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Il redditometro

Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito che consente all’amministrazione finanziaria una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo. L’accertamento scatta quando le spese sono eccessive rispetto al reddito dichiarato. Con il redditometro, il calcolo del reddito corrispondente alla spesa sostenuta per determinati beni e servizi viene effettuato con dei coefficienti fissati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il D.P.R. n. 600 del 1973

L’accertamento sintetico del reddito era previsto dall’originario articolo 38 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi). L'accertamento sintetico fondato sul redditometro, fino alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, faceva leva sulla disponibilità di determinati elementi, cioè il possesso di immobili, imbarcazioni, autovetture di grossa cilindrata, spese per le colf, etc. individuati da un decreto ministeriale del 1992. Tale circostanza richiedeva che la non congruità, affinché scattasse tale tipologia di accertamento, dovesse verificarsi per almeno due periodi d'imposta. In sostanza, il possesso dei predetti beni non poteva essere occasionale ed il periodo di monitoraggio doveva essere necessariamente più esteso.

Nel dettaglio, l’originario comma quarto dell’articolo 38 consentiva all’Amministrazione finanziaria - indipendentemente dalle disposizioni in tema di rettifica delle dichiarazioni, nonché da quanto risultante dalle scritture contabili – di esperire tale determinazione del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, ove il reddito complessivo netto accertabile si discostasse per almeno un quarto da quello dichiarato.

Il DM 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. “redditometro”), valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo. Era concessa al contribuente la facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso dovevano risultare da idonea documentazione.

 

Il D.L. n. 78 del 2010

L'articolo 22 del D.L. n. 78/2010 ha riscritto l'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 avente ad oggetto l'attività di accertamento delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo (accertamento sintetico). L’Amministrazione è sempre autorizzata a determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente anche sulla base delle spese di qualsiasi genere, sostenute nel corso del periodo d'imposta. Viene fatta salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Pertanto l'onere di fornire la prova contraria è a carico del contribuente, ma vi è una presunzione generale in base alla quale tutto ciò che è stato speso nel periodo d'imposta si presume sostenuto con redditi posseduti nel periodo medesimo.

Condizione per tale determinazione sintetica del reddito complessivo è uno scostamento tra il reddito complessivo accertabile e quello dichiarato di almeno un quinto (20 per cento).

Con le disposizioni in esame si amplia il novero di elementi utili all’Amministrazione per l’accertamento sintetico, che – alla luce delle nuove norme – comprende ora anche qualsiasi spesa sostenuta nel periodo d’imposta. Inoltre, è abbassata la soglia necessaria all’attivazione di tale istituto (scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato di un quinto, in luogo dell’originaria misura di un quarto). Non viene riproposta la disposizione secondo cui l'accertamento induttivo è possibile quando il reddito dichiarato non risulta congruo per due o più periodi di imposta. In assenza di tale previsione, pertanto, ai fini dell'accertamento è sufficiente uno scostamento realizzatosi anche in un singolo periodo di imposta.

E’ eliminato il riferimento agli incrementi patrimoniali secondo cui, se l'ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

L'ufficio procedente all’accertamento sintetico deve invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, avviare il procedimento di accertamento con adesione (disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

 

Il decreto ministeriale 24 dicembre 2012

Con il D.M del 24 dicembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013) è stata attuata la disciplina del redditometro mediante l’individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito.

Il decreto individua in dettaglio, nelle due tabelle allegate al decreto, le spese da confrontare con i redditi esposti dal contribuente per comprendere se lo stesso ha avuto un tenore di vita adeguato a quanto dichiarato. In caso di uscite che eccedano di almeno un quinto quello dichiarato è ammessa la determinazione sintetica del reddito.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva, inseriti nella tabella A allegata al decreto in due macro categorie (consumi e investimenti), riflettono gli aspetti della vita quotidiana: dall'abitazione all'istruzione, dalla sanità ai trasporti, dai costi per l'acquisto di beni mobili più o meno durevoli (come elettrodomestici e arredi o cibo e abbigliamento) a quelli per il benessere (in totale si tratta di circa cento voci di spesa).

La ricostruzione del reddito avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute, come risultanti dalla banca dati dell'Anagrafe tributaria, sulle medie “costruite” dall'Istat e sulle risultanze di analisi e studi socio economici. In particolare, l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione l'ammontare più elevato tra quello reperibile nell'Anagrafe tributaria e quello rilevato dall'Istat (o da altri studi socio economici) sulla base di indagini sui consumi delle famiglie.

Nella tabella B sono elencate le tipologie dei nuclei familiari (undici) e delle aree territoriali di appartenenza (cinque aree geografiche: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole). Assumono, quindi, importanza per il fisco anche gli acquisti effettuati dal coniuge e dagli altri familiari a carico.

L'articolo 3 del decreto definisce le modalità di utilizzo dei dati, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile. Tra le diverse voci si segnala la procedura di calcolo degli incrementi patrimoniali. In relazione a questi, il Fisco considererà l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno il totale dei disinvestimenti effettuati nello stesso anno e di quelli, netti, dei quattro anni precedenti all'acquisto del bene.

L'ufficio, riscontrata l'incoerenza tra redditi e spese, prima di procedere all'eventuale accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di integrare le informazioni già in possesso dell'Agenzia. Il contribuente può dimostrare, ad esempio, di aver sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta (risparmi conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio, eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente escluse dalla base imponibile.

Se poi l'ufficio riterrà comunque di dare corso al controllo, dovrà nuovamente invitare il contribuente al contraddittorio per tentare la strada dell'accertamento con adesione.

 

ReddiTest

Si segnala che l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione un software (“ReddiTest”) che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno.

Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software e inserire i dati richiesti. Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.

Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno, suddivise in 7 categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari.

Si segnala, infine, l’intervento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Attilio Befera, su “Il Corriere della Sera” dell’8 gennaio 2013.

Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con un comunicato del 20 gennaio 2013, ha chiarito che i pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che e' uno strumento che verra' utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire. Si tratta dei casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo cosi' di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto. Inoltre, in fase di selezione le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione. Sulla base della convenzione annuale con il Ministero dell'Economia l'Agenzia delle Entrate dovra' effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro: l'azione sara' diretta a individuare casi eclatanti e non leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso.