Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

I test di ammissione alle facoltà universitarie nei principali paesi europei (17 ottobre 2011)

Francia

In Francia le disposizioni relative alle modalità di iscrizione al primo ciclo degli studi universitari sono contenute nell’articolo L612-3 del Code de l’Education, che consente l’iscrizione a tutti i titolari di baccalauréat (titolo di studio corrispondente alla maturità italiana) o di titolo equivalente, lasciando allo studente la scelta dell’ateneo, ma affermando il diritto di iscrizione in un’università situata nell’area territoriale in cui è stato conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o di residenza dello studente. Qualora le domande di accesso ad un determinato ateneo dovessero eccedere rispetto alle possibilità di accoglienza dello stesso, spetta al “rettore cancelliere” pronunciarsi sulle iscrizioni, considerando il domicilio, la situazione familiare e le preferenze dei singoli candidati.

L’articolo L612-3 è stato di recente modificato dalla Loi n. 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. La nuova normativa, applicata a partire dall’anno accademico 2008-2009, ha sostanzialmente rafforzato il principio della libertà di iscrizione al primo ciclo di studi e della esclusione di qualsivoglia modalità di selezione, anche se in alcuni casi specifici il Ministro dell’istruzione superiore può disporre delle forme di selezione per limitare l’ingresso in determinati istituti universitari.

La riforma ha altresì introdotto l’obbligo della pre-iscrizione che offre ai candidati la possibilità di beneficiare dei servizi di informazione e orientamento che ogni singola università è tenuta ad organizzare.

Germania

In Germania le disposizioni normative che, a livello federale, regolano l’accesso degli studenti all’università sono contenute negli artt. 27-35 della Legge quadro sull’istruzione supeiore (Hochschulrahmengesetz – HRG) del 26 gennaio 1976, da ultimo modificata con una legge del 2007. Le novità più rilevanti nel sistema di ammissione agli studi universitari con accesso limitato sono state, tuttavia, introdotte dalla settima legge di modifica della legge quadro, in vigore dal 4 settembre 2004.

Il numero massimo di studenti che ciascuna università può accogliere, esclusivamente in relazione a singoli corsi di studio e per un periodo di tempo non superiore ad un anno, è stabilito con legge regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi atenei alle autorità regionali competenti ed illustrate in un’apposita relazione.

Prima della riforma del 2004 la distribuzione dei posti nell’ambito dei percorsi universitari era stabilita esclusivamente dall’Ufficio centrale per l’assegnazione dei posti di studio (Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen - ZVS).

Ora l’articolo 32 della legge dispone la seguente ripartizione:

  • 3/10 dei posti sono assegnati a coloro che si trovino in una delle condizioni elencate nella norma in questione (principalmente di ordine sociale o professionale) al momento della domanda di ammissione;

dei restanti 7/10:

  • 1/5 dei posti sono assegnati agli studenti che, a livello federale, abbiano conseguito il miglior risultato all’esame finale di maturità. Tali studenti hanno la possibilità di essere ammessi in uno degli istituti universitari che, in base alle loro preferenze, hanno indicato (fino a un massimo di sei) nella loro richiesta;
  • 1/5 dei posti sono assegnati, dopo un periodo di attesa (uno o più semestri dopo il conseguimento del titolo richiesto per l’accesso), ai candidati che abbiano riportato alla maturità una votazione più bassa calcolata su tutti gli studenti che hanno fatto domanda di ammissione all’università;
  • la restante quota dei posti disponibili viene assegnata dalle stesse università sulla base di una procedura di selezione (Auswahlverfahren), basata sui seguenti criteri:

a. grado di qualifica (votazione media conseguita nell’esame finale di maturità);

b. singoli voti riportati nel titolo di studio, che possano fornire indicazioni sulle specifiche attitudini dello studente;

c. esito di un test che accerti le capacità del candidato rispetto a determinate materie di studio;

d. tipo di formazione professionale o l’attività lavorativa svolta;

e. risultato di un colloquio selettivo, volto ad accertare le motivazioni dello studente, nonché l’identificazione con il corso di studio scelto e con l’attività professionale auspicata.

Questi criteri, compresa la preferenza per una specifica sede universitaria, possono essere adottati dalle singole università anche nel caso in cui le stesse decidano di procedere ad una preselezione (Vorauswahl) per limitare il numero dei partecipanti alle prove successive.

Nell’ambito delle competenze che la normativa federale attribuisce alla legislazione regionale, i Länder possono prevedere l’adozione di ulteriori criteri selettivi, come le attività extrascolastiche, e impartire alle singole università specifiche direttive ai fini della procedura di selezione, prevedendo ad esempio come obbligatoria l’applicazione di criteri diversi accanto alla votazione media dell’esame di maturità.

