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Temi dell'attività Parlamentare

Iter del regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni alimentari per i consumatori

Il Regolamento UE 1169/2011

 

Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 22 novembre 2011 è stato pubblicato il Regolamento UE n.1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell’attuale legislazione sull’etichettatura continuano ad essere validi, il regolamento è volto a razionalizzarla al fine di agevolarne il rispetto ed accrescere la chiarezza per le parti interessate. Il campo di applicazione, salvo requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione per particolari alimenti, riguarda: gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano le informazioni sugli alimenti ai consumatori; tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura delle collettività; i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il Trattato.

Tra le altre disposizioni il regolamento prevede l'obbligatorietà delle indicazioni per: la denominazione dell'alimento; l'elenco degli ingredienti; la sua quantità netta; la data di scadenza; le eventuali condizioni particolari di conservazione; il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore; il paese d'origine o luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore il consumatore e secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento stesso; per le bevande con più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; le informazioni nutrizionali per i prodotti pre-confezionati.

Il regolamento si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014, al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi alle nuove disposizioni.

L'iter del regolamento presso le istituzioni UE

L'iter di approvazione del regolamento è stato particolarmente lungo e complesso.
La Commissione europea aveva presentato la proposta di regolamento il 30 gennaio 2008 (COM(2008)40).

Contenuto della proposta

In particolare il provvedimento fondeva e modificava:

  • la direttiva CEE 496 del 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari e sull'obbligo di menzionare gli elementi nutrizionali essenziali nel principale campo visivo.
  • la direttiva CE 13 del 2000 sui requisiti di etichettatura comuni applicabili a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché a quelli destinati alla collettività, sulle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta, su alcuni principi generali relativi alle informazioni alimentari al fine di aiutare i consumatori ad effettuare scelte informate in materia alimentare.

In materia di etichettatura dei prodotti alimentari:

  • erano chiarite le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare;
  • era stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie;
  • era introdotto per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo l’obbligo di recare indicazioni sugli ingredienti allergenici;
  • con riferimento al vino, alle bevande spiritose e alla birra, la Commissione aveva l'obbligo di elaborare una relazione sull'applicazione delle norme vigenti in materia di elencazione degli ingredienti e di etichettatura nutrizionale obbligatoria;
  • l'indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare rimaneva facoltativa a meno che l'omissione di tale informazione potesse indurre in errore il consumatore. In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine (se la merce è interamente prodotta in un solo paese) o del luogo di provenienza (nel caso in cui più paesi concorrano alle diverse fasi di lavorazione la provenienza è il paese in cui si è svolta l’ultima fase) di un prodotto alimentare non avrebbe dovuto ingannare il consumatore e avrebbe dovuto essere basata su criteri armonizzati. La proposta chiariva le condizioni per l’adozione di norme nazionali facoltative sull'etichettatura di origine.

L’articolo 42 della proposta disponeva l’obbligo per gli Stati membri che ritenessero necessario adottare una nuova legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari di notificare previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. Ogni qualvolta si fosse dovuto applicare la suesposta procedura di notifica non si sarebbe applicata la procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla direttiva CE 34 del 1998.

Iter della proposta

La proposta è stata esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria.
Il Consiglio Agricoltura del 14 dicembre 2009 ha preso atto della proposta.

La Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo il 19 aprile 2010 ha approvato con emendamenti una proposta di risoluzione e il 16 giugno dello stesso anno il Parlamento europeo in sessione plenaria, secondo la procedura legislativa ordinaria in prima lettura, ha approvato una risoluzione.

Dopo la riunione del 7 e 8 giugno 2010, Il Consiglio Occupazione, politiche sociali, sanità e consumatori del 7 dicembre 2010 ha raggiunto un accordo politico in prima lettura. Diventava obbligatoria l’indicazione degli indicatori nutrizionali, dei valori energetici e delle quantità di certi elementi (grassi, acidi grassi saturi, proteine, zucchero e sale) mentre l’indicazione del paese d’origine era obbligatoria solo nel caso in cui la sua assenza avrebbe indotto in errore il consumatore.

La proposta prevedeva poi: la possibilità per i singoli paesi di introdurre in etichetta informazioni aggiuntive nonché schemi di informazione nutrizionale ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente; l'indicazione obbligatoria dell'origine per diversi tipi di carne (suina, ovina e avicola), la presentazione da parte della Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di un rapporto sulla possibile estensione dell'indicazione obbligatoria di origine ad ulteriori prodotti (latte, latte usato come ingrediente, carne usata come ingrediente, alimenti non trasformati, prodotti a singolo ingrediente, ingredienti che rappresentano piu' del 50 per cento di un alimento). Erano esentate dagli obblighi sull'etichettatura nutrizionale oltre che sull'indicazione della lista di ingredienti alcune bevande alcoliche (come vini, prodotti derivati da vini aromatizzati, vino di miele, birra ecc.).

Il Consiglio agricoltura del 21 febbraio 2011 ha approvato, in prima lettura, con il voto contrario dell’Italia, una posizione sulla proposta di regolamento che sarebbe stata inviata al Parlamento europeo per la seconda lettura. La posizione del Consiglio, tra l’altro rendeva obbligatoria:

  • l’etichettatura del contenuto nutritivo (valore energetico, quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) i cui elementi dovevano apparire insieme nello stesso campo visivo mentre alcuni avrebbero potuto essere ripetuti sulla parte frontale della confezione;
  • l'etichettatura di origine se la sua assenza si configura come un inganno per il consumatore;
  • l'etichettatura di origine per alcuni tipi di carne (maiale, agnello e pollame) soggetti a norme di attuazione.

Erano obbligatorie, tra l’altro, le indicazioni relative a:

- denominazione dell'alimento;

- elenco degli ingredienti;

- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

- termine minimo di conservazione o data di scadenza;

- condizioni particolari di conservazione;

- nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore;

- paese d'origine o luogo di provenienza (ove previsto);

- dichiarazione nutrizionale

Il 22 febbraio2011 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla citata posizione del Consiglio in cui, dopo avere ricordato di avere accolto 113 dei 247 emendamenti adottati dal PE in prima lettura, ha affermato che, pur non volendosi opporre a un voto espresso a maggioranza qualificata, il testo approvato dal Consiglio conteneva elementi che si discostavano dalla proposta della Commissione e non teneva conto del parere in prima lettura del PE e, di conseguenza, degli emendamenti del PE che la Commissione aveva indicato di poter accettare.

Il 19 aprile 2011 la Commissione ambiente del PE ha approvato in seconda lettura la proposta.

Il testo approvato prevedeva, tra l’altro, l’obbligo di assicurare una maggiore leggibilità dei caratteri; di indicare, anche per gli alimenti venduti nei ristoranti, nelle bancarelle e nelle mense, la lista completa degli allergeni, al momento presente solo sui prodotti preconfezionati; di specificare la data di congelamento di carne non lavorata, pollame e pesce, nonché l’origine di tutti i singoli ingredienti del prodotto (carne, pollame, latticini, frutta e verdura) e di alcuni cibi trattati. Erano esclusi i prodotti non imballati.