Accordi internazionali NATO
Accordi bilaterali USA-Italia
Si segnala che tali due ultimi Agreement, come ha anche sottolineato il ministro Martino nel corso della comunicazione alle Commissioni Difesa di Camera e Senato del 21 gennaio 2003, hanno una elevata classifica di segretezza e non possono essere declassificati unilateralmente.
La legge 21 dicembre 1984, n. 839, ha introdotto innovazioni in materia di pubblicazione di atti normativi.
Per quanto concerne i trattati internazionali, tale normativa ha disposto l'inserimento nella Raccolta Ufficiale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata e che non comportano pubblicazione ad altro titolo - in quanto leggi o decreti - (art. 1, comma 1, lett. f).
La stessa legge n. 839 del 1984 prevede la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, nonchè la trasmissione ai Presidenti delle due Camere, di "tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati"(art. 4)[1].
La legge, dunque, enumera nominativamente la più ampia tipologia possibile di atti internazionali ed espressamente reca una clausola di riserva per quelli, ipoteticamente suscettibili di impegnare la Repubblica, che possano avere altro nomen iuris. Deve pertanto rilevarsi che non solo la categoria dei “Trattati segreti” non compare nel dettato normativo in esame ma che essa - qualora potesse ravvisarsene l’esistenza (sul punto v. appresso) - sarebbe comunque ricompresa nella predetta clausola di riserva.
Occorre tuttavia far presente che l’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 include, sia pure per relazione, gli atti internazionali tra quelli suscettibili di essere coperti dal segreto di Stato.
Tale articolo espressamente recita: sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell’ordine costituzionale.
La normativa sul segreto di Stato è dello stesso rango e precedente a quella sulla pubblicazione degli atti normativi. Ai fini dell’interpretazione del rapporto tra le due normative, sono dunque utilizzabili gli ordinari criteri ermeneutici relativi alla successione di norme nel tempo, ferma restando la possibilità di utilizzazione del criterio di specialità in luogo di quello cronologico.
Al riguardo si segnala che la dottrina che si è occupata dei rapporti tra segreto di Stato e segretezza di pattuizioni internazionali (Motzo) esclude che queste ultime possano essere coperte dal segreto di Stato principalmente alla luce dei principi costituzionali rilevanti in materia (v. appresso).
Altra dottrina (Labriola) non ha mancato di rilevare come la citata normativa in tema di pubblicazione degli atti internazionali costituisca prova ulteriore dell’illegittimità di atti e attività coperta da segreto in tema di pattuizioni internazionali.
Si segnala, infine, che nel periodo successivo agli attentati dell'11 settembre 2001 non risultano pervenuti alla Camera o pubblicati testi o riferimenti relativi ad accordi con la NATO o con gli Stati Uniti, di oggetto militare.
La questione della legittimità di Trattati segreti nel vigente sistema costituzionale è stata approfondita dalla dottrina.
Se alcuni autori (Ferrari Bravo) ritengono compatibile con il sistema l’esistenza di Trattati segreti, la dottrina nettamente maggioritaria (Mortati, Cassese, Barbera, Barile) la esclude, ritenendola illegittima (anche parzialmente: Labriola).
Alcuni autori (Fois) giungono addirittura a chiedersi se un Trattato segreto, in quanto tale, abbia effetti giuridicamente vincolanti (escludendolo per ricondurre tali accordi nella specie delle intese non vincolanti, e in particolare dei gentelmen’s agreement).
La tesi dominante, ossia quella dell’illegittimità dei Trattati segreti, in estrema sintesi, poggia sulla ricostruzione dei principi costituzionali in materia, su quella dei rapporti tra organo costituzionali (in particolare tra Governo, Presidenza della repubblica e Camere) e normativamente fa fulcro sull’articolo 80 della Costituzione.
Deve peraltro segnalarsi che in sede parlamentare è stato affermato che gli accordi bilaterali con i quali installazioni militari italiane sono state messe a disposizione di forze alleate “hanno classifica di segretezza a livello di ‘segreto’, che entrambi i contraenti hanno l’obbligo di rispettare. Non è quindi possibile una loro divulgazione senza il preventivo consenso degli organi di sicurezza competenti delle due parti” [2].
Più recentemente il Ministro della difesa [3], con riferimento ad analoghi accordi, ha affermato che “tali accordi hanno elevata classifica di segretezza e non possono essere declassificati unilateralmente, poiché il regime di segretezza è stato stabilito di comune accordo dai governi italiano e statunitense”.
Simili fattispecie – e in particolare l’utilizzazione di terminologia analoga a quella tradizionalmente usata per indicare gli atti conclusivi di negoziati internazionali - appaiono tuttavia non strettamente riconducibili alla tematica degli accordi internazionali propriamente intesi.
Occorre, infatti, distinguere tra Trattato (atto per il quale la pubblicità è requisito di legittimità ed unico atto che vincola internazionalmente) ed intese che in varie forme e con varia denominazione sono dirette all’attuazione di quanto stabilito dal Trattato stesso.
Queste ultime fattispecie, infatti, non sono la fonte del vincolo internazionale ma lo strumento grazie al quale il vincolo può essere rispettato e l’obbligazione adempiuta. Non pare dunque incoerente ritenere che in certi casi e ratione materiae il vincolo di riservatezza, più o meno graduato, possa far premio sull’ordinario regime di pubblicità, peraltro in analogia a quanto avviene in altri rami dell’ordinamento giuridico interno.