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Temi dell'attività Parlamentare

Le modifiche al regolamento emittenti in tema di offerta pubblica di acquisto: adeguamento alle norme comunitarie ed alle disposizioni legislative di recepimento

Con la delibera n. 17731 del 5 aprile 2011 la Consob ha operato la revisione del Titolo II, Parte II, del Regolamento Emittenti (approvato dalla Consob con delibera n. 11971 e successive modificazioni) al fine di dare attuazione alle modifiche legislative progressivamente intervenute nella normativa in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

La direttiva 2004/25/CE: passivity e breakthrough rules, regola di reciprocità

Come precisato dall’Autorità nell’executive summary che ha accompagnato la pubblicazione della delibera, la revisione del Regolamento Emittenti ha da un lato recepito le disposizioni comunitarie contenute nella Direttiva 2004/25/CE (con esercizio delle deleghe regolamentari attribuite alla Consob dalla nuova disciplina contenuta nel TUF), prendendo altresì in considerazione questioni emerse nell’esperienza applicativa della vigente disciplina, nonché dell’analisi comparata degli ordinamenti dei principali Paesi.

La direttiva OPA disciplina la “regola della passività” (cd. “passivity rule”) dell’organo di amministrazione della società-bersaglio, che statuisce un obbligo di astensione dal compimento di misure difensive in pendenza di offerta, salvo che ricorra una preventiva autorizzazione dell’assemblea (articolo 9 della Direttiva) ricevuta dopo la presentazione dell’offerta stessa. Il successivo articolo 12, commi 1 e 2, della Direttiva dispone però che gli Stati membri possono depotenziare l’efficacia della regola richiamata, consentendo di non renderla imperativa ma di permettere alle società nazionali di introdurla in via statutaria.

L’articolo 11 della Direttiva si occupa anche della “regola di neutralizzazione automatica” (cd. “breakthrough rule”), ai sensi della quale non si applicano all’offerente tutte le restrizioni che potrebbero impedire l’acquisto o l’esercizio del controllo, riconoscendo un equo indennizzo per le eventuali perdite subite a seguito dell’applicazione di detta clausola.

In particolare, l’articolo 11 della Direttiva prevede che:

1) tutte le restrizioni al trasferimento di titoli previste nello statuto della società emittente o in accordi contrattuali tra la società emittente e i possessori di titoli della stessa o in accordi contrattuali tra i possessori di titoli della società emittente conclusi dopo l’adozione della direttiva, non si applichino nei confronti dell’offerente durante il periodo entro il quale l’offerta deve essere accettata;

2) tutte le restrizioni al diritto di voto previste nello statuto della società emittente o in accordi contrattuali tra la società emittente e i possessori di titoli della stessa o in accordi contrattuali tra i possessori di titoli della società emittente conclusi dopo l’adozione della direttiva non hanno effetto nell’assemblea generale che decide eventuali misure di difesa conformemente all’articolo 9;

3) i titoli a voto plurimo conferiscono soltanto un voto nell’assemblea generale che decide eventuali misure di difesa conformemente all’articolo 9;

4) qualora, a seguito di un’offerta, l’offerente detenga il 75 per cento o più del capitale con diritto di voto, le eventuali restrizioni al trasferimento di titoli e ai diritti di voto e qualsiasi diritto straordinario degli azionisti riguardante la nomina o la revoca di membri del consiglio di amministrazione previsto nello statuto della società emittente non vengono applicati; i titoli a voto plurimo conferiscono soltanto un voto nella prima assemblea generale che segue la chiusura dell’offerta, convocata dall’offerente per modificare lo statuto societario o revocare o nominare i membri dell’organo di amministrazione.

Tali regole, in considerazione delle diversità che intercorrono tra gli ordinamenti degli Stati membri, sono assoggettate a un regime opzionale (ai sensi del considerando n. 21 e del richiamato articolo 12 della Direttiva). Si consente infatti agli Stati membri di non esigere l’applicazione delle regole di passività e di neutralizzazione; in tal caso le società devono poter applicare (facoltà comunque reversibile) le predette regole in via statutaria, sempre che la relativa decisione sia adottata dall’assemblea degli azionisti e notificata a tutte le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui i titoli oggetto di offerta risultino quotati.

