La legge di stabilità 2013 (L.228/2012, articolo 1, commi 448-472) ha riscritto le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, nonché di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle regioni e alle province autonome dal decreto legge 95/2012 come modificato dai commi 117 e 118 dell'articolo unico della medesima legge di stabilità 2013. Le disposizioni, che si applicano agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, riguardano:
Per le regioni a statuto ordinario il comma 449 definisce il tetto massimo di spese finali che non può essere superato dal comparto nel suo complesso; questo è pari a:
L'importo degli obiettivi è stato determinato calcolando il tetto di competenza mista delle regioni a statuto ordinario, secondo i dati relativi ai rendiconti 2011 trasmessi dalle regioni stesse alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009) e sottraendo a questa somma i risparmi richiesti alle regioni dal 2012 al 2016. Sono perciò compresi i risparmi disposti dal D.L. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 117 e 118 della legge di stabilità 2013, pari complessivamente a 2.000 milioni di euro nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni di euro nel 2015 e nel 2016.
La disciplina relativa agli esercizi precedenti, fissava gli obiettivi del patto di stabilità indicando la misura del risparmio da realizzare in relazione al complesso delle spese finali sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. Per l'esercizio 2012, la misura è fissata per ciascuna regione nella tabella inserita ai commi 2 (per la competenza) e al comma 3 (per la cassa) dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011).
La disciplina in esame, invece, fissa un tetto alle spese complessive e introduce, al posto della cassa, una diversa modalità di calcolo dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). Il nuovo tetto di spesa è stato definito in collaborazione con l'ISTAT, al fine di garantire, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema SEC '95 (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali), l'efficacia del patto di stabilità in termini di indebitamento netto.
Il comma 451, specifica quali sono le voci che costituiscono la competenzaeurocompatibile:
Il comma 450 dispone inoltre che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo fissato dal comma 449 di competenza eurocompatibile.
In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni, al fine di individuare qual è, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa. La norma (ancora il comma 449) fissa il termine per l'accordo al 31 gennaio di ciascun anno, l'accordo dovrà essere recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella ripartizione si potrà tener conto di quanto disposto in merito alla redistribuzione della manovra sulla base di criteri di virtuosità degli enti dal comma 2 dell'articolo 20 del D.L. 98/2011 (come modificato dal comma 428 dell'articolo unico della legge di stabilità in esame). In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, il decreto è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013. In questo caso il criterio di ripartizione è l'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione, calcolata sulla base dei rendiconti 2011 trasmessi alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del D.L. 135/2009, modificato dal comma 467 delle norme in esame, vedi infra) nonché sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.
Il comma 468 modifica i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 2, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012 al 31 gennaio di ciascun anno, in coerenza con quanto disposto dal comma 449 sopra descritto. Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al 15 febbraio di ciascun anno.
Per il 2013 è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2013. L'accordo, non ancora recepito con Decreto ministeriale, reca la distribuzione tra le regioni sia dell'obiettivo del patto, pari a complessivi 20.090 milioni di euro, sia l'ammontare dei tagli disposti dall'art. 16, comma 2, del D.L 95/2012 pari a 1.000 milioni di euro.
Il comma 470, infine, dispone l'abrogazione di alcune norme contenute nell'articolo 32 della legge di stabilità 2012. In particolare sono abrogati:
Le tipologie di spese escluse dal computo ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità sono elencate al comma 4 dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, con le limitate modifiche apportate dal comma 452 dell'unico articolo della legge di stabilità 2013, che, al comma 453, abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.
Dal computo delle spese da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità, sono escluse:
Per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, gli obiettivi di risparmio sono definiti dal comma 454 dell'unico articolo della legge di stabilità 2013. Le norme confermano la necessità, per ciascun ente, di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, l'obiettivo specifico, al pari delle regioni a statuto ordinario, in termini di competenza eurocompatibile e competenza finanziaria.
Questo verrà calcolato sottraendo alle spese finali 2011 (sempre in termini di competenza eurocompatibile) le seguenti voci:
Analogamente a quanto stabilito per le regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascun ente non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio come sopra illustrato.
Il comma 455 disciplina separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge legge finanziaria 2010 al fine di adeguarlo agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale dall’articolo 27 della legge 42/2009, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese in termini di competenza eurocompatibile, per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale. L'accordo sul patto di stabilità per questi enti dovrà perciò determinare il saldo programmatico in termini di competenza mista. A tal fine il saldo programmatico del 2011 dovrà essere aumentato delle medesime voci illustrate sopra al comma 454, che costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.
Le norme recate dai commi 454 e 455, prevedono per tutti gli enti che la proposta di accordo venga presentata al Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso non venga raggiunto l'accordo entro il 31 luglio, il comma 456 dispone che si applicano le modalità di calcolo definite al comma 454 per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e al comma 455 per la regione Trentino Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano. A tale proposito si segnala che il comma 12-bis dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012, inserito dal decreto legge 95/20123 (articolo 16, comma 4) disciplina gli obiettivi di risparmio nel caso in cui l'accordo previsto dalla legge non venga raggiunto entro il 31 luglio. In questo caso gli obiettivi di risparmio della regione, o della provincia autonoma, sono calcolati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo, le ulteriori riduzioni indicate nella norma.
I commi 457-459 recano disposizioni presenti anche nella disciplina contenuta nell'articolo 32 della legge di stabilità 2012:
Il comma 469, infine, modifica i termini per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome del complesso dei tagli disposti dall'articolo 16, comma 3, del D.L. 95/2012 dal 30 settembre 2012, al 31 gennaio di ciascun anno Conseguentemente, il termine per l'emanazione del decreto in caso di mancato accordo è spostato dal 15 ottobre 2012 al 15 febbraio di ciascun anno.