garanzia per gli operatori, è stato previsto un “periodo di moratoria” di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari degli impianti), con inizio dalla data di raggiungimento del limite. Gli impianti che entreranno in esercizio in tale “periodo di moratoria” potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti (art. 13).
Il nuovo DM ha eliminato inoltre alcuni adempimenti intermedi di competenza dei soggetti responsabili degli impianti, connessi alla fase di post-ammissione, quali le comunicazioni di inizio, di fine lavori e di entrata in esercizio da inviare al GSE.
Il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per gli impianti realizzati ed entrati in esercizio dipende esclusivamente dall’eventuale non conformità dell’impianto ai requisiti previsti, rilevata dal GSE durante la fase di valutazione.

I principali motivi, di carattere procedurale o tecnico, che possono comportare l’esclusione dagli incentivi dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, sono:
-      il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del D.M. in commento;
-      l’utilizzo di moduli fotovoltaici non certificati;
-      il mancato rispetto del termine di 60 giorni, dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante;
-      il mancato rispetto del termine di 90 giorni, dalla data di ricezione dell’eventuale richiesta d’integrazione del GSE, per far pervenire ulteriori documenti necessari alla valutazione;
-      entrata in esercizio dell’impianto dopo 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW di impianti fotovoltaici installati.

Iter autorizzativi per la costruzione degli impianti

In merito agli aspetti autorizzativi, relativamente agli impianti fotovoltaici, il D.M. 19 febbraio 2007 precisa che:

  • per gli impianti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA). Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003[7]. Tali previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto all’incentivazione ai sensi dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
  • gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati “industriali” e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale, purché non ubicati in aree protette;
  • per gli impianti da realizzarsi in aree classificate agricole, non è necessaria la variazione di destinazione d’uso dei siti.

Inoltre, a coloro che sono stati ammessi al conto energia nell’ambito dei precedenti decreti, è stata concessa la possibilità di richiedere una proroga dei termini fissati dai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per l’inizio e la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti. La proroga non può essere superiore a sei mesi ed occorre dimostrare che il ritardo non è imputabile al soggetto responsabile dell’impianto ed è esclusivamente dovuto a comprovato ritardo nel rilascio dell’autorizzazione alla ostruzione e all’esercizio dell’impianto (art. 16, co. 5).

Tariffe incentivanti

La tariffa incentivante che il nuovo conto energia riconosce all’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici viene determinata in relazione alla classe di potenza, alla tipologia di impianto e alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Il “nuovo conto energia” definisce, infatti, tre tipologie d’integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico (art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3) del decreto), di seguito illustrate:
1) impianto non integrato;
2) impianto parzialmente integrato;
3) impianto con integrazione architettonica.
L’impianto fotovoltaico non integrato, è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
L’impianto fotovoltaico parzialmente integrato, è l'impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
Per impianto fotovoltaico con integrazione architettonica si intende l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

 Agli impianti entrati in esercizio dopo il 13 aprile 2007 (data di pubblicazione della delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008 sono riconosciute le tariffe indicate nella tabella che segue.

Valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico

 

 

1

2

3

 

Taglia di potenza dell’impianto (kW)

Impianto non integrato

Parzialmente integrato

Integrato

A)

1≤P≤3

0,40

0,44

0,49

B)

3<P≤20

0,38

0,42

0,46

C)

P>20

0,36

0,40

0,44

 
Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici, inferiori a 3 kW, che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.
Le tariffe per gli impianti con integrazione architettonica sono mediamente superiori del 21 per cento rispetto a quelle previste per gli impianti non integrati e del 10,3 per cento rispetto a quelle previste per gli impianti con integrazione parziale.
Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti per l’intero periodo.

