Con l’avvio della procedura di cessione dei principali asset di Alitalia S.p.A. alla Compagnia aerea Italiana (CAI), sono stati adottati provvedimenti normativi volti a tutelare coloro che avevano acquistato titoli azionari e obbligazionari della vecchia Alitalia.
Il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (legge n.166/2008), all’art. 3, comma 2, ha previsto una tutela per azionisti e obbligazionisti di Alitalia che non abbiano esercitato opzione per la conversione dei titoli in azioni di nuove società, mediante ricorso al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto, previsto dall’articolo 1, comma 343, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). Per le modalità di attuazione della norma si fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio. Il comma 2-bis dello stesso art. 3 ha adottato una serie di misure per garantire una sollecita operatività del suddetto fondo. Nel dettaglio, vengono introdotte una serie di disposizioni al fine di incrementare la provvista del fondo mediante l’individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.
Si è stabilito, inoltre, che nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. Sui possessori dei titoli sopra richiamati incombe l’onere di presentare i documenti giustificativi entro il termine indicato dal giudice delegato.
Successivamente, il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito dalla legge n.33/2009), all’articolo 7-octies, ha introdotto una norma finalizzata al rimborso dei titolari di obbligazioni emesse dalla società Alitalia, attualmente in amministrazione straordinaria. In particolare, la disposizione si applica ai titolari delle obbligazioni “Alitalia 7,5% 2002-2010 convertibile”. Tali obbligazioni potranno essere cedute, nel limite di 100.000 euro per ciascun obbligazionista, al Ministero dell’economia e delle finanze, in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31/12/2012. Il rapporto tra il valore dei titoli di Stato e delle obbligazioni Alitalia è determinato in relazione al prezzo medio di borsa di queste ultime nell’ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento.
Da ultimo, è intervenuto l’articolo 19, commi 3-4, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge n. 102/2009) che ha ampliato le tutele riconosciute in favore degli obbligazionisti Alitalia e ha previsto una forma di rimborso anche per gli azionisti della stessa società.
In particolare, l’articolo 19, comma 3, del D.L., novellando il citato articolo 7-octies del D.L. n. 5/2009, prevede che il rimborso in favore dei titolari di obbligazioni Alitalia sia pari al prezzo medio di borsa nell’ultimo mese di negoziazione, anziché al 50% del suddetto prezzo, come previsto dal citato D.L. n. 5/2009. L’importo da rimborsare è individuato dalla stessa norma in 0,262589 euro per ciascuna obbligazione e corrisponde al 70,97% del valore nominale delle obbligazioni stesse. Viene inoltre consentito ai titolari di azioni Alitalia di cedere i propri titoli al Ministero dell’economia e delle finanze, in cambio della stessa tipologia di titoli di Stato prevista per gli obbligazionisti. L’importo riconosciuto agli azionisti è determinato nel 50% del prezzo medio di borsa delle azioni nell’ultimo mese di negoziazione ed è pari a 0,2722 euro per ogni azione. Il rimborso in favore degli azionisti non può essere superiore a 50.000 euro per ciascun azionista. La norma provvede inoltre a posticipare il termine per la presentazione delle richieste di rimborso dall’11 luglio 2009 al 31 agosto 2009; prevede che la trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze dei documenti relativi alle richieste di rimborso da parte degli intermediari finanziari sia effettuata in formato cartaceo e su supporto informatico; stabilisce che la data alla quale fare riferimento per la determinazione della quantità di titoli detenuti sia quella in cui è presentata la dichiarazione di rimborso, anziché il 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2009); posticipa dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la data entro la quale il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato agli aventi diritto; dispone che alle operazioni in oggetto non si applicano gli articoli 102 e seguenti e gli articoli 114 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), che disciplinano le offerte pubbliche di acquisto e di scambio e gli obblighi di informazione societaria; abroga il sopra citato articolo 3, comma 2, del D.L. n. 134/2008, eliminando gli azionisti Alitalia dal novero dei soggetti ammessi a godere dei benefici del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie.
Il comma 4 prevede l’applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.
Lo stesso comma incrementa di 230 milioni di euro per l’anno 2010 l’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, prevista dal comma 2 dell’articolo 7-octies.
Alla disposizioni illustrata è stata data attuazione con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2010 (pubblicato sulla G.U. 3 dicembre 2010, n. 283), che prevede l'emissione di appositi certificati del Tesoro «zero coupon», c.d.CTZ, con decorrenza 25/11/2010 e scadenza 31/12/2012, da assegnare ai soggetti che ne abbiamo fatto richiesta. Successivamente, in conseguenza di anomalie verificatesi nell'operazione di scambio titoli, che hanno prodotto assegnazioni per importi inferiori al dovuto, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. 30 maggio 2011, n. 124), si è proceduto ad un'ulteriore emissione dei suddetti CTZ, al fine di ovviare alle predette minori assegnazioni.
In merito a tale vicenda la IX Commissione della Camera dei deputati - nel corso dell'esame della manovra finanziaria 2010 - ha approvato, nella seduta del 25 novembre 2009, un ordine del giorno con il quale, considerato che la società in liquidazione dovrebbe percepire dalla nuova Alitalia un importo pari a 252 milioni di euro, rispetto ai 163 milioni di euro previsti nell'accordo iniziale riconducibili, in particolare, alle attività di riorganizzazione e di dismissione di beni, si impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile al fine di destinare tali maggiori introiti alla copertura delle perdite finanziarie subite dagli azionisti e dagli obbligazionisti della società alla data del 4 giugno 2008.