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Temi dell'attività Parlamentare

La riscossione volontaria e coattiva delle imposte in Francia, in Germania, nel Regno Unito e in Spagna

Francia

Normativa

 

L’operazione di riscossione delle imposte appartiene in Francia a due categorie di agenti: i contabili della Direzione generale della contabilità pubblica (DGCP), comunemente chiamata “il Tesoro”, e i contabili della Direzione generale delle imposte (DGI). Entrambe le Direzioni generali sono incardinate presso il Ministero delle finanze.

Un contribuente può saldare il suo debito fiscale verso lo Stato in due modi:

a) mediante la riscossione volontaria (il contribuente si libera volontariamente del suo debito, secondo le procedure di riscossione di diritto comune); oppure

b) mediante la riscossione forzata dell’imposta, che si attua nel momento in cui il contribuente oppone resistenza al pagamento volontario dell’imposta.

Le modalità di riscossione dell’imposta (recouvrement de l’impôt) sono disciplinate da norme contenute nel Livre des procedures fiscales (Codice relativo alle procedure fiscali), in particolare quelle raccolte nel Titolo IV “Le recouvrement de l’impôt” (Parte legislativa, artt. da L252 a L283B, e Parte regolamentare, artt. daR256-1 a R289-2).

a)    Riscossione volontaria

Le procedure di riscossione di diritto comune si differenziano in base alla tipologia di imposta da riscuotere e dei soggetti amministrativi addetti alla riscossione.

Per ciò che attiene alla fiscalità diretta, le imposte sul reddito, le imposte sulle società e le imposte dirette locali sono dapprima definite dagli uffici tributari e poi riscosse dai contabili del Tesoro. In altre parole, gli uffici formano prima il ruolo (atto amministrativo che fissa la somma da pagare da parte di ogni contribuente) e il contabile lo mette quindi in riscossione. Ogni contribuente si vede notificare un avviso, che consiste nella copia dell’articolo del ruolo che lo riguarda (art. L253 LPF). L’avviso contiene l’importo della materia imponibile, quello dell’imposta da pagare, la data della messa in riscossione del ruolo (la data a partire dalla quale il contribuente può pagare il suo debito) e la data limite di pagamento (la data di esigibilità dell’imposta, a partire dalla quale il contabile può procedere all’azione di riscossione forzata).

Per quello che invece riguarda le imposte sul giro d’affari, i diritti di registrazione e di bollo, le ritenute alla fonte, i prelievi sui redditi di capitali mobiliari, gli acconti d’imposta, nonché alcune imposte dirette non riscosse tramite ruolo, la riscossione viene operata dai contabili della DGI. In questa seconda procedura non c’è una separazione di attività tra uffici e contabili: l’amministrazione che determina l’imposta ne assicura anche la riscossione. Generalmente l’imposta è riscossa alla data fissata dalla legge per ciascuna categoria d’imposta.

 

b)    Riscossione mediante esecuzione forzata

Se il contribuente non paga il debito fiscale, possono essere adottate misure di riscossione forzata da parte dell’amministrazione pubblica.

Nel caso delle imposte riscosse dai contabili del Tesoro, il contribuente inadempiente riceve da essi una lettera di sollecito (art. L255 LPF) in cui si rinnova l’invito a pagare. In assenza di questa lettera il contabile non può avviare alcun procedimento di esecuzione forzata contro il contribuente.