Per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe indicate nella su riportata tabella sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, rimanendo poi costanti per il periodo di venti anni di erogazione dell’incentivo.
Nella tabella che segue sono riportate le tariffe relative agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico

 

 

 

1

2

3

 

Taglia di potenza dell’impianto (kW)

Impianto non integrato

Parzialmente integrato

Integrato

A)

1≤P≤3

0,392

0,431

0,480

B)

3<P≤20

0,372

0,412

0,451

C)

P > 20

0,353

0,392

0,431

Nella tabella che segue sono invece riportate le tariffe relative agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico

 

 

 

1

2

3

 

Taglia di potenza dell’impianto (kW)

Impianto non integrato

Parzialmente integrato

Integrato

A)

1≤P≤3

0,384

0,422

0,470

B)

3<P≤20

0,365

0,403

0,442

C)

P > 20

0,346

0,384

0,422



Le tariffe sono incrementate del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:

Si ricorda che "soggetto responsabile" è il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, a richiedere e ad ottenere le tariffe incentivanti dal GSE. Possono richiedere e beneficiare delle tariffe incentivanti le seguenti tipologie di soggetti responsabili: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

L’autoproduttore, secondo la definizione data all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999, è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate della medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 79/1999. Volendo esemplificare, e nel caso più semplice in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito, l’energia autoconsumata è determinata come differenza tra l’energia prodotta e l’energia immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l’energia autoconsumata e l’energia prodotta non sia inferiore a 0,7.

  • impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
  • impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto; in questo caso la superficie dell’impianto fotovoltaico potrà essere uguale oppure minore della superficie della copertura di amianto bonificata;
  • impianti i cui soggetti responsabili sono comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall’ultimo censimento ISTAT.

Per gli impianti di cui sono soggetti responsabili gli enti locali si ricorda che i commi 173-174 dell’art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) recano disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici i cui “soggetti responsabili” sono gli enti locali. In particolare il comma 173 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, di cui alla lettera b3) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 nell'ambito delle disponibilità indicate dall'articolo 12 del D.M. e ai fini dell’applicazione delle tariffe incentivanti ventennali fissate dall’articolo 6 dello stesso decreto. Il comma 174 prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali venga rilasciata – qualora sia necessaria ai sensi della vigente legislazione e in relazione alle caratteristiche e all’ubicazione dell’impianto - a seguito del procedimento unico disciplinato dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per il complesso degli impianti.

Per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010 le tariffe saranno rideterminate con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (da emanare con cadenza biennale). In mancanza di tali decreti continuano ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.

Si ricorda che l'articolo 2-sexies del decreto-legge 3/2010[8], convertito con modificazioni dalla legge 41/2010 (A.C. 3243), ha disposto che le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall’articolo 6 del D.M. 19 febbraio 2007, spettano a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5 dello stesso decreto:

  • abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010;
  • abbiano inoltre provveduto all’invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l’ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010.
Ritiro dell’energia elettrica

Il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 ha eliminato il trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto - previsto dal DM 28 luglio 2005 – ed ha riconosciuto anche a questi ultimi la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia autoconsumata o immessa in rete. Pertanto gli incentivi del nuovo conto energia sono destinati a tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico a prescindere dal fatto che i produttori abbiano scelto il servizio di scambio sul posto (detto anche Net Metering) o cedano la propria produzione alla rete.
Il decreto, in particolare, prevede che l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 20 kW possa beneficiare della disciplina dello scambio sul posto e possa usufruirne anche dopo il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante (fissato in 20 anni).
Per gli impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto, l’energia prodotta, qualora sia immessa in rete, viene ritirata dal gestore locale della rete elettrica ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 397/2003[9], ovvero ceduta sul mercato (art. 8).
I benefici suindicati (sia per gli impianti che beneficiano dello scambio sul posto sia per quelli che non ne beneficiano) sono aggiuntivi rispetto alle tariffe incentivanti del conto energia e al premio per l'uso efficiente dell'energia (cfr. paragrafo successivo).

