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Temi dell'attività Parlamentare

La Commissione parlamentare per il federalismo fiscale

Il 17 marzo 2010 è stata costituita, con l'elezione dell'ufficio di presidenza, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. La Commissione, composta da 15 deputati e 15 senatori, ha il compito di esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi che daranno attuazione al federalismo fiscale

Le funzioni della Commissione

Il 17 marzo 2010 si è costituita la Commissione parlamentare prevista dall’articolo 3 della legge n. 42 del 2009, legge-delega al Governo per l’attuazione del federalismo fiscale. In tale data infatti la Commissione ha proceduto all’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari; il presidente era già stato precedentemente nominato dai Presidenti del Senato e della Camera, d’intesa fra loro, sulla base di quanto dispone la legge n. 42 medesima.

La Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, è configurata come un organo con funzioni consultive, in quanto ha il compito di pronunciarsi sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega.

Oltre a tale funzione, viene affidato alla Commissione il compito di verificare lo stato di attuazione della riforma (riferendone ogni sei mesi alle Camere); la Commissione, inoltre ha una specifica e significativa funzione propositiva: sulla base dell'attività conoscitiva svolta, essa può infatti formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi.

In considerazione della complessità che riveste la materia del federalismo fiscale, mediante la cui attuazione la legge n. 42 mira alla complessiva ridefinizione dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali (con il passaggio di un sistema di finanza derivata ad un assetto che prevederà una consistente autonomia fiscale per gli enti decentrati), l’attività della Commissione parlamentare si inserisce in un complesso di rapporti interistituzionali con altri organi appositamente istituiti dalla legge in esame.

Si tratta in particolare:

  • della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (istituita con D.P.C.M. 3 luglio 2009), che ha il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione da parte del Governo degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega. Composta su base paritaria da rappresentanti tecnici dello Stato e degli enti territoriali, essa è chiamata in particolare ad operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie tra le amministrazioni statali, regionali e locali;
  • della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituirsi nell’ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e composta da rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, che è destinata a svolgere il ruolo di organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica: a tal fine essa concorre alla definizione degli obiettivi finanziari con attività di proposta, monitoraggio e verifica dell’ordinamento finanziario delle amministrazioni territoriali, anche con riguardo all’adeguatezza delle risorse assicurate a ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte.

La legge delega sul federalismo fiscale prefigura in tal modo una complessa rete di interrelazioni fra i vari organi istituzionali, posto che la Commissione parlamentare può ottenere, ai fini della verifica dello stato di attuazione della riforma, tutte le informazioni necessarie, sia dalla Commissione paritetica che dalla Conferenza permanente sopradette.

La Commissione inoltre assicura il raccordo con le Regioni e gli enti locali grazie ad un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomie territoriali: un organismo tecnico non parlamentare appositamente istituito, composto da dodici membri.

La procedura di adozione dei decreti

La legge n. 42 delinea la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi, fissando il termine per l’adozione di almeno uno di essi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (21 maggio 2009) e in ventiquattro mesi il termine generale per l’adozione degli altri decreti. Tale ultimo termine è stato prorogato di sei mesi dalla legge 8 giugno 2011, n 85.

Entro il 30 giugno 2010, il Governo è chiamato a trasmettere alle Camere la relazione contenente dati sulle implicazioni e le ricadute di carattere finanziario conseguenti all’attuazione della delega, nel quale fornire un quadro generale del finanziamento degli enti territoriali e sulla struttura dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo. La Relazione, presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (Doc. XXVII, n. 22), è stata assegnata alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - nonché alle Commissioni bilancio di ciascuna Camera - che ne ha effettuato l'esame.

Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di una relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari, sono adottati dal Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali e successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte:

  • della Commissione bicamerale;
  • delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (vale a dire le Commissioni bilancio delle due Camere).

All’adozione dei decreti si può peraltro procedere anche qualora non venga raggiunta l’intesa in sede di Conferenza unificata: in tal caso, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi di decreto legislativo sono posti all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare la trasmissione alle Camere, approvando contestualmente una relazione in cui vengono motivate le ragioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.

Sia la Commissione bicamerale che le Commissioni bilancio sono chiamate a esprimersi entro 60 giorni (prorogabili di ulteriori 20 giorni) dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. La citata legge n.85 del 2011 ha esteso a 90 giorni il termine per il parere, sopprimendo contestualmente la facoltà di proroga
E’ inoltre prevista l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari: in tal caso esso trasmette nuovamente gli schemi alle Camere con le relative osservazioni ed eventuali modificazioni, rendendo a tal fine comunicazioni davanti a ciascuna Camera; trascorsi 30 giorni da tale trasmissione, i decreti legislativi possono essere adottati.