Il “Conto energia” costituisce lo strumento di disciplina generale delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare. Questo strumento di disciplina della incentivazione è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento con il decreto 28 luglio 2005 del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), in coerenza con le disposizioni della direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo n. 387/2003.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’art. 7 comma 1, ha previsto l’adozione di uno o più decreti con i quali definire i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare e al comma 2, lett. d) ha previsto una specifica tariffa incentivante per l’energia prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.
Al Primo Conto energia (DM 28 luglio 2005, modificato dal DM 6 febbraio 2006) hanno poi fatto seguito i DM 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 relativi, rispettivamente, al Secondo e al Terzo Conto energia. Successivamente è stato emanato il DM 5 maggio 2011 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (Quarto Conto energia) pubblicato nella GU del 12 maggio 2011. Da ultimo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 2012 il Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012).
Nella materia oggetto dei Conti energia, assumono particolare rilevanza quattro nozioni.
La prima è quella di «impianto fotovoltaico» (chiamato anche «sistema solare fotovoltaico»). Tale è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. Un impianto fotovoltaico, dunque, trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Con l’espressione «Incentivazione in conto capitale» si intende l’erogazione di un contributo sull’investimento necessario per la realizzazione di un impianto. Si tratta del meccanismo di incentivazione esistente prima della introduzione dei Conti energia.
Con le espressioni «Incentivazione in conto energia» e «Tariffa incentivante» viene indicato invece un meccanismo di incentivazione introdotto successivamente, a partire dal Primo Conto energia, che remunera non la realizzazione dell’impianto, ma, per un certo numero di anni, la produzione di energia elettrica attraverso un impianto fotovoltaico, sulla base di tariffe incentivanti definite con decreto ministeriale.
Infine, per «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi» si intende la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile
Le nuove previsioni del Quinto Conto Energia, applicabili agli impianti che entrano in esercizio dopo il 27 agosto 2012, dispongono che:
L’art. 1, comma 4, del DM 5 luglio 2012 (Quinto conto energia) prevede che il IV Conto Energia continua ad applicarsi
a) ai piccoli impianti integrati con caratteristiche innovative ed impianti a concentrazione che sono entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012;
b) ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001), che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. La Legge 24 dicembre 2012 n.228 (art.1, comma 425) - c.d. Legge di stabilità 2013 - ha prorogato il termine dell’entrata in esercizio di tali impianti:
1. al 31 marzo 2013, purché a tale data l’impianto sia stato debitamente autorizzato;
2. al 30 giugno 2013, purché l’impianto, al 31 marzo 2013, sia stato debitamente autorizzato e sottoposto alla procedura di VIA, di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;
3. al 30 ottobre 2013 nel caso di impianti sottoposti alla procedura di VIA di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013.
Con riferimento alle disposizioni normative (D.L. 74/2012, D.L. 83/2012, D.L. 174/2012) emanate in merito agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, il GSE ha precisato che:
1) gli impianti fotovoltaici realizzati e quelli in fase di realizzazione installati su fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle tariffe incentivanti cui avevano diritto al 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
2) gli impianti fotovoltaici realizzati sui fabbricati distrutti possono essere ricostruiti anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio;
3) gli impianti fotovoltaici già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (tariffe 1° semestre del Quarto Conto Energia), qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.
Il DM 5 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, ridefinisce le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Le modalità di incentivazione previste dal Quinto Conto Energia si applicano a partire dal 27 agosto 2012, ovvero decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha determinato, su indicazione del GSE, il raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro (Deliberazione AEEG 12 luglio 2012, 292/2012/r/efr).
Il Quinto Conto Energia cessa di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l’anno (comprensivo dei costi impegnati dagli impianti iscritti in posizione utile nei Registri), che sarà comunicata dall’AEEG - sulla base degli elementi forniti dal GSE attraverso il proprio Contatore fotovoltaico - con un’apposita deliberazione.
Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia sono riconosciute alle seguenti tipologie tecnologiche:
Gli interventi ammessi per richiedere le tariffe incentivanti sono quelli di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, così come definiti dal Decreto. Per beneficiare delle tariffe incentivanti è necessario che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti descritti negli articoli 7, 8 e 9 del DM 05/07/12 e specificati nelle Regole Applicative per l’iscrizione al Registro e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.