Premio per l’uso efficiente dell'energia

Un’altra novità recata dal decreto in esame è rappresentata dal premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia negli edifici.
Tale premio spetta, in aggiunta alle tariffe incentivanti, agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW, che alimentano utenze di unità immobiliari o edifici ed operano in regime di scambio sul posto, qualora si effettuino interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del relativo indice di prestazione energetica, cioè del fabbisogno di energia primaria (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda, illuminazione).
La riduzione del fabbisogno di energia primaria deve essere dimostrata tramite la presentazione di due attestati di certificazione energetica (ante e post intervento), elaborati con la medesima metodologia di calcolo e supportati da un’apposita relazione tecnica sugli interventi eseguiti. Tali attestati devono essere redatti secondo le procedure di certificazione energetica stabilite dalle regioni sulla base dei principi fondamentali contenuti nella direttiva 2002/91/CE e nel D.Lgs. 192/2005, così come integrato dal D.Lgs. 311/2006. Si precisava che, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 192/2005[10], l’attestato di certificazione energetica fosse sostituito dall’attestato di qualificazione energetica introdotto dal medesimo decreto legislativo (Allegato A, comma 2; articolo 8, comma 2).
Il premio, che sarà riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda, consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria conseguito a seguito degli interventi, al netto dei miglioramenti conseguenti all’installazione dell’impianto fotovoltaico. Tale maggiorazione non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa inizialmente riconosciuta. Fermo restando tale limite massimo cumulato, il diritto al premio può essere riconosciuto per la successiva realizzazione di nuovi interventi, che comportino una ulteriore riduzione di almeno il 10% del fabbisogno energetico.
Il premio viene riconosciuto, nella misura del 30%, anche agli impianti di edifici completati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2007 il cui indice di prestazione energetica, attestato da idonea certificazione, risulti inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori indicati dal D.Lgs. 192 cit. (All. C, comma 1, Tab. 1).

Cumulabilità degli incentivi

Le tariffe incentivanti previste dall’art. 6 del D.M. 19 febbraio 2007 e il premio per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia di cui all'art. 7 del decreto non si applicano all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano concessi incentivi pubblici nazionali, regionali, locali o comunitari sia in conto capitale che in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell’investimento. Da tale tetto restano escluse le scuole pubbliche o paritarie di qualsiasi ordine e grado e le strutture sanitarie.

Inoltre la tariffa incentivante e il premio non sono cumulabili con:

  • i certificati verdi
  • titoli di efficienza energetica - certificati bianchi.

 Non possono, inoltre, usufruire delle tariffe incentivanti e del premio gli impianti:

  • realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.Lgs. 192/2005 e L. 296/2006 e succ. modif.) entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010;
  • per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art 2, co. 5, L. 289/2002)[11].
Monitoraggio

E’ prevista – da parte del GSE - la trasmissione ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente, alle regioni e province autonome, all’AEEG e all’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia[12], di un Rapporto sull’attività e sui risultati conseguiti in attuazione dei decreti del vecchio e del nuovo conto energia. Il rapporto - trasmesso entro il 31 ottobre di ogni anno - fornirà per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto, l’ubicazione dell’impianto fotovoltaico, la potenza entrata in esercizio nell’anno, la relativa produzione di energia, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l’entità cumulata delle tariffe erogate in ciascuno degli anni precedenti e qualsiasi altro dato ritenuto utile. In mancanza di osservazioni da parte dei Ministeri interessati – da formulare entro 30 giorni dalla trasmissione - il rapporto viene reso pubblico dal GSE che pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti entrati in esercizio.
Il GSE unitamente all'ENEA organizza un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento e attraverso uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo allo scopo di facilitare l'avvio delle procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti , per gli istituti scolastici interessati. Infine promuove azioni informative volte a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e delle relative modalità e condizioni di accesso previste dal decreto.
Un rapporto annuale – da inviare entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - viene predisposto anche dall’ENEA cuiil decreto assegna compiti dimonitoraggio tecnologico – da svolgersi in coordinamento con il GSE - destinato alla individuazione delle prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e nell'ambito del decreto interministeriale 19 febbraio 2007.
Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Disposizioni transitorie

Nel decreto in esame si precisa che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso (24 febbraio 2007) non si procederà - in caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 - a scorrere i relativi elenchi o graduatorie.
Il decreto stabilisce, altresì, che la potenza resa disponibile a seguito della decadenza del diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata realizzazione degli impianti, viene ricompresa nel limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, stabilito in 1200 MW.
Infine non viene riconosciuta alcuna priorità, ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto in esame, ai soggetti che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti del vecchio conto energia e che non sono stati ammessi a beneficiarne a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale disponibile. Tali soggetti possono comunque accedere alle tariffe incentivanti di cui al decreto in oggetto, nel rispetto delle relative disposizioni.

