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Temi dell'attività Parlamentare

Riorganizzazione dell'INPS

L’articolo 21, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2012 la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Fino al 31 dicembre 2011 INPDAP ed ENPALS svolgono solo atti di ordinaria amministrazione.

La soppressione degli enti avviene nel quadro di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo e al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.

Le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi vengono trasferite all'INPS con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012.

Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il trasferimento non riguarda le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, che costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001.

In attesa dell’emanazione dei decreti di trasferimento sopra citati, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai loro compiti istituzionali. A tale scopo l’INPS, nei giudizi incardinati o da incardinare, relativi alle attività degli enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti già inseriti nella pianta organica delle consulenze legali dell’INPDAP e dell’ENPALS.

Resta fermo quanto previsto in tema di riduzione degli organici delle pubbliche amministrazioni all'articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011.

Per quanto concerne la successione negli organi e nei rapporti di lavoro tra Enti soppressi ed INPS si prevede:

  • la trasformazione dei due posti di direttore generale degli Enti soppressi in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della sua dotazione organica;
  • il subentro dell’INPS nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli relativi alla dotazione organica degli enti soppressi, per la loro residua durata;
  • la cessazione degli organi degli enti soppressi dalla data di adozione dei decreti di trasferimento sopra descritti;
  • dei sette componenti del Collegio dei sindaci dell’INPDAP l'integrazione di due nel Collegio dei sindaci dell’INPS, mentre dei restanti cinque la loro trasformazione in posizioni dirigenziali di livello generale della Ragioneria generale dello Stato;
  • l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di sei rappresentanti per far fronte all’incremento dell’attività dell’INPS dovuto alla soppressione degli enti e per assicurare la rappresentanza degli interessi corrispondenti alle funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi.

 

Infine si prevede il riassetto organizzativo e funzionale dell’INPS, attraverso una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure, da attuare entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di trasferimento sopra indicati.

In ogni caso, la riorganizzazione deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta in ogni caso fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza già previste dall'articolo 4, comma 66, della L. 183/2011

Infine, la durata in carica del Presidente dell’INPS è differita al 31 dicembre 2014. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi, il Presidente dovrà presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione quadrimestrale, nonché una relazione conclusiva alla fine del mandato, che attesti i risultati conseguiti. L’attuale Presidente dell’INPS, dott. Antonio Mastrapasqua, è stato nominato, per la durata di un quadriennio, con DPR del 30 luglio 2008 .

 

Il successivo articolo 1, comma 6-ter del D.L. 216/2011, obbliga l’INPS a procedere al riassetto organizzativo e funzionale sopra descritto dall’articolo 21, del D.L. 201/2011, prima di avvalersi delle proroghe previste all’articolo 1 del D.L. 216/2011 in tema di personale in soprannumero, derivante dall’accorpamento con INPDAP ed ENPALS.

 

La successiva L. 92/2012, di Riforma del mercato del lavoro, (articolo 4, commi 77-79) ha disposto, tra gli altri, per l’INPS, l'adozione, a decorrere dal 2013, di misure di razionalizzazione organizzativaaggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, volte alla riduzione delle spese di funzionamento.

 

L'articolo 8 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012, (c.d. spending review) ha disposto ulteriori obblighi a carico dell’INPS ai fini del processo di riduzione della spesa:

  • la creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti al fine di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;
  • la revisione qualitativa e quantitativa, delle attività in convenzione con i Centri di assistenza fiscale, validata dal ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi, definiti dallo stesso ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell’Istituto, come anche di raggiungere complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20% dei costi sostenuti nel 2011;
  • al conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica, nonché pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.

 

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