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I limiti alle assunzioni nella P.A. (c.d. blocco del turn over)

Già l'articolo 3, comma 102, della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) prevedeva limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per le pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 523, della legge finanziaria 296/2006 (Finanziaria per il 2007), vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Tali amministrazioni potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Successivamente, l'articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008[1] ha ridotto il contingente di personale assumibile dal 60% al 20% del personale cessato nell'anno precedente e ha esteso la limitazione anche al 2011.

L'articolo 2, comma 206, della legge 191/2009 (Finanziaria per il 2010)[2] ha escluso da tale limitazione i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il successivo comma 208 ha previsto che, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, i suddetti Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
I suddetti limiti alle assunzioni a tempo indeterminato previsti per gli anni 2010 e 2011 sono stati estesi dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010[3] agli anni 2012 e 2013 e, da ultimo, all’anno 2014 dall’articolo 16 del D.L. n.98/2011.

 



[1]    Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[2]    Legge 23 dicembre 2009, n. 191,Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”.

[3]    D.L. 31 maggio 2010, n. 78,Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.