Nel disporre quanto sopra, la Direttiva ha altresì previsto che gli Stati membri, in conformità alle condizioni stabilite dagli ordinamenti nazionali, possano introdurre – sia nel caso in cui le regole di passività e/o di neutralizzazione siano state recepite in via legislativa, sia nel caso in cui la relativa applicazione sia rimessa allo statuto – la cd. “clausola di reciprocità”. In base a quest’ultima, gli Stati membri possono consentire alle società nazionali di disapplicare le richiamate regole di passività e di neutralizzazione in caso di offerta promossa da un soggetto (o da società da esso controllata) che non sia tenuto, in base alla normativa del proprio Paese ovvero per una specifica scelta statutaria, al rispetto delle stesse.

La disciplina italiana di recepimento e l'attuale quadro normativo

La Direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche di acquisto è stata recepita con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, che ha apportato modifiche ed integrazioni al Testo Unico sull’Intermediazione finanziaria – TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

La normativa in materia di OPA è stata oggetto di successivi interventi legislativi: il decreto-legge 185/2008[1] ha tra l’altro modificato la normativa in materia di passivity rule e neutralizzazione; il decreto-legge n.5/2009[2], al fine di rafforzare “gli strumenti di difesa da manovre speculative”, ha apportato modifiche al TUF, in materia di OPA da consolidamento e trasparenza proprietaria, e al codice civile per quanto attiene alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie; il decreto legislativo n. 146/2009 che ha integrato e corretto il predetto decreto legislativo di recepimento n. 229/2007.

In relazione allapassivity rule, in un primo momento il legislatore (D.Lgs. n. 229/2007) aveva recepito l’obbligo di astensione degli amministratori dal compimento di atti ostili all’opa in assenza di preventiva autorizzazione assembleare. Per effetto delle modifiche legislative apportate dall’articolo 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, la disciplina della passivity rule era divenuta opzionale, potendo essere prevista dallo statuto delle società quotate. A seguito degli interventi apportati con l’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 146/2009, è stata ripristinatal’imperatività della regola di passività; viene però prevista la derogabilità in via statutaria, in tutto o in parte, di tali disposizioni (come previsto dal novellato comma 1-ter dell’articolo 104 TUF). Tali modifiche statutarie devono essere comunicate al pubblico, alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione.

Una specifica disciplina della breakthrough rule non esisteva prima del recepimento della direttiva 2004/25/CE. Il legislatore ha dunque aggiunto al TUF l’articolo 104-bis, che ha disciplinato e in un primo momento reso imperativa la regola di neutralizzazione.

Il citato articolo 13 del D.L. 185/2008, pur mantenendo invariato il contenuto della norma, ha attribuito alle società italiane quotate la facoltà di introdurre nello statuto la regola di neutralizzazione delle limitazioni al trasferimento dei titoli, la quale ha dunque cessato di essere imperativa. Essa è dunque applicabile solo nei confronti di quelle società che, in virtù della propria autonomia statutaria, ne abbiano prevista l’adozione.

La regola di neutralizzazione non trova applicazione con riferimento ai poteri speciali dello Stato, ai limiti al possesso azionario e al diritto di voto previsti per le società privatizzate dall’art. 2 e dall’art. 3 del d.l. 332/1994, convertito nella legge n. 474/1994. Il D.Lgs. 146/2009 ha confermato l’applicazione facoltativa in via statutaria per la regola della neutralizzazione.

Infine, per quanto concerne la regola di reciprocità, al momento di recepire la direttiva OPA è stato inserito nel TUF l’articolo 104-ter, che consentiva la disapplicazione della passivity rule e della clausola di neutralizzazione ove l’offerente, o un soggetto da esso controllato, non fosse soggetto a disposizioni equivalenti; tale scelta conseguiva all’avere imposto per legge alle società quotate le predette due regole. Si intendeva così dar modo alle società italiane di difendersi dagli offerenti esteri per i quali fosse vigente una diversa disciplina in materia di contendibilità societaria.