Il Quinto Conto energia prevede due distinti meccanismi di accesso agli incentivi, a seconda della tipologia d’installazione e della potenza nominale dell’impianto:
Accesso diretto
Le seguenti categorie di impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti (“accesso diretto”), inviando al GSE la richiesta di ammissione agli incentivi secondo le modalità descritte nella sezione “Come richiedere gli incentivi”:
Accesso tramite Registro
Tutti gli impianti che non ricadono tra le categorie sopra elencate, possono accedere agli incentivi previa iscrizione in posizione utile in appositi Registri informatici, tenuti dal GSE, (“accesso tramite Registro”), ciascuno dei quali caratterizzato da un proprio limite di costo, individuato dal Decreto.
Il bando relativo al primo Registro è pubblicato dal GSE entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle Regole applicative per l’iscrizione al Registro e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e prevede la presentazione delle domande di iscrizione entro e non oltre i successivi 30 giorni naturali e consecutivi.
Per i Registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE ogni sei mesi a partire dalla data di chiusura del primo Registro e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione entro i successivi 60 giorni.
Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia sono alternative rispetto ai meccanismi dello scambio sul posto, del ritiro dedicato e della cessione dell’energia al mercato (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW). Pertanto i Soggetti Responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto per impianti ammessi in graduatoria in posizione utile nei Registri previsti dal DM 5 luglio 2012 dovranno recedere dalla convenzione all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti.
Il Quinto Conto Energia remunera a differenza dei precedenti meccanismi di incentivazione, con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete dall’impianto e, con una tariffa premio, la quota di energia netta consumata in sito.
In particolare, ferme restando le determinazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento, il GSE con il Quinto Conto Energia eroga:
Nel caso di un impianto con autoconsumo la tariffa spettante sarà, quindi, data dalla somma della tariffa omnicomprensiva sulla quota di produzione netta immessa in rete e della tariffa premio sulla quota di produzione netta consumata.
Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, sarà invece riconosciuta solo una tariffa premio sull’energia netta consumata in sito.
Come stabilito dal DM 5 luglio 2012, i valori delle due tariffe (omnicomprensiva e premio), saranno progressivamente decrescenti per i semestri d’applicazione del Quinto Conto Energia, a partire dal 27 agosto 2012.
La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto e, a partire da tale data, è riconosciuta per un periodo di 20 anni.
La tariffa incentivante rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione, considerato al netto di eventuali fermate disposte per problematiche connesse alla sicurezza della rete o ad eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti.
Maggiorazioni delle tariffe
Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi tra loro cumulabili, quantificati in €/MWh (riportati nell’art.5, comma 2 lettera a) del Decreto):
Il Quarto Conto energia (DM 5 maggio 2011) è stato adottato in attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
L’art. 25 del D.Lgs. 28/2011 ha inciso sull’applicazione del Terzo Conto energia ed ha posto le basi normative per il Quarto Conto energia. In fatti tale norma:
a) da un lato, ha anticipato al 31 maggio 2011 il termine del Terzo conto energia, inizialmente previsto nel 31 dicembre 2013;
b) dall’altro lato, ha rimesso ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione della nuova disciplina relativa all’incentivazione degli impianti che entreranno in esercizio oltre il 31 maggio 2011.
Il DM 5 maggio 2011 prevede una nuova disciplina delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e pone le basi per lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Il nuovo regime di incentivazione si applicherà agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2016.
L’obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale è di circa 23.000MW con un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro (articolo 1).
Il Titolo I del DM reca disposizioni di applicazione generale.
L’articolo 4 prevede tre tipologie di impianti:
1. impianti solari fotovoltaici, distinti in piccoli impianti e grandi impianti.
Piccoli impianti
Impianti realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 3,comma 1, lettera u)).
Grandi impianti
Impianti che non rientrano nella definizione di piccoli impianti (articolo 3, comma 1, lettera v));
2. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.
Impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4 (articolo 3, comma 1, lettera f));
3. impianti a concentrazione.
Impianto composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.
L’articolo 4, commi 3-6 prevede i limiti all’incentivazione dell’energia prodotta.
A titolo esemplificativo si veda la tabella riepilogativa riportata di seguito.
| Impianti solari fotovoltaici | Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative | impianti a concentrazione | |
Piccoli | Grandi | |||
Secondo semestre 2011 e primo e secondo semestre 2012 | Ammessi senza limiti di costo annuo, fatte salve le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’All. 5 | Ammessi nei limiti di costo annuo individuati dalla TAB 1.1 | Si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall’All.5 | |
Anni | Il superamento dei costi di cui alla tab.1.2 non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva alle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’All.5. | Il superamento dei costi di cui alla tab.1.3 non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva alle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall’All.5. |
L’articolo 5 prevede che alcuni tipi di contributi in conto capitale, finalizzati alla realizzazione dell’impianto, possano essere erogati anche in presenza della tariffa incentivante.