Nel caso delle imposte riscosse dai contabili della Direzione generale delle imposte, i procedimenti di esecuzione forzata possono essere emessi solo dopo l’emanazione di un titolo esecutorio. Questo è costituito dall’avviso di avvio di riscossione (avis de mise en recouvrement), che è emesso automaticamente quando il contribuente non ha pagato le imposte entro i termini stabiliti e il cui scopo è di autenticare il debito fiscale. È firmato da un ispettore divisionale ed è notificato al contribuente per mezzo di lettera raccomandata. L’avviso comporta l’ordine di pagare e fa decorrere il termine per il ricorso. L’avis de mise en recouvrement è seguito dall’atto di messa in mora (mise en demeure) che ha lo stesso scopo della lettera di sollecito: serve a notificare al contribuente che il pagamento del debito fiscale, qualora non avvenga entro una certa data, può essere sottoposto ad esecuzione forzata. Se entro 20 giorni dall’invio della lettera di sollecito o dalla messa in mora il contribuente inadempiente non paga il suo debito, il contabile è autorizzato ad avviare provvedimenti di esecuzione forzata della riscossione. La notifica con cui è richiesto al contribuente di pagare il debito fiscale avviene tramite ufficiale giudiziario (huissier de justice) o altro agente della pubblica amministrazione abilitato a procedere a nome del contabile (art. L258 LPF). Se il contribuente non paga il suo debito entro un termine stabilito, si provvede all’esecuzione forzata nelle forme previste dal Codice di procedura civile per le operazioni di riscossione dei crediti, forme che possono consistere nelle misure del sequestro-vendita, del sequestro-attribuzione, del sequestro dei compensi o del sequestro immobiliare. Dopo che è stato effettuato il sequestro, interviene la vendita dei beni del contribuente. Accanto a queste procedure, derivanti dal diritto comune, esistono poi procedure specifiche proprie del diritto tributario, delle quali la più comunemente utilizzata è la procedura di avviso al terzo detentore (artt. L262 e L263 LPF). Con tale procedura l’amministrazione può, su domanda, obbligare una terza persona, che è depositaria, detentrice o debitrice dei fondi del contribuente inadempiente, a versare al fisco le somme dell’imposta che quest’ultimo deve pagare.

 

Documentazione

 

J. Grosclaude, Ph. Marchessou, Diritto tributario francese. Le imposte - Le procedure [traduzione a cura di E. De Mita], Milano, Giuffrè, 2006, pp. 472-488 (Sezione “Diritto tributario: Le procedure”, Titolo Secondo: Le procedure di riscossione).

(Biblioteca della Camera dei deputati, Colloc. “M” 344.4034 dtf)

 

 

Germania

Normativa

Il procedimento imp0sitivo, che ha inizio con l’accertamento dei fatti costituenti presupposto dell’imposta e si conclude con la realizzazione del tributo, è trattato nelle parti quarta, quinta e sesta del Codice tributario (Abgabenordnung - AO): la parte quarta disciplina la fase di accertamento delle fattispecie rilevanti al fine dell’applicazione delle norme tributarie fino alla liquidazione dell’ammontare dell’imposta dovuta; la parte quinta è dedicata al procedimento di riscossione (Erhebungsverfahren), che costituisce la fase durante la quale l’ente impositore consegue il tributo; oggetto della parte sesta è il procedimento esecutivo (Vollstreckungsverfahren), che si instaura nell’eventualità in cui il contribuente non adempia spontaneamente all’obbligazione tributaria.

Dall’esame delle disposizioni contenute nell’Abgabenordnung risulta un sistema di accertamento e di riscossione estremamente integrato e comune a tutte le imposte, salve le particolarità previste da alcune leggi relative a tributi specifici (ad esempio, imposta sul fatturato, iva, imposta patrimoniale, ecc.). Dal punto di vista soggettivo, il soggetto attivo dell’accertamento coincide con quello della riscossione: è infatti l’Ufficio delle imposte (Finanzamt) del Landcompetente ad accertare le fattispecie impositive e ad instaurare il procedimento per il conseguimento dell’imposta da parte dell’ente destinatario del gettito. Tra il soggetto accertatore e quello che procede alla riscossione non sussiste quindi distinzione, anche se sono distinti gli uffici che, nell’ambito della stessa amministrazione, procedono all’attività di accertamento e di riscossione delle imposte.

Il § 85 AO è espressione del principio di legalità. Esso impone, infatti, alle autorità finanziarie di determinare e riscuotere le imposte secondo la legge in modo uniforme. In particolare, devono assicurare che le imposte non vengano decurtate, riscosse in modo illegittimo o che i rimborsi d’imposta e le restituzioni d’imposta non vengano concessi o rifiutati illegittimamente. Il principio di legalità è affiancato dal principio dell’accertamento di ufficio di cui al successivo § 88. Ai sensi del comma 3 di quest’ultimo, per la garanzia di una quotazione e il prelevamento delle imposte, il Ministero delle finanze mediante un’ordinanza legislativa (Rechtsverordnung), previa intesa con il Bundesrat, può stabilire la richiesta circa le modalità e l’entità degli accertamenti con l’impiego di dispositivi automatici. Non è necessario il consenso del Bundesrat per quanto riguarda le imposte sul consumo, ad eccezione dell’imposta sulla birra (Biersteuer).

Il Codice tributario distingue, quindi, rigorosamente tra procedura di accertamento, di riscossione ed esecutiva. La procedura di accertamento, regolata come si è detto nella parte quarta dell’Abgabenordnung (attuazione dell’imposizione), inizia con il censimento dei contribuenti e termina con la liquidazione. In questa fase l’autorità finanziaria accerta tutti gli elementi necessari alla determinazione della posizione complessiva del contribuente grazie alle informazioni che il contribuente stesso è tenuto a comunicare e ai dati autonomamente acquisiti dall’Ufficio delle imposte.

Al termine dell’accertamento viene adottato il c.d. avviso di imposta (Steuerbescheid) - provvedimento amministrativo tipico del diritto tributario tedesco - , mediante il quale l’imposta viene liquidata e il diritto dell’ente impositore all’imposta diventa esigibile. Di regola, la liquidazione dell’imposta termina con il calcolo dell’ammontare del debito impositivo. La forma e il contenuto del provvedimento di liquidazione sono disciplinati dal § 157 AO: l’avviso di imposta deve essere formulato per iscritto e deve contenere l’indicazione, espressa dal contribuente a cui esso è indirizzato e notificato, del tipo di imposta liquidata e dell’esatto importo dovuto; devono essere inoltre indicati i procedimenti di impugnazione dell’atto e i termini entro i quali essi possono essere instaurati. Costituiscono eccezioni al procedimento ordinario descritto la liquidazione dell’imposta con riserva di verifica (Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung) e la liquidazione provvisoria (Vorläufige Steuerfestsetzung), previste rispettivamente nel § 164 e nel § 165 dell’Abgabenordnung. Nel primo caso l’accertamento in ordine alla fattispecie impositiva non è definitivo, perché si prevede che in un periodo di tempo successivo possano emergere elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. Finché permane la riserva, il provvedimento di liquidazione dell’imposta può essere annullato o modificato anche ad istanza del contribuente. Nel secondo caso, relativo alla liquidazione provvisoria, non è possibile procedere all’applicazione dell’imposta in quanto è incerto se il fatto accertato rientri nell’ambito applicativo di una norma tributaria.

La procedura di riscossione delle imposte, disciplinata nella parte quinta dell’Abgabenordnung (§§ 218-248), riguarda la realizzazione dei crediti derivanti dall’obbligazione tributaria: è quindi una procedura orientata all’adempimento dei crediti impositivi liquidati. Senza una precedente liquidazione, infatti, la realizzazione dell’imposta non è possibile. Lo Steuerbescheid ha pertanto la funzione di un titolo che da un obbligo materiale trae un obbligo di pagamento. Di regola, in particolare quando il contribuente paga volontariamente, l’intera procedura impositiva termina con la chiusura della procedura di riscossione. Quest’ultima si conclude nei seguenti casi: quando il debito si estingue; quando l’atto posto a fondamento per la realizzazione del credito dell’amministrazione (di norma uno degli atti amministrativi fiscali menzionati nel § 218, comma 1: avvisi di imposta, avvisi relativi ai crediti tributari, avvisi di responsabilità e atti amministrativi che liquidano le prestazioni tributarie accessorie) viene annullato, sia per iniziativa del contribuente nella procedura d’impugnazione, sia da parte dell’autorità finanziaria; quando il credito non può essere realizzato e l’Ufficio delle imposte deve dar corso all’esecuzione. Eventuali contestazioni in merito al procedimento di riscossione sono decise mediante un provvedimento particolare, denominato Abrechnungsbescheid, di cui al § 218, comma 2 dell’Abgabenordnung. Con tale atto amministrativo l’autorità finanziaria decide questioni concernenti il decorso di un termine di prescrizione relativamente al pagamento di un’imposta già liquidata, o se una compensazione ha cancellato il debito impositivo.

La scadenza dei crediti d’imposta opera secondo le disposizioni contenute nelle singole leggi tributarie. In alcuni casi, tuttavia, la scadenza del credito dal rapporto di debito d’imposta può essere differita mediante dilazione totale o parziale (§ 222), quando la riscossione comporterebbe per il contribuente una notevole difficoltà e il credito non sembra messo in pericolo dalla dilazione. Se non diversamente previsto, la dilazione deve essere concessa solo su istanza e dietro prestazione di una garanzia.

