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Temi dell'attività Parlamentare

CIP 6

Il sistema di incentivazione tariffaria noto come “CIP 6”, introdotto con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, negli ultimi anni è stato spesso al centro di accesi dibattiti.

Il meccanismo consiste in un incentivo a favore dei produttori di energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate che, avvalendosi di una apposita convenzione, inizialmente cedevano all’ENEL l’energia prodotta in eccedenza ad un prezzo fisso superiore a quello di mercato. L’ENEL da parte sua recuperava la differenza di prezzo attraverso un’apposita voce di costo nella bolletta degli utenti.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 79/1999 (“decreto Bersani”) nei rapporti contrattuali in essere tra ENEL ed altri operatori nazionali è subentrato il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa, che dal 1° gennaio 2001 ritira le “eccedenze” di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate.

Le criticità del sistema di incentivazione - che di fatto non è andato a sostegno in via prioritaria delle fonti rinnovabili vere e proprie in quanto ne hanno beneficiato soprattutto gli impianti utilizzanti fonti assimilate tra cui i termovalorizzatori, alimentati da rifiuti - sono state poste in rilievo in Commissione Attività produttive della Camera nel corso di audizioni tenutesi in relazione a tale sistema.

A tali audizioni hanno partecipato, tra gli altri, i presidenti dell’Antitrust (seduta del 5 febbraio 2009) e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (seduta dell’11 febbraio 2009).

Tra gli auditi si segnala in particolare il presidente dell’Autorità per l’energia che, dopo aver illustrato l’evoluzione del quadro normativo concernente il meccanismo di incentivazione, ha evidenziato il permanere di perplessità già segnalate da tempo da parte dell’Autorità stessa. Le distorsioni, che continuano a gravare sui consumatori finali, riguardano in particolare: la maggiore produzione di elettricità da fonti assimilate rispetto alle rinnovabili; la lunghezza delle convenzioni; la rilevante differenza tra il prezzo del ritiro da parte del GSE e il prezzo di cessione al mercato. Il presidente si è, inoltre, dichiarato favorevole alle norme, allora oggetto di esame parlamentare, volte alla risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6.

Si tratta, in particolare, della legge 99/2009 (A.C. 1441-ter), che all’articolo 30, comma 20, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti dello stesso Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscano a tali meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi di mancata risoluzione delle convenzioni (ciò consente di ridurre gli oneri per il sistema con effetti positivi in termini di riduzione delle tariffe dell'energia elettrica per famiglie e imprese).

In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 2 dicembre 2009, che stabilisce i meccanismi per la risoluzione anticipata e volontaria delle convenzioni CIP 6. Il decreto si applica solamente agli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia nonché agli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili, mentre viene rinviata ad un successivo provvedimento la definizione dei meccanismi di risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti. Peraltro, per i predetti impianti a cui si applica il decreto, si rimanda ad un successivo decreto il completamento della disciplina con la definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione delle convenzioni nonché di ulteriori modalità e tempistiche relative all'erogazione dei corrispettivi. Tale completamento è avvenuto, solamente per gli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili - rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia - con l'emanazione del D.M. 2 agosto 2010, che, oltre a stabilire i criteri e parametri per il calcolo dei corrispettivi e le modalità per l'erogazione degli stessi (in due soluzioni), ha fissato al 29 ottobre 2010 il termine per la presentazione al GSE dell’istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni CIP 6, la cui efficacia decorrerà dal 1° gennaio 2011. Peraltro, sempre con riferimento agli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili, il D.M. 8 ottobre 2010 ha individuato le modalità per l'erogazione in più rate annuali, su richiesta dell'operatore, del corrispettivo spettante, differendo al 19 novembre 2010 il termine per l’istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni. Le disposizioni attuative del D.M. 2 dicembre 2009 sono state precisate con il D.M. 23 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. del 10 agosto 2011.

L'articolo 45 del decreto-legge 78/2010 (A.C. 3638), stabilisce una destinazione nuova delle risorse derivanti dalla risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 relative alle fonti assimilate a quelle rinnovabili. Tali risorse, costituite dalla differenza tra gli oneri che si realizzerebbero in caso di mancata risoluzione anticipata delle convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti volontariamente alla risoluzione, saranno destinate ad un apposito Fondo finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università.

Incentivi CIP 6 per i termovalorizzatori

Con le due leggi finanziarie per il 2007 (legge 296/2006, art. 1, commi 1117 e 1118) ed il 2008 (legge 244/2007, art. 2, commi 136, 137 e 154) è stata vietata la concessione degli incentivi destinati alle fonti rinnovabili, nonché del meccanismo incentivante CIP 6, per la parte inorganica dei rifiuti e, al contempo, prevista una procedura per il riconoscimento in deroga degli incentivi CIP 6.

Nell’ambito dei provvedimenti d’urgenza adottati dall'attuale Governo è stato più volte prorogato il termine per il completamento della citata procedura derogatoria (dapprima dal comma 7 dell’art. 4-bis del decreto-legge 97/2008 e poi, fino al 31 dicembre 2009, dall’art. 9 del decreto-legge 172/2008) e, soprattutto, con l'art. 9 del decreto-legge 172/2008, sono stati fatti salvi gli incentivi CIP 6 per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata (con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri) prima del 1° gennaio 2007.

Finalmente, per quanto concerne la citata procedura derogatoria, è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari lo schema di regolamento ministeriale recante condizioni e modalità per il riconoscimento del diritto ai finanziamenti e agli incentivi statali in attuazione dell'art. 1, commi 1117 e 1118, della legge 296/2006 (atto n. 162). La Commissione Attività produttive della Camera ha espresso parere favorevole il 16 dicembre 2009, mentre la Commissione Industria del Senato ha espresso parere favorevole con raccomandazioni il 21 dicembre 2009. Peraltro successivamente il regolamento non è stato emanato.