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Temi dell'attività Parlamentare

Modifiche alla composizione delle crisi da sovraindebitamento (DL 179/2012, art. 18)

L’articolo 18 del DL 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, riforma complessivamente il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge AC 5117; le novelle si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione (ovvero a partire dal 18 gennaio 2013).

La nuova struttura del Capo II della legge 3/2012

Il comma 1 dell’articolo 18 novella in più punti il capo II della legge n. 3 del 2012. In particolare, le lettere a), b), c), h), n), o), s) e t) intervengono sulla struttura del testo normativo, con la relativa scansione in capi, sezioni e paragrafi, dando al capo II la seguente fisionomia:

Capo II, Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio

  • Sezione I         Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6-14-bis)
    • Paragrafo 1 Disposizioni generali (artt. 6-9)
    • Paragrafo 2 Accordo di composizione della crisi (artt. 10-12)
    • Paragrafo 3 Piano del consumatore (artt. 12-bis-12-ter)
    • Paragrafo 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (artt. 13-14-bis)
  • Sezione II, Liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter-14-terdecies)
  • Sezione III, Disposizioni comuni (artt. 15-16).
Le disposizioni generali per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Le lettere d), e), f) e g) dell'articolo 18, comma 1, novellano le disposizioni generali del capo relativo al sovraindebitamento.

Ambito di applicazione della procedura

A seguito delle modifiche:

  • l’articolo 6 della legge 3/2012 prevede che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sia disponibile non solo al debitore, al quale è consentito di concludere un accordo con i creditori, ma anche al consumatore, che potrà proporre ai suoi creditori un apposito “piano” di ristrutturazione dei debiti, i cui presupposti ed i cui contenuti sono analoghi a quelli previsti per il debitore;
  • il consumatore è definito come il debitore che ha assunto obbligazioni – alle quali evidentemente non riesce definitivamente a far fronte – esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La disposizione specifica che il consumatore è una persona fisica; analoga precisazione non è prevista per il debitore, che dunque può essere anche una persona giuridica o un ente di fatto;
  • sovraindebitamento è il «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».

Quanto ai presupposti di ammissibilità della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l’articolo 7 della legge 3/2012 stabilisce che l’accordo (o il piano) è proposto dal debitore (o dal consumatore) con l'ausilio di organismi di composizione della crisi (v. infra) e deve assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali. L’accordo (o il piano):

  • deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indicare le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni;
  • deve prevedere l’integrale soddisfazione dei crediti derivanti da tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea; crediti derivanti dall’imposta sul valore aggiunto; ritenute operate e non versate, potendo al massimo dilazionare il relativo pagamento;
  • può prevedere la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché sia assicurato il pagamento del credito in misura non inferiore a quella che si presume realizzabile a seguito di liquidazione del patrimonio; questa valutazione dovrà essere effettuata dagli organismi di composizione della crisi;
  • può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore (o del consumatore) ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti previsti per il curatore fallimentare. Il gestore deve essere nominato dal giudice.

La proposta di accordo (o il piano) è inammissibile quando il debitore (o il consumatore):

  • è assoggettabile a procedure concorsuali (la c.d. fallibilità è già originariamente causa di esclusione dalle procedure di composizione del sovraindebitamento);
  • ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure per la composizione delle crisi da sovra indebitamento (il testo previgente individuava un termine triennale);
  • ha subito per cause a lui imputabili la risoluzione, la revoca e la cessazione dell’omologazione di un precedente accordo;
  • ha fornito una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (in merito si veda peraltro infra l’art. 9, che consente al giudice di concedere un termine di 15 giorni per integrare la documentazione).