Nei casi in cui la realizzazione del credito di imposta non avvenga mediante l’adempimento spontaneo del contribuente oppure qualora si renda necessario eseguire obblighi di carattere patrimoniale contenuti in atti amministrativi disattesi dal contribuente, si instaura la procedura di esecuzione coattiva (parte sesta, §§ 249-346 dell’Abgabenordnung). Una particolarità del procedimento esecutivo sta nel fatto che l’ufficio che ha emanato l’atto di esecuzione, cioè l’Ufficio delle imposte o un Ufficio doganale principale (Hauptzollamt), e l’autorità esecutiva (Vollstreckungsbehörde) sono coincidenti, per cui non è necessario un ulteriore atto che renda eseguibile l’atto amministrativo. Per preparare l’esecuzione, le autorità finanziarie possono indagare la situazione patrimoniale e i redditi del debitore nei confronti del quale è rivolta la procedura esecutiva. L’esecuzione non è ammessa contro la Federazione, né contro un Land. Negli altri casi, l’esecuzione contro persone giuridiche di diritto pubblico, soggette al controllo statale, è consentita solo previa approvazione della competente autorità di controllo, che determina sia il momento dell’esecuzione sia i beni da assoggettare a tale procedura coattiva.

Oltre alle disposizioni generali in merito all’esecuzione di crediti pecuniari, il Codice tributario disciplina in modo dettagliato l’esecuzione forzata mobiliare (pignoramento di beni mobili e di crediti e altri diritti patrimoniali), l’esecuzione forzata sul patrimonio immobiliare, nonché il sequestro dei beni e l’arresto del debitore. Riguardo a quest’ultimo caso, il § 326 prevede che, su richiesta dell’autorità finanziaria competente per la liquidazione dell’imposta, il giudice (Amtsgericht) possa ordinare l’arresto quando è necessario garantire un’esecuzione forzata a carico del patrimonio dell’obbligato il cui esito è a rischio. In taluni casi, come quello in cui l’obbligo da parte del debitore non è adempiuto entro il termine stabilito ovvero se questi si oppone all’obbligo, l’autorità finanziaria può applicare una serie di misure coercitive. Se un pagamento ai fini coercitivi nei confronti di una persona fisica è irrecuperabile, il tribunale di primo grado, su richiesta dell’autorità finanziaria e dopo aver sentito l’obbligato, può - ai sensi del § 334 - disporre una detenzione sostitutiva (a condizione, però, che nell’avvertimento relativo al pagamento ai fini coercitivi sia stato fatto riferimento a una simile possibilità). In tal caso, la detenzione non può essere inferiore a un giorno e non può superare le due settimane.

 

Documentazione

Legge generale tributaria della Repubblica federale tedesca (Abgabenordnung). Traduzione italiana a cura di Vittorio Emanuele Falsitta. Milano, Giuffrè, 2011

(Biblioteca della Camera dei deputati, Colloc. “M” 344.3034 lgt)

 

 

Regno Unito

Normativa

La maggior parte del gettito fiscale deriva, nel Regno Unito, dalla tassazione dei redditi prodotti da lavoro autonomo e da lavoro dipendente (o da pensione); nel secondo caso, il prelievo fiscale ha luogo attraverso la ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro alla fonte (attraverso il sistema noto nel Regno Unito come PAYE, Pay-As-Yo- Earn).

L’identificazione dei soggetti passivi - persone fisiche o imprese – è assicurata mediante l’attribuzione ai medesimi di codici identificativi (rispettivamente, il National Insurance Number – NIN e lo Unique Taxpayer reference – UTR per le persone fisiche e le società, e il VAT registration number per i contribuenti tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto).

Sui soggetti passivi dell’imposizione fiscale grava un obbligo di dichiarazione dei redditi (tax return) verso lo Her Majesty’s Revenue and Customs - HMRC (l’Agenzia delle Entrate del Regno Unito), alla quale provvede, in qualità di sostituto d’imposta, il datore di lavoro per i lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi e, se percettori di redditi ulteriori, i lavoratori dipendenti sono tenuti a presentare, a scadenze prefissate ed anche in via telematica, la propria dichiarazione dei redditi (self–assessment).

La disciplina del sistema impositivo ora delineato nei suoi tratti essenziali (limitatamente all’imposizione sulle persone fisiche) ha fonte in una legislazione alquanto complessa e stratificata, al punto da costituire l’oggetto principale del programma di consolidamento legislativo noto come Tax law rewrite, avviato negli anni ’90 e conclusosi lo scorso anno.

