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Temi dell'attività Parlamentare

Lavoratori stranieri stagionali

La condizione giuridica degli immigrati non comunitari per motivi di lavoro stagionale è comune a quella degli altri lavoratori stranieri contenuta principalmente nel testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), e successive modificazioni e nel relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Ai lavoratori stagionali si applicano alcune disposizioni particolari per quanto riguarda l’instaurazione del rapporto di lavoro e il regime previdenziale e assistenziale.

La programmazione

Si ricorda brevemente che nel nostro Paese l’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi.

In particolare, con il decreto sui flussi il Governo stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni contenute nel documento di programmazione triennale e dei dati sull’effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali, le quotemassime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro, anche di lavoro stagionale (art. 3 TU). I decreti possono prevedere quote riservate per i cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione e nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale (art. 21 TU).

Normalmente, i decreti flussi determinano le quote di ingressi disponibili suddivise per lavoro non stagionale, stagionale e autonomo. In alcune occasioni sono stati adottati decreti ad hoc per gli stagionali. Tale evenienza si è verificata nel 2009 quando le quote autorizzate (80.000 persone) sono destinate esclusivamente ai lavoratori stagionali (DPCM 20 marzo 2009). Per il 2010, al momento, è stato autorizzato l’ingresso di altri 80.000 lavoratori stagionali e di una quota di 12.000 persone destinate ad altre tipologie di lavoro (DPCM 1° aprile 2010).

Il soggiorno

Le condizioni per l’ingresso e il soggiorno del lavoratore stagionale sono le stesse degli altri lavoratori.

L’ingresso nel territorio italiano è consentito ai cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea in possesso di passaporto valido e di visto d’ingresso (art. 4 TU). I visti di ingresso per motivi di lavoro sono rilasciati nei limiti delle quote stabiliti con il decreto-flussi.

Il soggiorno dello straniero è subordinato al rilascio del permesso di soggiorno (art. 5 TU).

A sua volta il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dipendente è condizionato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno fra il datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e il lavoratore. Il  contratto di soggiorno, tra l’altro, deve contenere la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore (art. 5-bis TU). Inoltre, al momento della richiesta del permesso di soggiorno, lo straniero deve sottoscrivere un accordo di integrazione, articolato in crediti, che lo impegnano a sottoscrivere precisi obiettivi di integrazione (art. 4-bis TU). Un regolamento governativo, non ancora adottato, dovrà stabilire le modalità attuative di tale istituto.

Il lavoratore stagionale è esonerato dall’obbligo di rilevamento dei dati fotodattiloscopici cui sono sottoposti i richiedenti il permesso di soggiorno (art. 9 Reg.)

La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare la durata complessiva di 9 mesi, anche in relazione a più contratti. Può, tuttavia, essere rilasciato un permesso pluriennale di durata fino a 3 anni per i lavoratori stagionali che prestato la loro opera per due anni consecutivi. Il visto di ingresso deve però essere rilasciato ogni anno (arti 5 TU e art. 38-bis Reg.).

Il rapporto di lavoro

Ai lavoratori stagionali si applica una procedura semplificata in relazione all’instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, il lavoratore stagionale ha un diritto di precedenza per il rientro successivo in Italia sempre per lavoro stagionale. E’ consentito convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 24 TU e art. 38 Reg.).

In considerazione della durata limitata dei contratti e della loro peculiarità, per i lavoratori stagionai extracomunitari le forme di previdenza e assistenza sono limitate all’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a quella contro le malattie e all’assicurazione di maternità.

Restano esclusi pertanto gli assegni familiari e l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. In sostituzione di questi il datore è tenuto a versare all'INPS un contributo pari all'importo dei medesimi contributi destinati a interventi socio-assistenziali a favore dei lavoratori stranieri (art. 25 TU).

Proposta di direttiva UE

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379) è stata presentata dalla Commissione europea il 13 luglio 2010. Il termine per l’espressione del parere sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali è scaduto il 15 ottobre 2010.

Scopo della proposta è introdurre una procedura speciale per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nell'UE per svolgervi un lavoro stagionale, nonché definire i diritti dei lavoratori stagionali. L’iniziativa era già stata annunciata nel "Piano d’azione sull’immigrazione legale" (COM(2005) 669), presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2005, la cui validità è stata da ultimo ribadita nel Programma di Stoccolma, per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009.

La proposta verrà esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.

La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha esaminato la proposta di direttiva e, nel documento finale approvato nella seduta del 25 novembre 2010, ha sottolienato la necessità di:

  • elevare i termini massimi di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (che nella proposta di direttiva e pari a 6 mesi e nella legislazione nazionale a 9 mesi) in considerazione delle specificità del comparto agricolo italiano;
  • dettagliare più puntualmente la disciplina sanzionatoria nei confronti dei datori di lavoro inadempienti;
  • inserire tra i motivi del rifiuto o revoca del permesso di soggiorno anche la minaccia alla sicurezza dello Stato.