Le tipologie di contributi previste dal decreto per la realizzazione degli impianti sono le seguenti:
1. non superiori al 30% del costo dell’investimento:
2. fino al 60% del costo dell’investimento:
Inoltre sono previsti finanziamenti a tasso agevolato, benefici conseguenti all’accesso ai fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome e infine il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto.
Secondo l’articolo 6, i grandi impianti
In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
L’articolo 7 riguarda i casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante.
In tali casi, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni.
Tale delibera, in relazione agli indennizzi, richiama il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), che definisce le condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi stabilendo, fra l’altro:
a) disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
b) forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l’esecuzione dei lavori di connessione.
Si segnala che di recente con la delibera ARG/elt 51/11, l’AEEG ha fornito un’interpretazione autentica della definizione di “data di completamento della connessione” per le finalità di cui al Testo Integrato della Connessioni Attive: "la data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l'installazione dei misuratori necessari.".
L’articolo 8 riguarda il registro per i grandi impianti, per il quale il GSE ha già pubblicato regole tecniche che definiscono i criteri e le modalità di iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici nonché di formazione delle graduatorie.
Per gli anni 2011 e 2012, infatti, i soggetti responsabili di grandi impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro informatico.
Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;
b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9;
c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
d) minore potenza dell'impianto;
e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi.
L’articolo 9 riguarda la certificazione di fine lavori per i grandi impianti. Per gli anni 2011 e 2012, il soggetto titolare di un impianto iscritto al Registro comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, e trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete, il quale verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.
Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta (articolo 10).
Mentre il Titolo I (articoli 1-10) contiene disposizioni comuni ai diversi impianti fotovoltaici, i Titoli II, III e IV si occupano rispettivamente di tre diverse classi di impianti fotovoltaici (“normali”, integrati e a concentrazione). Le diverse classi, assieme alla potenza, alla tipologia e al momento di entrata in esercizio determinano l’ammontare della tariffa incentivante, secondo le regole definite dall’allegato 5 (si veda il testo del decreto). La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Il Titolo II (articoli 11-14) riguarda gli impianti fotovoltaici “normali”, disponendo in merito ai requisiti dei soggetti e degli impianti (articolo 11) e alle relative tariffe incentivanti.
Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di questa tipologia, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
Si vedano la tabella 1 (giugno, luglio e agosto 2011), la tabella 2 (per i mesi da settembre a dicembre 2011), la tabella 3 (per il primo e secondo semestre 2012), la tabella 4 e la tabella 5 per le tariffe dal 2013 al 2016. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4, mentre le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.
I punti 6, 7 e 8 dell’allegato 5 considerano il fatto che le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione.
La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Le tariffe incentivanti possono essere incrementate con un premio aggiuntivo:
Si tratta, ad esempio, di:
- impianti fotovoltaici ubicati in zone industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
- piccoli impianti, dei quali siano soggetti responsabili piccoli comuni;
- impianti realizzati su edifici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unione europea.
In relazione a tali premi, ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l'incremento è pari alla componente incentivante. Il premio è riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici».
Per quanto concerne le serre, al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Il Titolo III (articoli 15-16) riguarda gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, ovvero gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici. L’articolo 15 dispone in merito ai requisiti dei soggetti e degli impianti, e l’articolo 16 riguarda le tariffe incentivanti.
Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di tale tipologia, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
Per l’anno 2011, le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8, mentre le riduzione programmate per i semestri successivi (per gli anni 2013 e 2014) sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.
I punti 13, 14 e 15 dell’allegato 5 considerano il fatto che le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. Secondo il punto 16, a decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II.
La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Le tariffe incentivanti possono essere incrementate con un premio aggiuntivo nel caso di piccoli impianti sugli edifici, qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia, con le modalità definite dall’articolo 13.
Il Titolo IV (articoli 17-19) riguarda gli impianti a concentrazione.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera r), un «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione» è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.
L’articolo 17 dispone in merito ai requisiti dei soggetti e degli impianti, e l’articolo 18 riguarda le tariffe incentivanti.
Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12, mentre le riduzione programmate per i semestri successivi (per gli anni 2013 e 2014) sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente. I punti 21, 22 e 23 dell’allegato 5 considerano il fatto che le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. Secondo il punto 24, a decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II.
La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
L’articolo 19 riguarda invece gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t), un «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica» è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.
Con un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, saranno definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici di tali impianti con innovazione tecnologica, e definite le tariffe incentivanti spettanti nonché i requisiti per l'accesso.
Il Titolo V dispone in merito:
Per un'analisi approfondita del contenuto v. I primi tre conti energia.