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Temi dell'attività Parlamentare

Il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Il Piano straordinario contro le mafie (legge 136/2010) ha concesso una doppia delega al Governo: la prima per l'emanazione di un testo unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; la seconda per l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia. La delega è stata esercitata con un unico provvedimento, il decreto legislativo 159/2011.

La delega

Il decreto legislativo n. 159/2011 dà attuazione a due distinte deleghe contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie.

La prima delega era contenuta nell'articolo 1 della legge 136/2010 e atteneva all'emanazione entro un anno di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Per la normativa di contrasto alla criminalità organizzata era disposta la sola attività di ricognizione, armonizzazione e coordinamento della normativa vigente mentre per le misure di prevenzione si prevedevano numerosissimi e specifici principi e criteri di delega.

Una sistemazione organica della materia si rendeva necessaria in relazione sia alla vastità della legislazione – che investe una pluralità di ambiti, sostanziale, processuale, penitenziario e amministrativo – sia alla sua frammentazione e stratificazione nel corso degli anni.

La seconda delega, contenuta nell'articolo 2 della medesima legge 136/2010 prevedeva entro un anno l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia, sulla base di una serie di specifici criteri.

L'esame parlamentare del Codice

L'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo presso la Commissione giustizia è iniziato il 30 giugno 2011.

La complessità delle materie ed una serie di problematiche emerse nel corso dell'esame, soprattutto a seguito dell'audizione informale del Procuratore nazionale antimafia (seduta del 6 luglio), hanno consigliato il 21 luglio la deliberazione di un'indagine conoscitiva con lo svolgimento di ulteriori audizioni.

Il 2 agosto la Commissione giustizia della Camera ha espresso il proprio parere favorevole, con ben 45 condizioni, che tengono conto delle criticità emerse nel corso dell'esame. Il parere sottolinea la non esaustività del codice rispetto al complessivo sistema normativo antimafia, anche per i limiti derivanti dai principi e criteri di delega che consentivano un'attività meramente ricognitiva, richiama l'applicazione di alcuni principi e criteri direttivi, propone numerose modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e richiede l'abrogazione espressa delle disposizioni recepite nonché l'introduzione di un'adeguata disciplina transitoria.

L'attuazione della delega

Il Governo ha deciso di esercitare entrambe le deleghe attraverso un unico decreto legislativo, il D.Lgs n. 159 del 2011, composto da 120 articoli suddivisi in 4 libri. Il testo definitivo del provvedimento ha recepito parzialmente le indicazioni emerse in sede di parere parlamentare.

In particolare, il libro I del decreto da attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge 136/2010, e concerne il riordino della disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Si provvede, da un lato, a riassumere, con modalità meramente compilative, la disciplina che regolamentava, attraverso un serie di disposizioni contenute in normative diverse, la complessa materia delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; dall'altro, sono introdotte modifiche e aggiornamenti delle normative più datate, attuando anche complesse riscritture (è il caso dei diritti dei terzi nelle procedure di prevenzione). Il libro I contiene, tuttavia, una disciplina di carattere generale delle misure di prevenzione, non limitata alle sole misure di contrasto alla mafia. E' confermata la distinzione tra misure di prevenzione personali (titolo I) e patrimoniali (titolo II), con distinti procedimenti applicativi ed è dettata la disciplina dell’amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (titolo III). Per ovviare alle rilevanti difficoltà applicative, importanti novità hanno interessato la citata tutela dei terzi ed i rapporti con le procedure concorsuali (titolo IV). Infine, il Libro I del decreto (titolo V) regola gli effetti delle misure di prevenzione, stabilisce le sanzioni per le violazioni alle prescrizioni imposte con le misure di prevenzione, disciplina la riabilitazione e detta disposizioni finali (titolo V).

Il libro II del decreto legislativo detta, invece, il riordino della disciplina della documentazione antimafia, distinta in comunicazioni e informazioni antimafia; ulteriori disposizioni riguardano, rispettivamente, la Banca dati unica nazionale della documentazione antimafia nonchè le norme sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose.

Il Libro III contiene la disciplina relativa alle attività investigative nella lotta contro la criminalità organizzata:una prima parte concerne le magistrature specializzate nella lotta alla criminalità organizzata ovvero la D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia) e la D.D.A. (Direzione distrettuale antimafia); la seconda parte contiene la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie.

Il Libro IV, infine, prevede le necessarie norme di coordinamento, una disciplina transitoria nonchè una serie di abrogazioni volte a rendere più chiara la normativa ed evitare inutili duplicazioni.

Nonostante le limitazioni delle norme di delega, il D.Lgs 159/2011 ha introdotto alcune rilevanti novità nella normativa antimafia. Oltre alla disciplina volta alla tutela dei terzi di buona fede nei rapporti con le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, si segnalano, tra le altre:

  • la possibile udienza pubblica del procedimento applicativo delle misure di prevenzione;
  • l'ampliamento dei poteri dei prefetti in relazione all'accesso ai cantieri e delle situazioni da cui lo stesso prefetto può desumere l'infiltrazione mafiosa;
  • l'obbligo di recesso dal contratto in caso di informazione antimafia interdittiva;
  • l'istituzione di un'unica banca dati nazionale della documentazione antimafia;
  • le maggiori tutele per gli enti assegnatari dei beni confiscati.