Nel tempo, il D. L. 185/2009 e il D.Lgs. 146/2009 hanno modificato le predette norme per coordinarne il contenuto con le nuove passivity e breakthrough rule. In particolare, ai sensi dell’articolo 104-ter, comma 1, è prevista una diversa applicazione della regola di reciprocità: per quanto riguarda la neutralizzazione, la reciprocità si applica ove la neutralizzazione medesima discenda da una previsione statutaria, mentre per la passivity rule l’applicazione è automatica, ove ricorrano le condizioni.

Il decreto-legge n.5/2009 ha modificato la disciplina della cd. OPA da consolidamento, prevedendo che l’obbligo di offerta consegua ad acquisti superiori al 5 per cento da parte di coloro che già detengano la partecipazione rilevante ai fini dell’obbligo di OPA senza disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. Inoltre, è stato modificato l’art. 2357 del codice civile sulla disciplina delle azioni proprie; l’intervento normativo ha elevato al 20 per cento, dall’originaria misura del 10 per cento, la soglia prevista per l’acquisto di azioni proprie da parte di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Il contenuto della delibera 17731

Tra gli obiettivi perseguiti con le modifiche operate al regolamento emittenti, la Consob menziona:

  •  il rafforzamento della tutela degli azionisti di minoranza nel corso di operazioni che determinano un’evoluzione dell’assetto di controllo della società:
  •  l’efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario;
  •  parità di trattamento per investitori italiani ed esteri ed armonizzazione con la disciplina degli altri Paesi, per disciplinare il riconoscimento dei documenti di offerta approvati da Autorità di vigilanza di Stati comunitari ed extracomunitari e allineare la disciplina nazionale alle prassi prevalenti in sede internazionale, ad esempio in tema di offerte su titoli di debito;
  • la riduzione dei costi di compliance per gli offerenti, con le modifiche operate al regime degli adempimenti e delle informazioni richieste.

L’approvazione della disciplina è avvenuta a seguito di due fasi di consultazione con il mercato: la prima avviata in data 6 ottobre 2010 e la seconda - più rapida - aperta il 18 febbraio 2011.

La revisione del Regolamento emittenti ha interessato prevalentemente la Parte II del titolo II.

Accanto ad una maggiore specificità delle definizioni e maggior precisione dell’ambito applicativo (secondo la tecnica normativa delle direttive comunitarie e secondo le indicazioni sostanziali della direttiva 2004/25/CE), è stata semplificata la normativa in materia di offerte su titoli di debito, al fine di adeguarla al quadro internazionale.

A tale scopo è inserito nel Regolamento emittenti l’articolo 35-ter, che reca la disciplina degli adempimenti per l’ipotesi di offerte pubbliche di scambio finalizzate all’acquisizione di titoli di debito. Con il D.Lgs. 146 del 2009 (articolo 1, comma 2, che ha inserito il comma 4-bis nell’articolo 102 del TUF) il legislatore ha stabilito infatti che, per le offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente possa richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione. La Consob accoglie la richiesta entro quindici giorni dalla presentazione ove ciò non contrasti con le finalità di tutela degli investitori, di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali. Tale intervento ha lo scopo di allineare la disciplina italiana alle prassi in materia di gestione delle passività (liability management, gestione dei depositi in enti creditizi) prevalenti a livello internazionale, consentendo alla Consob di rendere applicabile la disciplina delle offerte al pubblico di vendita o sottoscrizione anche alle offerte pubbliche di scambio aventi ad oggetto titoli di debito.

L’Autorità quindi ha dato attuazione alle deleghe regolamentari in materia di esenzioni dalla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio, introducendo l’articolo 35-bis nel Regolamento emittenti, in relazione ad offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli (articolo 101-bis, comma 3-bis del TUF).

Il regolamento dirime inoltre i dubbi in ordine all’applicazione della disciplina dell’OPA anche alle cd. consent solicitation, operazioni di ristrutturazione del debito soggette alle approvazioni dei titolari dei relativi strumenti. L’Autorità ha puntualizzato che, alla luce dell’analisi comparata e delle particolari modalità di svolgimento di tali operazioni (che prevedono l’approvazione di una delibera da parte dei destinatari della proposta vincolante anche nei confronti di eventuali assenti o dissenzienti), è stato riconsiderato il precedente orientamento, ritenendosi che tali operazioni siano estranee alla categoria delle offerte pubbliche di acquisto e scambio.