Con il nuovo comma 2-bis dell’art. 7 della legge è introdotta una deroga per l’imprenditore agricolo che – nonostante la fallibilità – potrà ugualmente accedere anche alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L’imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, è «colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

L’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento in quanto questa procedura, come disposto dall’art. 1 della legge fallimentare, è riservata agli imprenditori commerciali. Tale esenzione dal fallimento è stata tuttavia limitata dalla progressiva dilatazione della nozione di imprenditore agricolo a seguito della modifica dell’art. 2135 c.c. (soprattutto ad opera del d. lgs n. 228/2001), che ha finito per eliminare, o comunque attenuare fortemente, il confine, mai del tutto certo, tra le categorie dell’imprenditore agricolo e dell’imprenditore commerciale. A tale nuova situazione si è adeguata la giurisprudenza (v. da ultimo, Cass. 10/12/2010, n. 24995), che in presenza di specifici parametri ha ritenuto fallibile l’impresa agricola.

In questo quadro, è intervenuto più recentemente l’art. 23, comma 43, del D.L. n. 98 del 2011, prevedendo - in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia – un possibile accesso degli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter della Legge fallimentare.

Il decreto-legge consente dunque all’imprenditore agricolo – che già può accedere alle procedure di fallimento, nonché all’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis della legge fallimentare) e alla transazione fiscale (ex art. 182-ter della legge fallimentare) – di utilizzare anche la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Contenuto dell’accordo (e del piano) e deposito della proposta

Il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore sono definiti dall’articolo 8 della legge, anch’esso modificato dal decreto-legge.

L’accordo (o il piano) dovrà essere formulato in modo da consentire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante «qualsiasi forma», eventualmente anche attraverso la cessione di crediti futuri. Se i beni e i redditi del debitore non sono tali da garantire tale risultato, egli potrà ricorrere ad uno o più garanti, che dovranno sottoscrivere a loro volta la proposta di accordo e consentire il conferimento, anche parziale, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo medesimo. Nella proposta di accordo il debitore potrà impegnarsi a non indebitarsi ulteriormente mediante credito al consumo, utilizzo di carte di credito, sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. La disposizione prevede inoltre la possibilità di un moratoria di un anno dall'omologazione dell'accordo o piano per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, «salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione».

Il testo previgente del comma 4 prevedeva la possibilità di una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei qualora il piano fosse risultato idoneo ad assicurare il pagamento entro il nuovo termine e la moratoria suddetta non riguardasse il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

L’articolo 9 della legge 3/2012 disciplina il deposito della proposta presso il tribunale del luogo in cui ha la residenza, o la sede, il debitore ovvero presso il tribunale del luogo dove ha la residenza il consumatore. In particolare tanto la proposta di accordo quanto la proposta di piano dovranno altresì essere presentati entro tre giorni dal deposito in tribunale – a cura dell’organismo di composizione della crisi – all’agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) ed agli uffici fiscali (Agenzia delle entrate), nonché ai competenti enti locali. La disposizione precisa che la proposta dovrà contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti (comma 1). Alla proposta dovranno essere allegati (comma 2):

  • l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
  • l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • l’attestazione delle fattibilità del piano;
  • l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Se il debitore svolge un’attività d’impresa, dovrà depositare anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (comma 3). Il consumatore dovrà invece allegare una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore, nonché sulla probabile convenienza (per i creditori) del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

L’articolo 9 prevede che il giudice possa concedere al massimo ulteriori 15 giorni per apportare modifiche e integrazioni alla documentazione (comma 3-ter) e stabilisce la sospensione degli interessi legali al momento del deposito della proposta del debitore o del piano del consumatore, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

L'articolo 2749 c.c. stabilisce l'estensione del privilegio alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione e agli interessi dovuti per l'anno in corso - e per l'anno precedente - alla data del pignoramento. L'articolo 2788 c.c. detta le norme in materia di prelazione per il credito degli interessi, stabilendo che questa ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto nonché per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita. Infine, l'articolo 2855 c.c. reca disposizioni in materia di estensione degli effetti dell'iscrizione.

