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Temi dell'attività Parlamentare

Le cure palliative

 

 

Il tema delle cure palliative, quale approccio globale diretto ai malati che non rispondono più ai trattamenti specifici e che sono affetti da una patologia di cui la morte è diretta conseguenza, ha impegnato il Parlamento fin dai primi mesi della XVI legislatura.
La legge approvata individua principi e linee guida essenziali per assicurare un'assistenza adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale anche attraverso la formazione e il riconoscimento di una specifica professionalità in tale ambito .

 

Nell'ottobre 2008 è stato avviato l'esame, presso la XII Commissione affari sociali della Camera, delle diverse proposte di legge (A.C. 624 ed abb.) recanti disposizioni in tema di cure palliative; il  contenuto delle proposte  è successivamente confluito in un testo unificato. Approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati con voto unanime il 16 settembre 2009, il provvedimento è stato licenziato dal Senato, con alcune modifiche, il 27 gennaio 2010. Nella seduta del 9 marzo 2010 esso è stato approvato in via definitiva dall'Assemblea della Camera. La legge n.38/2010 è stata quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo scorso.

Le cure palliative, possono qualificarsi come la cura globale e multidisciplinare per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha qualificato le cure palliative come “un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione ed il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale”.

Attualmente, ai sensi del D.P.C.M. 29 novembre 2001, l’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore degli stessi, i trattamenti erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per i pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza.

La citata legge n. 38/2010 è diretta ad introdurre alcuni principi e linee guida omogenee su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l’erogazione dell’assistenza, la formazione del personale impiegato nel settore, l’uso dei farmaci per la terapia del dolore, il monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, e di quelle preesistenti, da parte delle regioni e dei soggetti impegnati in tale ambito.

Dopo aver definito le cure palliative e le terapie del dolore obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, la legge rimette  al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni, la definizione delle linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge. L'accordo è intervenuto il 16 dicembre 2010.

Spetta al Ministero della salute la promozione di campagne di informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore nonché l’attivazione di una rilevazione specifica sui presìdi e sulle prestazioni che, in ciascuna regione, vengono assicurate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Viene poi demandata ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, l’individuazione di figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ad alcune categorie espressamente previste, nonché delle tipologie di strutture nelle quali, a livello regionale, si articolano le due reti - per le cure palliative e per la terapia del dolore - e delle modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale e regionale. Con un’Intesa tra stato e regioni dovranno essere definiti i requisiti per l’accreditamento delle strutture presenti in ogni regione e un sistema tariffario unitario di riferimento. Viene finanziata e disciplinata, attraverso un Accordo tra il Governo e Regioni, la completa attuazione, nel 2010-2011, del progetto “Ospedale senza dolore”, qualificato nuovamente come “Ospedale territorio senza dolore”, di cui all’Accordo del 24 maggio 2001 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome . Una particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all’aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. Viene rimessa ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, l’individuazione dei criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in cure palliative e terapia del dolore nonché per l’istituzione di master professionalizzanti in tale ambito. E’ poi previsto un aggiornamento periodico specifico nell’attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina.

E’ attivato presso il Ministero della salute un monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore e vengono introdotte norme per semplificare la prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo. Viene introdotto l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge n.38/2010 è stata trasmessa al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge. Su questo documento la XII Commissione affari sociali della Camera, nella seduta del 3 luglio 2012, ha approvato una risoluzione (n. 8-00184 approvata il 3 luglio 2012) con la quale, evidenziandosi la persistenza di alcune criticità ancora irrisolte, si impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative allo scopo di dare piena attuazione alle previsioni della legge 38/2010.

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