Le nuove norme regolamentari, oltre ad adeguare il contenuto della comunicazione relativa all’offerta a quanto previsto dalla direttiva (novellato articolo 37), precisano che la predetta comunicazione può essere effettuata dietro prestazione di adeguate garanzie, ovvero dopo che l’offerente si è posto in condizione di far fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti, ovvero dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni relativi a corrispettivi di altra natura (articolo 37-bis).

Il Regolamento (articolo 38-bis) reca inoltre le condizioni per il riconoscimento, in Italia, del documento di offerta approvato da autorità di vigilanza di altri Stati Membri UE, nonché di altri Stati extracomunitari (articolo 38-ter).

Sotto un diverso profilo, l’Autorità sottolinea le misure adottate per correggere gli effetti della pressure to tender, ovvero la condizione che interessa i piccoli azionisti destinatari di un’offerta pubblica di acquisto i quali, pur non reputando congruo il prezzo di offerta, sono indotti ad aderirvi dal timore che, in caso di successo, il valore di mercato delle azioni post-OPA si deprima per effetto del nuovo assetto di controllo e/o della minore liquidità. La Consob rileva in merito come tale fenomeno assuma caratteristiche più critiche ai fini della tutela degli investitori nelle offerte promosse da insider, ovvero soggetti che detengono una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento (anche mediante adesione a un patto parasociale), soggetti che occupano posizioni di vertice nell’amministrazione societaria e le persone che agiscono in concerto con le menzionate categorie. In tali ipotesi, l’offerente è in possesso di informazioni privilegiate che può utilizzare nel decidere se e a quali condizioni promuovere l’OPA.

Il nuovo articolo 40-bis del Regolamento prevede, per il caso di successo di un’offerta promossa da insider (comma 1), una riapertura dei termini dell’offerta stessa, al fine di consentire agli investitori che non vi abbiano inizialmente aderito di apportare i propri titoli nel corso del cd. secondo round. Agli offerenti è lasciata la facoltà di prevedere, in alternativa alla riapertura dei termini, che l’offerta sia oggetto di un referendum tra gli oblati e che sia condizionata all’approvazione della maggioranza di coloro che vi aderiscono,

Inoltre, al fine di ridurre le asimmetrie informative a danno degli investitori e in considerazione del rischio che, nelle offerte promosse da insider, i legami dell’organo amministrativo della società target con l’offerente ne condizionino l’obiettività, è stato previsto che gli amministratori indipendenti (articolo 39-bis) redigano un parere contenente le proprie valutazioni sull’offerta. Ove sia integralmente recepito dall’organo amministrativo della società target, il parere degli amministratori indipendenti è contenuto nel comunicato dell’emittente, altrimenti è pubblicato quale allegato a quest’ultimo.

Le previsioni in materia di riapertura dei termini e parere degli amministratori indipendenti si applicano alle offerte (promosse da insider) aventi ad oggetto “titoli” e quote di fondi chiusi.

Le modifiche al Regolamento hanno inoltre interessato le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza (articoli 41 e 42 del Regolamento)

In particolare, il regime di trasparenza in corso d’OPA applicabile ai “soggetti interessati” viene esteso anche alle operazioni concernenti strumenti finanziari derivati connessi ai prodotti oggetto di offerta. Inoltre, per le operazioni di vendita da parte dell’offerente dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta, è introdotta una disclosure preventiva volta ad ampliare l’informativa del mercato su comportamenti dell’offerente che muovono in direzione opposta rispetto agli obiettivi dell’offerta: a tal fine, i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni, da essi compiute, di acquisto e vendita dei prodotti finanziari oggetto di offerta, nonché quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati connessi ai prodotti oggetto di OPA. (articolo 41, comma 2, lettera c)).

Tra le norme di correttezza, è prevista la regola di adeguamento del prezzo d’offerta al più alto prezzo pagato dall’offerente (best price rule) che trova applicazione non solo nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell’offerta e la chiusura della stessa, ma anche nei sei mesi successivi alla data ultima di pagamento (articolo 42, commi 2 e 3).