I principali riferimenti normativi, corredati da una considerevole mole di provvedimenti di normazione secondaria, sono i seguenti:

  • Income Tax Act 2007
  • The Income Tax (Pay As You Earn) Regulations 2003
  • The Income Tax (Earning and Pensions) Act 2003
    • Finance Act 2008 (in particolare, art. 127)

L’amministrazione fiscale può, in esercizio dei suoi poteri ispettivi, compiere attività di accertamento sulla regolarità della dichiarazione dei redditi (compliance), le cui modalità si articolano in modo diverso a seconda che il contribuente interessato collabori o meno all’effettuazione dei controlli. D’altra parte, l’omessa o falsa dichiarazione dei redditi e il mancato versamento dell’imposta dovuta determinano in capo all’interessato effetti variabili in base alla gravità dell’omissione, alla cooperazione del taxpayer in fase di accertamento e alla sua disponibilità ad adempiere al suo obbligo.

Nei casi di più grave violazione dell’obbligo fiscale (serious tax fraud), a conclusione delle indagini lo HMRC (al quale il legislatore ha conferito con il Finance Act 2007 i poteri di polizia disciplinati dal Police and Criminal Evidence Act 1984) può disporre il deferimento al giudice penale del contribuente infedele, oppure sottoporlo a verifiche effettuate in applicazione dei criteri procedimentali previsti dalla Civil Investigation of Fraud Procedure, disciplinata da un codice di condotta recentemente aggiornato (vedi appendice di documentazione).

Una volta accertata l’irregolarità fiscale, lo HMRC provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute. Il procedimento (noto come distraint o distress) prevede la notifica al contribuente insolvente, l’accesso al suo domicilio da parte dell’ufficiale giudiziario per l’individuazione e il sequestro dei beni suscettibili di pignoramento e, qualora il debito non venga saldato entro cinque giorni, la loro successiva vendita all’incanto.

In considerazione della gravità della violazione e del suo carattere intenzionale, l’amministrazione procedente può altresì disporre la pubblicazione del nominativo del contribuente infedele.

Il soggetto sostituto d’imposta, d’altra parte, se adempie tardivamente ai suoi obblighi di dichiarazione (tax return) o provvede con ritardo al versamento degli importi (tasse o contributi) prelevati in forma di ritenuta alla fonte, può incorrere in procedimenti sanzionatori.

Criteri analoghi presiedono alla riscossione coattiva dei tributi locali (Council Tax), normalmente corrisposti dal contribuente attraverso versamenti periodici su base rateale.

La riscossione delle tasse locali è oggetto di un procedimento che si apre con l’emissione dei ruoli di pagamento (demand o billing notice) e, in caso di inottemperanza nei termini, prevede l’emissione di avvisi (notice reminders) inoltrati al contribuente. L’inadempienza agli avvisi, notificati fino a due volte successive ad intervalli stabiliti, priva il contribuente – salvo ragioni particolari e documentate - della facoltà di pagamento rateale dell’imposta e fa sorgere l’obbligo del pagamento in un’unica soluzione (conseguente alla notifica della cosiddetta final notice).

Perduto il beneficio della rateizzazione, e qualora non venga effettuato il pagamento per intero del dovuto, è emesso nei confronti del contribuente un provvedimento ingiuntivo (summons) con cui si apre la fase procedimentale contenziosa, che se non conclusa con la spontanea adesione del taxpayer inadempiente, comporta l’esame della sua posizione da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria (County Court) e, in caso di condanna, l’emissione nei suoi confronti di un provvedimento (liability order) con il quale l’ente titolare della potestà impositiva è abilitato all’accertamento dei redditi del debitore. L’order emesso dal giudice gli è infatti notificato assieme ad un modulo da compilare con i dati concernenti la sua situazione reddituale e patrimoniale, la cui omissione o falsità costituisce reato ed è sanzionabile con pene pecuniarie.

Le informazioni così acquisite consentono all’ente impositore di rivalersi su determinate fonti di reddito (gli emolumenti stipendiali o gli eventuali sussidi pubblici, di cui può essere disposta la deduzione periodica di somme fino alla concorrenza dell’ammontare del debito). Le ulteriori fasi del procedimento di riscossione coattiva delle imposte, in caso di perdurante insolvenza, prevedono successive ingiunzioni le quali, se non ottemperate, conducono a provvedimenti esecutivi rimessi alla competenza del locale ufficiale giudiziario (bailiff), da porre in essere ad esito della ricognizione dei beni pignorabili e dell’accertamento di eventuali condizioni personali del debitore.

