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Temi dell'attività Parlamentare

L'aggiornamento al semestre europeo della legge di contabilità n. 196/2009

Il 13 aprile 2011 è entrata in vigore la legge n. 39 del 7 aprile 2011, la quale riforma la disciplina di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio - e in particolare i contenuti e la tempistica di esame dei principali documenti contabili - alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Il "semestre europeo" e la disciplina contabile nazionale

A seguito della crisi economica e finanziaria l'Unione europea ha introdotto nuove regole e procedure di sorveglianza economica, che, oltre ad assicurare la stabilità e prevenire qli squilibri macroeconomici, sono volte a favorire la crescita e la competitività, in conformità con la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

In tale ambito, al fine di assicurare il coordinamento ex ante delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri ha preso avvio, da gennaio di quest'anno, il c.d. "semestre europeo", in base al quale la sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articola in una serie di fasi che prevedono, tra l’altro, la presentazione contestuale – entro il 30 aprile di ciascun anno - da parte degli Stati membri, dei programmi di stabilità o di convergenza (PSC) e dei programmi nazionali di riforma (PNR), i quali divengono i principali documenti della programmazione economico-finanziaria dei singoli Stati.

Dalle nuove procedure comunitarie per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ne è derivata l’esigenza di una rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio come da ultimo delineati dalla legge di riforma della contabilità nazionale n. 196 del 2009.

In ragione di tale necessità, il 1 dicembre 2010 è stata presentata la proposta di legge di iniziativa parlamentare (C.3921) recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri".
La proposta di legge è stata approvata in via definitiva in terza lettura dall'Assemblea della Camera il 6 aprile 2011, ed è divenuta legge n. 39 del 7 aprile 2011.

 Il contenuto della legge

La legge n. 39 del 2011 - composta di otto articoli - è volta in primo luogo a disciplinare i rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica, inserendo a tal fine tra i princìpi fondamentali della legge n. 196 del 2009 quello della coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In secondo luogo, la legge provvede ad aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio alla luce dell'introduzione del “semestre europeo”, al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea. A tal fine, si prevede la presentazione alle Camere, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF).

Tale documento, articolato in tre sezioni, diviene il perno della programmazione economico finanziaria, il cui contenuto assorbe sia la Decisione di finanza pubblica – attualmente presentata nel mese di settembre -  sia i contenuti della Relazione sull'economia e sulla finanza pubblica.

Il DEF reca, inoltre, sia lo schema del Programma di stabilità – che dovrà fare riferimento anche agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico – sia lo schema del Programma nazionale di riforma, documenti, questi ultimi, che dovranno essere presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile di ciascun anno.

Nello schema del Programma nazionale di riforma sono, in particolare, indicati: le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare,gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell’economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell’occupazione.

In allegato al DEF, o alla Nota di aggiornamento dello stesso, sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici e all’attuazione del programma nazionale di riforma. I disegni di legge collegati devono essere presentati dal Governo alle Camere entro il mese di gennaio.

Al DEF è allegato, oltre al Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge obiettivo, uno specifico documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno.

Relativamente al coinvolgimento degli enti territoriali nel processo di programmazione economico finanziaria, la legge prevede che lo schema di DEF è inviato, per il relativo parere, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale deve esprimersi in tempo utile per le deliberazioni parlamentari sul DEF medesimo.

Entro il 20 settembre è prevista la presentazione di una Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. La presentazione della Nota – alla luce delle nuove modalità di programmazione economica europea - non è più eventuale e connessa al verificarsi di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica, bensì è ora necessaria. Essa potrà contenere una serie di informazioni tra cui l'aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre, il Governo è tenuto ad inviare alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi.

Inoltre, è previsto che ogniqualvolta si intendano aggiornare gli obiettivi definiti dal Documento di economia e finanza e dalla Nota di aggiornamento del medesimo, ovvero si verifichino scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, il Governo trasmetta una relazione al Parlamento, al fine di motivare le ragioni dell'aggiornamento o degli scostamenti e di illustrare gli interventi correttivi.

E’, infine, confermato il termine del 15 ottobre di ciascun anno entro il quale devono essere presentati alle Camere del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato.

Vi è, da ultimo, un ulteriore filone di modificazioni alla legge n. 196/09, ispirato a criteri di prudenzialità della gestione finanziaria e diretto ad agevolare il controllo degli andamenti ed il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di favorire il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico. In quest’ottica, la legge n. 39/2011 prevede tra l’altro, l’esclusione della possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, prevedendo espressamente che tale eventuale “extragettito” sia finalizzato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Altre innovazioni riguardano l’estensione a tutte le spese iscritte nel bilancio dello Stato della possibilità d’introdurre limiti alla loro evoluzione coerenti con la programmazione triennale delle risorse, nonché la previsione di un rafforzamento del controllo sulla finanza pubblica attraverso la possibilità, per le Camere, di acquisire dall’ISTAT, sulla base di apposite convenzioni, dati ed elaborazioni necessari all’esame dei documenti di finanza pubblica.

E' poi novellato l'articolo 42 della legge n. 196/2009: in luogo della previgente delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, è introdotta una nuova delega tesa a potenziare la funzione del bilancio di cassa, ferma restando, tuttavia, la redazione del bilancio anche in termini di competenza.