In tema di offerte concorrenti (articolo 44 del Regolamento), è stato eliminato l’obbligo di promozione di un’offerta concorrente a un corrispettivo superiore a quello dell’offerta originaria. La Consob ha motivato tale scelta con il fine di rimettere quanto più possibile al mercato la valutazione circa la convenienza dell’offerta attraverso la comparazione complessiva degli elementi fondamentali della competizione, ritenendo che tale limitazione potesse ostacolare la presentazione di offerte più convenienti per gli azionisti sotto profili diversi dal prezzo.

Inoltre (articolo 44, comma 2) al fine di ridurre le asimmetrie informative tra offerenti, è stato introdotto un obbligo per l’emittente che fornisca informazioni a uno degli offerenti di comunicare tempestivamente le medesime informazioni agli altri offerenti che abbiano presentato circostanziate richieste di accesso.

L’articolo 44-bis disciplina la rilevanza delle azioni proprie nel calcolo della partecipazione ai fini dell’OPA obbligatoria, con l’obiettivo di evitare che la presenza di tali azioni consenta elusioni sostanziali della relativa disciplina.

In particolare, (comma 1), ove le azioni proprie siano già detenute dell’emittente – per dare rilievo all’effettivo potere di voto che un soggetto viene ad acquisire - esse sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante per l’obbligo di OPA.

Il comma 2 dell’articolo 44-bis fa salvo, ai fini del calcolo della partecipazione rilevante per l’OPA obbligatoria, l’ipotesi di acquisto da parte dell’emittente di azioni proprie, che risultano dunque neutre nei confronti di tutti gli azionisti (di controllo e non, attuali e potenziali) a condizione che la delibera di autorizzazione all’acquisito di azioni proprie sia stata approvata dalla maggioranza degli independent shareholders, ovvero della maggioranza dei soci dell’emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono la maggioranza (anche relativa, purché superiore al 10 per cento).

L’Autorità ha così “inteso contemperare le due contrapposte esigenze di evitarne un utilizzo potenzialmente elusivo della disciplina dell’OPA obbligatoria, da una parte, e di consentire alle società di ricorrere al buy-back ove ciò corrisponda all’interesse di tutti gli azionisti, dall’altra”.

Una delle novità principali della riforma è l’introdotta rilevanza degli strumenti finanziari derivati ai fini del superamento della soglia dell’OPA obbligatoria (nonché della determinazione del prezzo dell’offerta), attesa la loro rilevanza sul mercato finanziario e in virtù della delega contenuta all’articolo 105, comma 3-bis del TUF (così modificato dal D.Lgs. 146/2009). E’ stata infatti demandata alla Consob la determinazione modalità con cui gli strumenti finanziari derivati rilevano per l’obbligo di OPA.

La Consob precisa che tale novità rappresenta la risposta a un’evoluzione del mercato che ha visto, in alcuni casi di particolare rilevanza, l’utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità sostanzialmente elusive della disciplina sull’obbligo di OPA.

Nel darvi attuazione la Consob (articolo 44-ter) ha incluso nel calcolo della partecipazione dell’OPA obbligatoria le azioni sottostanti tutti gli strumenti finanziari derivati o contratti che conferiscono al titolare una posizione lunga, a prescindere dalla circostanza che sia previsto un regolamento in contanti o tramite consegna fisica, ancorché essi siano detenuti indirettamente per mezzo di fiduciari o per interposta persona.

Viene introdotta una diversa identificazione delle condotte che configurano un’azione di concerto tra azionisti (in attuazione di quanto previsto dall’articolo 101-bis, comma 4-ter, del TUF). L’articolo 44-quater, al comma 1, elenca i casi in cui si presume – presunzione semplice che ammette la prova contraria - che determinati soggetti agiscano di concerto. In particolare, si tratta di soggetti legati all’offerente da vincoli familiari o da determinati rapporti professionali (advisor). Il successivo comma 2 individua i casi di cooperazione tra azionisti che esulano da tale fattispecie: ad esempio, la presentazione di liste di minoranza o la cooperazione tra azionisti per l’esercizio di diritti a questi spettanti.

