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Temi dell'attività Parlamentare

La privatizzazione delle Casse di previdenza

Le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’articolo 1, commi da 32 a 38, della L. 537/1993.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 509/1994, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, dei seguenti enti:

  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
  • Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza architetti ed ingegneri liberi professionisti;
  • Cassa nazionale del notariato;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
  • Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
  • Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime (FASC);
  • Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);
  • Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

Gli enti, una volta privatizzati, hanno continuato a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo la personalità giuridica di diritto privato (artt. 12 e seguenti del Codice civile) e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali: in particolare ne hanno mantenuto la funzione previdenziale, continuando a svolgere le corrispondenti attività nei confronti delle categorie per le quali gli enti medesimi sono stati istituiti, e fermo restando l'obbligo, da parte dei destinatari, della iscrizione e della contribuzione. Il decreto ha stabilito, poi, le regole che devono presiedere all'equilibrio gestionale dei nuovi enti privatizzati (introducendo accanto alle riserve tecniche una "riserva legale" pari ad almeno cinque annualità dell'importo delle pensioni in pagamento e prevedendo l'obbligo della redazione almeno triennale di un "bilancio tecnico"), i criteri di trasparenza che devono presiedere ai rapporti con gli iscritti, nonché i poteri di vigilanza affidati al Ministero del lavoro (il quale, oltre ad approvare gli statuti istitutivi ed i regolamenti, verifica l'andamento gestionale e formula, se necessario, gli opportuni rilievi. Benché con consistenti ritardi rispetto al termine inizialmente stabilito (1° gennaio 1995), tutti gli enti elencati hanno proceduto alla trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato.

Successivamente, il comma 25 dell’articolo 2 della L. 335/1995 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.Lgs. 103/1996, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti.

In attuazione del D.Lgs. 103/1996 sono stati istituiti i seguenti enti privatizzati:

  • Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi (ENPAP);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza periti industriali (EPPI);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (IPASVI);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi (ENPAB);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza pluricategoriale per agronomi forestali, attuari, chimici e geologi (EPAB).

L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 103/1996 ha disposto l’applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo specifiche modalità attuative.