La questione degli agenti sportivi costituisce un grosso problema dello sport professionista. Gli agenti sportivi sono presenti, in primo luogo, nel calcio, nell’ambito del quale si è assistito alle “derive” più evidenti (dalla sopravvalutazione dei giocatori e all’acquisto di giocatori “fantasma” fino alla frode fiscale e al riciclaggio di denaro sporco), ma anche negli sport di squadra, come il rugby o il basket, e in quegli sport individuali che hanno maggiore risonanza mediatica.
La legge n. 2010-626 modifica le disposizioni del Code du Sport relative allo sport professionale (Code du Sport, artt. L222-1 e ss.) per facilitare l’inquadramento giuridico degli agenti sportivi e il controllo delle loro attività, nonché migliorare la “moralizzazione” dell’ambiente sportivo.
La nuova legge definisce innanzitutto l’attività dell’agente sportivo, che consiste nel curare, dietro retribuzione, i rapporti tra le parti interessate (club sportivi e giocatori) per l’eventuale stipula di un contratto relativo all’esercizio remunerato di un’attività sportiva o di un’attività di allenamento. L’attività di agente sportivo non potrà essere esercitata se non da una persona fisica titolare di una specifica licenza rilasciata da una federazione sportiva. L’esclusione delle persone giuridiche permetterà di identificare meglio le persone collegate ad uno sportivo.
La legge disciplina più severamente le incompatibilità tra la professione di agente sportivo e quelle attività suscettibili di provocare conflitti d’interesse o di presentare rischi di collusione con altri attori dello sport (funzioni di direzione o di allenatore sportivo, di organizzatore di competizioni sportive, etc.) e le incapacità collegate ad alcune condanne penali o al fallimento delle persone. La remunerazione dell’agente sarà limitata al 10% del totale dei contratti firmati.
L’attività degli agenti sportivi sul territorio nazionale potrà essere esercitata anche da cittadini degli Stati dell’UE e sarà sottoposta alle norme europee relative alla libertà d’impresa e di stabilimento. Gli agenti di Paesi terzi dovranno concludere una convenzione con un agente titolare di licenza in Francia. Il provvedimento prevede anche l’estensione agli agenti sportivi degli obblighi derivanti dalle norme anti-riciclaggio, in particolare la dichiarazione obbligatoria di alcune operazioni alla cellula TRACFIN (trattamento di informazioni e azione contro i circuiti finanziari clandestini).
La legge rafforza inoltre la protezione dei minori sportivi, di età pari o inferiore a 16 anni, per i quali la conclusione di un contratto relativo ad un’attività sportiva non può dare luogo ad alcuna remunerazione o vantaggio per le persone che abbiano messo in relazione le parti interessate alla conclusione di tali contratti. I club sportivi saranno ora ufficialmente autorizzati a retribuire gli agenti sportivi (cosa che fino ad oggi avveniva non ufficialmente), ma dovranno trasmettere alle federazioni l’insieme dei contratti firmati con agenti.
Infine la legge ha inasprito le sanzioni contro gli agenti che esercitano illegalmente la loro attività: esercitare l’attività di agente sportivo senza aver conseguito la licenza sarà passibile di 30.000 euro di ammenda e di 2 anni di detenzione.