Il testo completo della Legge quadro sull’istruzione superiore è consultabile anche in lingua inglese (testo aggiornato al 2005) all’indirizzo http://www.bmbf.de/pub/hrg_20050126_e.pdf.

Regno Unito

Le università del Regno Unito, in esercizio della loro autonomia, definiscono la struttura e il contenuto delle prove di ammissione per l’immatricolazione degli studenti, le quali si concretano nelle admissions policies predisposte dalle singole facoltà. L’intervento pubblico, in questo ambito, si è esplicato nella definizione di strumenti diretti, in una prospettiva di giustizia sociale e di promozione delle pari opportunità, a porre limiti massimi per l’incremento delle rette universitarie (tuition fees) e a garantire l’equità (fairness) dei criteri di ammissione.

In relazione a specifici corsi di studio, è frequente la condivisione, da parte delle università, di criteri standardizzati di ammissione riferiti alle singole discipline. E’ il caso, ad esempio, del National Admission Test for Law (LNAT) per gli studi giuridici, oppure del Graduate Medical School Admission Test (GAMSAT) e dello UK Clinical Aptitude Test (UKCAT) per gli studi medici.

Nel primo caso (LNAT) il test consiste nella compilazione di questionari a risposta multipla e nell’elaborazione di un testo scritto, che il candidato è chiamato a svolgere con strumenti informatici ed entro determinati limiti di tempo. Più in dettaglio, i questionari sono diretti a valutare le capacità di comprensione, di interpretazione, di analisi e deduttive del candidato, mentre la prova scritta verte su temi di attualità ed è finalizzata a mettere in luce la sua capacità di argomentazione e proprietà di linguaggio. Le prove in questione, che richiedono la previa registrazione in via telematica del candidato ed il pagamento di una tassa, si svolgono presso centri diffusi sul territorio nazionale, i quali provvedono a valutare i risultati e a trasmetterli alle sole università in cui i candidati medesimi hanno presentato domanda di iscrizione.

Nel 2003, il Dipartimento per l’istruzione ha diffuso un “Libro bianco” in cui si prefigurava l’adozione di misure rivolte ad introdurre criteri di equità e di pari opportunità nell’accesso all’istruzione universitaria. Nel documento, in particolare, veniva fatto riferimento ad accordi tra un soggetto regolatore di nuova istituzione e le singole università, alla cui ottemperanza da parte di queste ultime sarebbe stata condizionata l’erogazione di fondi pubblici. Tali misure, a fronte di un imminente incremento dei costi di iscrizione (determinatosi per effetto dell’introduzione, nel settembre 2006, delle variable tuition fees), venivano ritenute essenziali per garantire l’accesso all’istruzione universitaria da parte dei soggetti meno abbienti o appartenenti a gruppi sociali minoritari.

Facendo seguito a queste prime indicazioni, lo stesso Dipartimento annunciava la costituzione di un’apposita autorità indipendente con compiti di controllo e di supervisione, l’Office for Fair Access:  

  • Department for Education and Skill, The Future of Higher Education (2003) (in particolare il cap. 6: Fair access)

http://www.dcsf.gov.uk/hegateway/strategy/hestrategy/pdfs/DfES-HigherEducation.pdf

  • Department for Education and Skill, Widening participation in higher education (2003)

http://www.dius.gov.uk/higher_education/~/media/publications/E/EWParticipation

Un’inchiesta sulle procedure di ammissione agli istituti di istruzione superiore ed universitaria veniva altresì condotta, ancora su impulso del Dipartimento per l’istruzione, da una commissione indipendente insediata allo scopo, la cui relazione finale, corredata da raccomandazioni di buona pratica, è stata pubblicata nel settembre 2004:

  • Admissions to Higher Education Steering Group, Fair Admissions to Higher Education: Recommendations for Good Practice

http://www.admissions-review.org.uk/downloads/finalreport.pdf

 Gli indirizzi delineati in tali documenti venivano recepiti dal legislatore nel 2004:

  • Higher Education Act 2004 (di cui rileva soprattutto la parte terza)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2004/ukpga_20040008_en_1

 Istituito dalla legge del 2004, l’Office for Fair Access (OFFA) riporta nel proprio sito Internet gli accordi (access agreements) stipulati con le singole università, medianti i quali si intendono garantire la condizione di parità dei candidati all’ammissione ai corsi e la trasparenza dei relativi procedimenti:

  • OFFA, Find an access agreement

http://www.offa.org.uk/access-agreements/

 All’interno del quadro normativo appena indicato (e fatto salvo il rispetto della legislazione in materia di diritti umani e contro le discriminazioni), i criteri di ammissione vengono autonomamente definiti dalle singole università. Nondimeno, è diffusa l’applicazione di schemi uniformi all’interno di raggruppamenti o di consorzi universitari, le cui previsioni hanno portata generale oppure sono riferite a specifici corsi universitari.