<


  • [1] DM 28 luglio 2005, recante Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (GU n. 181 del 5 agosto 2005).
  • [2] Pubblicata sulla GU n. 234 del 7 ottobre 2005.
  • [3] Il regime di ritiro regolato dalla deliberazione n. 34/05 – più volte modificato - ha trovato fondamento in una serie di elementi che, a partire dal 1° luglio 2007, in applicazione della legge n. 125/07, hanno subito mutamenti tali da determinare la necessità di pervenire alla definizione di nuove condizioni per il funzionamento di tale regime. E’ stata quindi approvata la delibera n. 280 del 2007 (GU n. 284 del 6 dicembre 2007 n. 255) allo scopo di facilitare il ritiro dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e da generazione distribuita, garantendo ai produttori maggiori certezze e procedure semplificate. Il provvedimento ha introdotto anche una remunerazione minima garantita, a seconda della fonte utilizzata, per i piccoli impianti di produzione da rinnovabili (fino a 1 MW di potenza) che costituisce un sostegno aggiuntivo agli incentivi già previsti per questi impianti caratterizzati da costi di esercizio e manutenzione più elevati, come si legge nel comunicato stampa AEEG del 13 novembre 2007. Inoltre, per agevolare i produttori, la delibera affida ad un solo soggetto centralizzato, il Gestore del Sistema Elettrico (GSE), il ritiro dell’energia prodotta che in precedenza era gestito dalle varie imprese di distribuzione. Al GSE viene pertanto affidato un ruolo di intermediario commerciale sotto il controllo dell’Autorità stessa. Vengono inoltre stabilite procedure uniformi per tutti i produttori.
  • [4] L’articolo 13 cit. indicante le modalità di immissione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, al comma 3 prevede, in funzione incentivante, che l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. In attuazione di quanto disposto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le "Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239" (GU n. 61 del 15 marzo 200). Modifiche e integrazioni alla delibera sono state apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05. Dal 2008 sono subentrate le modalità previste dalla deliberazione n. 280/07.
  • [5] kWp: l’unità di misura che esprime la potenza massima («picco») di un modulo o di un generatore solare.
  • [6] Con l'art. 2 del DM 2 marzo 2009, recante Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, si è precisato che per «componenti non già impiegati in altri impianti» si intende che i medesimi componenti non sono già stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate all'art. 9 del DM 19 febbraio 2007.
  • [7] Nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzative, il D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, all’art. 12, stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per i quali è previsto il rilascio di qualche autorizzazione, sono soggetti ad una autorizzazione unica da rilasciarsi a seguito di un procedimento della durata massima di 180 giorni, nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
  • [8] Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.
  • [9] L’art. 13 cit. indicante le modalità di immissione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, al comma 3 prevede, in funzione incentivante, che l’energia prodotta da impianti di potenza inferiore ai 10 MVA, nonché da impianti di qualsiasi taglia, alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima, agli impianti ad acqua fluente, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. In attuazione di quanto disposto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le “Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239” (GU n. 61 del 15 marzo 200). La delibera, più volte modificata a partire dal primo gennaio 2008 è stata abrogata con delibera n. 280/07.
  • [10] Le Linee guida sono state emanate con il D.M. 26 giugno 2009 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2009.
  • [11] Legge 27 dicembre 2002 n. 289,recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella GU 31 dicembre 2002, n. 305, S.O. Il comma 5 dell’articolo 2 interviene in materia di detrazione di imposta ai fini IRPEF perinterventi di ristrutturazioni edilizie, di cui all’articolo 1 della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) e successive modificazioni, prorogando il termine entro il quale l’agevolazione può essere usufruita e apportando alcune modifiche alla materia.
  • [12] L’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia è stato istituito dall’art. 16 del D.Lgs. 387/2003 e destinato a verificare la coerenza tra le misure incentivanti e le normative promosse a livello statale e regionale. All’Osservatorio compete, altresì, il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore; la valutazione degli effetti delle misure di sostegno nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni di gas serra; l’esame delle prestazioni delle varie tecnologie; l’effettuazione di periodiche audizioni degli operatori del settore; la proposizione di misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride. L'Osservatorio dovrà inoltre proporre le misure e le iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione e del diritto ai certificati verdi.