Il procedimento esecutivo può dar luogo al deferimento del debitore all’autorità giudiziaria e può comportarne la condanna a pene detentive, qualora il bailiff non abbia avuto accesso ai beni del debitore oppure i beni pignorati si siano rivelati insufficienti. E’ tuttavia, nella prassi applicativa, ipotesi residuale che l’ente impositore si adoperi per presentare istanza al giudice (warrant for committment) affinché sia esercitata l’azione penale nei confronti del debitore insolvente; la pena detentiva che, valutato il contegno dell’imputato e verificata la sua capacità di estinguere il debito, può essere irrogata è variabile da un minimo di 90 giorni ad un massimo di 6 mesi.

La disciplina del procedimento di riscossione delle imposte locali è dettata principalmente dai seguenti testi normativi:

  • Local Government Finance Act 1992
  • Council Tax (Administration and Enforcement) Regulations 1992

 

Documentazione

Politiche generali

  • Per un quadro generale del sistema fiscale nel Regno Unito, innovato da recenti provvedimenti del Governo liberal-conservatore, può essere utile il compendio pubblicato dallo HMRC nel marzo 2011, dal titolo Overview of Tax legislation and Rates. In corrispondenza di ciascuna forma di tassazione sono indicate, in particolare, le misure anti-elusione (anti-avoidance measures) e le prerogative dell’amministrazione fiscale (tax administration).
    • Il Governo ha recentemente avviato un’azione di contrasto dell’evasione fiscale orientata ad individuare e a perseguire quanti si sottraggono all’obbligo fiscale in modo intenzionale e sistematico; il relativo programma (Managing Deliberate Defaulters) è stato annunciato nel febbraio 2011 dallo HMRC in un comunicato stampa dal titolo Tax cheat check-up launched.

 

Aspetti particolari

  • I poteri di polizia dello HMRC sono sintetizzati nella scheda informativa Criminal investigation powers and safeguards; sempre sul sito dello HMRC è consultabile anche il relativo Code of Practice 9 (luglio 2011).
  • Il procedimento di riscossione forzosa da parte dello HRMC è sinteticamente descritto nel prospetto (Distraint) predisposto dall’Agenzia.
  • Per maggiori dettagli sulla pubblicazione del nominativo del contribuente infedele, si veda la scheda informativa Compliance checks – Publishing details of deliberate defaulters.
  • Sul tardivo adempimento agli obblighi dichiarativi da parte del sostituto d’imposta, si veda la scheda informativa PAYE/National Insurance late payment penalties.
    • Il procedimento di riscossione forzosa dei tributi locali è descritto in documenti illustrativi frequentemente predisposti dagli enti locali. A titolo esemplificativo possono segnalarsi A guide to the recovery and the enforcement of Council Tax e Council Tax Billing, Collection, Recovery & Enforcement Policy.

 

 

 

 

 

Spagna

Normativa

La principale fonte normativa spagnola in materia tributaria è costituita dalla Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, che agli artt. 160-177 disciplina in particolare la riscossione tributaria (recaudación tributaria).

La riscossione tributaria consiste nell’esercizio delle funzioni amministrative finalizzate all’incasso dei debiti fiscali. Essa può realizzarsi:

a) in forma volontaria, mediante il pagamento o la prestazione del contribuente nei termini previsti dalla legge;

b) in forma coattiva, mediante il pagamento o la prestazione spontanea del contribuente oppure mediante un procedimento amministrativo di ingiunzione (procedimiento administrativo de apremio).

La presentazione di una richiesta di differimento, frazionamento o compensazione durante il periodo volontario impedisce l’inizio del procedimento esecutivo; la presentazione di un ricorso o di un reclamo, in tempo utile e nella forma prescritta, contro una sanzione impedisce l’inizio del procedimento ingiuntivo.

Il procedimento ingiuntivo è meramente amministrativo e può essere introdotto unicamente dall’Amministrazione tributaria. Esso non è compatibile con i procedimenti giudiziari, né con altri procedimenti di esecuzione. Il procedimento esecutivo inizia d’ufficio e può essere sospeso solo nei casi e nella forma previsti dalla normativa tributaria.