La Consob ha precisato che in tal modo si è inteso evitare che incertezze interpretative possano ostacolare la partecipazione attiva delle minoranze alla governance delle imprese.

Nella formulazione novellata, il Regolamento disciplina con precisione le ipotesi di variazione di prezzo dell’OPA ed il relativo procedimento.

Viene disciplinata la rettifica del prezzo in diminuzione, da parte della Consob, in caso di evento “eccezionale e imprevedibile” che abbia comportato un temporaneo e significativo rialzo dei prezzi di mercato, nonché nell’ipotesi di manipolazione che abbia comportato un temporaneo rialzo e come conseguenza di particolari operazioni di compravendita (articoli da 47-bis a 47-quinquies). Le disposizioni regolamentano altresì la facoltà di aumento del prezzo nel caso di pattuizioni per l’acquisto di titoli, per collusione e manipolazione.

La novella ha aumentato le ipotesi di esenzione dall’obbligo di OPA (articolo 49). Nell’executive summary, la Consob ha motivato le scelte normative con la decisione di aumentare il coinvolgimento degli azionisti di minoranza, nel presupposto teorico che sulla rinuncia all’exit, in alcune delle fattispecie delineate dal Legislatore e disciplinate dalla Consob, debbano esprimersi coloro che ne sono potenzialmente danneggiati.

Se l’obbligo di OPA è determinato da operazioni di fusione o scissione, l’esenzione è applicata a condizione che vi sia l’approvazione da parte della maggioranza degli independent shareholders (comma 1, lettera g) dell’articolo 49). Per l’ipotesi di operazioni dirette al salvataggio di società in crisi, al di fuori di determinati casi di crisi accertata, l’esenzione è subordinata al voto favorevole dalla maggioranza degli independent shareholders (comma 1, lettera b), n. 3). Limitatamente al caso di fusione/scissione, è stato consentito alle società di prevedere in via statutaria un quorum di efficacia del voto contrario delle minoranze, in misura non superiore al 7,5 per cento (comma 2 dell’articolo 49).

E’ stata modificata altresì la disciplina dei criteri per la determinazione del prezzo dell’OPA nel caso di “sell-out (obbligo di acquisto: ai sensi dell’articolo 108 del TUF l’offerente, al raggiungimento del 95% del capitale sociale a seguito di un’offerta totalitaria, è obbligato ad acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta) e di squeeze-out (diritto di acquisto: per l’articolo 111 del TUF l'offerente, al raggiungimento a seguito di un’offerta totalitaria del 95% del capitale sociale rappresentato da titoli in una società italiana quotata, ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto). 

L’Autorità in proposito sottolinea che l’esperienza applicativa della previgente disciplina ha reso consigliabile di limitare il grado di discrezionalità della Consob nelle valutazioni da compiere, al fine di ridurre l’incertezza del mercato in corso di OPA e non introdurre nel comportamento degli investitori elementi distorsivi derivanti da aspettative circa un diverso corrispettivo determinato dalla Consob.

Le modifiche apportate ( articoli 50 e da 50-bis a 50-quinquies del Regolamento) estendono, le ipotesi in cui il prezzo dell’obbligo o del diritto di acquisto a seguito di un’offerta totalitaria è fissato in misura pari al prezzo dell’offerta precedente.

Per quanto infine riguarda l’entrata in vigore della nuova disciplina, essa si applica dal 2 maggio 2011, fatta eccezione per alcune norme che avranno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale: in particolare, quelle per le offerte sui titoli di debito, i casi di inapplicabilità della disciplina dell’OPA, le esenzioni dall’OPA obbligatoria.

Inoltre sono state introdotte specifiche disposizioni transitorie per il computo degli strumenti finanziari derivati ai fini delle offerte obbligatorie. Tra l’altro è richiesto ai soggetti che si trovino alla data di entrata in vigore, computando gli strumenti finanziari derivati, al di sopra di soglie rilevanti ai fini dell’insorgere dell’obbligo di OPA, di comunicare alla Consob ed al mercato (entro cinque giorni di negoziazione dalla suddetta data) il dettaglio delle componenti della partecipazione detenuta.