 Uno schema uniforme per l’espletamento di prove di ammissione, al quale hanno aderito diversi atenei del Regno Unito, è stato messo a punto congiuntamente da Cambridge Assessment - dipartimento dell’Università di Cambridge preposto ai sistemi di valutazione nel settore dell’istruzione superiore - e dall’Australian Council for Educational Research (ACER). Lo schema, finalizzato alla equità e alla trasparenza dei procedimenti di esame dei candidati, è stato oggetto nel 2006 di un rapporto in cui si è formulato un primo bilancio della sua applicazione:

  • UniTEST – Widening participation, proving potential
  • Initial Report on Phase Two of the UniTEST Validity Study (October 2006)

Un “codice di buona pratica” per l’ammissione ai corsi universitari, nel quadro di parametri qualitativi individuati dalla Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), agenzia indipendente con compiti di valutazione delle università, è stato redatto nel 2006 e rimesso alla spontanea adesione degli atenei:

  • QAA, Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher education – Section 10: Admission to higher education (September 2006)

 Un servizio di orientamento per gli studenti, con indicazione dei requisiti specificamente richiesti per l’iscrizione alle diverse facoltà universitarie, è fornito dallo Universities and Colleges Admissions Service – UCAS:

  • UCAS, Entry requirements

http://www.dius.gov.uk/research_and_analysis/~/media/publications/D/DIUS_RR_09_02

Sempre l’UCAS riporta sul proprio sito le informazioni sulla struttura di ciascun test di ammissione e indica le università in cui esso è applicato:

  • UCAS, Admissions tests

http://www.ucas.ac.uk/students/choosingcourses/admissions/

I criteri di orientamento degli studenti che alla conclusione del ciclo scolastico si avviano alla scelta del corso universitario sono oggetto di un recente rapporto:

  • National Foundation for Educational Research, Use of an Aptitude Test in University Entrance. A Validity Study (2008)

http://www.dius.gov.uk/research_and_analysis/~/media/publications/D/DIUS_RR_09_02

Spagna

In Spagna l’art. 38 della Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación prevede che l’accesso agli studi universitari sia subordinato al superamento di una prova preliminare (Prueba de acceso a la universidad – PAU) tesa a valutare in termini obiettivi la maturità accademica, le conoscenze acquisite e la capacità di portare a termine gli studi universitari dei richiedenti. Saranno ammessi a sostenere la prova suddetta gli studenti che sono in possesso del certificato di Bachillerato (titolo rilasciato al termine dei due anni di studio successivi al ciclo di istruzione obbligatoria).

A distanza di due anni e mezzo dall’approvazione della legge il Governo ha emanato il Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, vale a dire il regolamento attuativo dell’art. 38 della Legge del 2006.

La PAU è articolata in due parti, una generale, l’altra specifica.

La parte generale consiste in quattro esercizi relativi alle seguenti materie: lingua e letteratura spagnola; lingua straniera; una materia, a scelta del candidato, tra quelle del secondo anno di Bachillerato comuni a tutti gli indirizzi (“Storia della filosofia” e “Storia di Spagna” con l’eventuale aggiunta di “Scienza per il mondo contemporaneo” e “Filosofia e cittadinanza”); una materia, a scelta del candidato, tra quelle del secondo anno di Bachillerato proprie di un determinato corso di studi (materia de modalidad). Nelle Comunità Autonome in cui si utilizza una seconda lingua ufficiale è previsto un quinto esercizio sulla seconda lingua.

La parte specifica consiste in un questionario scritto sulle materie de modalidad (diverse da quella oggetto di uno degli esercizi della parte generale) indicate dal candidato al momento della presentazione della domanda di ammissione.

La votazione finale è data dalla ponderazione tra la qualificazione ottenuta nelle prove scritte (40%) e la qualificazione media del curriculum di Bachillerato (60%)

Per quanto concerne il numero di posti messo a disposizione, spetta alle Comunità Autonome, d’intesa con le stesse università, predisporre la programmazione degli insegnamenti a carattere ufficiale e dei posti disponibili nelle università pubbliche che insistono sul proprio territorio. Tale programmazione viene inviata entro il 1° aprile di ciascun anno al Consiglio di Coordinamento Universitario, che elabora l’offerta generale di posti e la rende pubblica sul Boletín Oficial del Estado (la Gazzetta Ufficiale spagnola) entro il successivo 1° giugno. L’aggiudicazione dei posti dipende dalla votazione finale riportata alle prove di accesso. A tal fine viene concessa agli studenti la possibilità di presentarsi agli appelli successivi, anche dopo aver superato la prova, per migliorare la loro qualificazione, tenendo sempre in considerazione il punteggio più alto conseguito in ciascuna prova.