Il procedimento coattivo inizia mediante un provvedimento notificato (providencia notificada) al contribuente nel quale viene identificato il debito pendente, sono liquidate le soprattasse (recargos) previste ed è richiesto il pagamento. Tale provvedimento è un titolo sufficiente per iniziare il procedimento e ha la stessa forza esecutiva di una sentenza giudiziaria per procedere contro i beni e i diritti dei contribuenti. Avverso il provvedimento sono possibili alcuni motivi di opposizione, tra i quali:

a) estinzione totale del debito o prescrizione del diritto di richiedere il pagamento;

b) richiesta di differimento, frazionamento o compensazione e altre cause di sospensione della procedura di riscossione;

c) mancanza della notificazione della liquidazione;

d) annullamento della liquidazione;

e) errori od omissioni nel contenuto del provvedimento che impediscano l’identificazione del debitore o del debito.

Se il contribuente non effettua il pagamento entro il termine previsto dalla legge, si procede al sequestro dei suoi beni. Se il debito fiscale è stata garantito, si procederà prima ad eseguire la garanzia attraverso il procedimento di esecuzione.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, si procede alla confisca di beni e diritti del contribuente per un importo sufficiente a coprire:

a) l’importo del debito dovuto;

b) gli interessi maturati;

c) le soprattasse del procedimento esecutivo;

d) i costi del procedimento.

Se l’Amministrazione e il contribuente non hanno acconsentito a un ordine diverso, si esegue la confisca tenendo conto della maggiore facilità di alienazione e della minore onerosità per il debitore stesso; altrimenti i beni sono confiscati nel seguente ordine:

a) contanti o conti bancari;

b) crediti, effetti, valori e diritti realizzabili immediatamente o a breve termine;

c) salari, stipendi e pensioni;

d) beni immobili;

e) interessi, rendite e frutti di ogni genere;

f) stabilimenti commerciali o industriali;

g) metalli preziosi, pietre preziose, gioielleria, oreficeria e oggetti d’antiquariato;

h) beni mobili e semimobili;

i) crediti, effetti, valori e diritti realizzabili a lungo termine.

Ai fini del sequestro si intende che un credito, effetto, valore, diritto è realizzabile nel breve periodo quando ciò può avvenire entro un termine non superiore a sei mesi.

La vendita dei beni sequestrati è effettuata mediante asta, gara o affidamento diretto nei casi e alle condizioni specificate dal regolamento di attuazione della legge. Il contratto di vendita può essere impugnato solo se il procedimento è stato notificato ai sensi della legge; in questo caso, contro il contratto di vendita sono ammissibili i motivi di impugnazione citati in precedenza.

Il procedimento esecutivo può concludersi con l’assegnazione dei beni all’Amministrazione fiscale nel caso di beni immobili o mobili di interesse dell’Amministrazione medesima e che non sono stati assegnati nel processo di alienazione. L’aggiudicazione è accordata per l’ammontare del debito, ma in nessun caso può superare il 75% di quanto inizialmente fissato nel processo di alienazione.

L’Amministrazione tributaria non può procedere con la vendita dei beni e dei diritti sequestrati nel corso del procedimento esecutivo fino a quando l’atto di liquidazione del debito fiscale non sia definitivo, salvo nei casi di forza maggiore, merci deperibili, merci a rischio imminente di perdita di valore o quando il contribuente ne richieda esplicitamente la vendita.

In ogni momento prima dell’aggiudicazione dei beni, l’Amministrazione tributaria è tenuta a rilasciare i beni sequestrati se il debitore estingue il debito d’imposta e le spese del procedimento.

Il procedimento esecutivo si conclude:

a) all’atto del pagamento della somma dovuta;

b) con l’accordo che dichiara il credito totalmente o parzialmente inesigibile;

c) con l’accordo che dichiara estinto il debito per qualsiasi altra ragione.

Nei casi in cui il credito sia stato dichiarato inesigibile, il procedimento riprende entro il termine di prescrizione, quando si abbia conoscenza dell’affidabilità creditizia del debitore.

Disposizioni di dettaglio in materia di riscossione tributaria sono contenute nel Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

 

Documentazione

Pedro J. Carrasco Parrilla, El Procedimiento de Recaudación Tributaria en España, Revista Jurídica Online, 2011

Centre for Financial Studies (CEF), Fiscal Impuestos, El procedimiento de apremio.