L'accordo di composizione della crisi per il debitore

La lettera h) inserisce il paragrafo 2 all’interno della sezione dedicata alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tale paragrafo viene rubricato Accordo di composizione della crisi e attiene alla procedura dedicata al debitore (non consumatore). A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla lettere i), l) ed m) dell’art. 18 del decreto-legge, la disciplina dell’accordo risulta la seguente.

Procedimento che segue al deposito della proposta di accordo

L’articolo 10 stabilisce che il giudice - previa verifica dei presupposti di ammissibilità e dell'adempimento delle formalità connesse al deposito - fissa con decreto l'udienza e comunica ai creditori la proposta di accordo unitamente al decreto.

La comunicazione deve avvenire almeno 30 giorni prima del termine previsto per il consenso alla proposta stabilito dall'articolo 11, comma 1. Tale termine è di dieci giorni prima dell'udienza; tra il giorno del deposito della documentazione e l'udienza non devono trascorrere più di 60 giorni.

Il decreto del giudice stabilisce idonee forme di pubblicità della proposta e del decreto stesso. In particolare,

  • se il debitore svolge attività d'impresa, è disposta la pubblicazione degli stessi documenti nel registro delle imprese;
  • se l’accordo prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, dovrà essere prevista anche la trascrizione del decreto.

Inoltre il giudice, mediante il decreto, dovrà stabilire che fino al momento dell'omologazione non è possibili iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi, acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tale sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili. L'accertamento di iniziative o atti in frode ai creditori implica, da parte del giudice, la revoca e l'eventuale cancellazione della trascrizione del decreto che fissa l'udienza. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non autorizzati dal giudice sono inefficaci. Sino al momento dell'omologazione del provvedimento le prescrizioni rimarranno sospese e le decadenze non si verificheranno.

Raggiungimento dell'accordo

L’articolo 11 della legge 3/2012 fissa nel 60% la percentuale di creditori favorevoli necessaria per l'omologazione dell'accordo (nel testo previgente occorreva il 70%).

L'abbassamento della percentuale deve essere comunque messo in relazione al criterio - anche questo inserito dal decreto-legge - secondo il quale non vengono computati ai fini della percentuale stessa quei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca nei confronti dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento. Essi non possono pronunciarsi sulla proposta a meno che non rinuncino al diritto di prelazione. Inoltre non possono pronunciarsi sulla proposta, né sono computati ai fini della determinazione della maggioranza, il coniuge del debitore, parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno al momento della proposta.

Ulteriori modifiche riguardano l'inserimento di un termine temporale specifico entro cui i creditori devono fare pervenire all'organismo di composizione della crisi il proprio consenso, qui determinato in dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice. In mancanza di tale comunicazione si ritiene che i creditori abbiano prestato il proprio consenso alla proposta (silenzio-assenso).

Una volta raggiunto l’accordo, questo perde efficacia nei seguenti casi:

  • mancato pagamento entro novanta giorni dalle scadenze previste alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • presenza di atti diretti a frodare i creditori.

Il giudice provvede d'ufficio; il suo decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile (ovvero con procedimento in camera di consiglio) innanzi al tribunale. Del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il decreto.

Omologazione dell'accordo

L’articolo 12 stabilisce che, ove l'accordo sia stato raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento delle percentuali fissate dall'articolo 11, nonché il testo dell'accordo. Entro dieci giorni al ricevimento della relazione i creditori possono contestare l'accordo; decorso tale termine, l'organismo di composizione invia al giudice la stessa relazione, allegando l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano e le contestazioni ricevute.

Se la prescritta maggioranza è raggiunta - e se le modalità dell’accordo sono ritenute idonee a soddisfare i crediti impignorabili - il giudice procede all'omologazione dell'accordo e ne dispone la pubblicazione. Se il creditore escluso o che non ha aderito, nonché qualsiasi altro interessato, contesta la convenienza dell'accordo, si può procedere all'omologazione qualora il giudice ritenga che il relativo credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria prevista dalla sezione seconda. L’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 (v. sopra). I creditori con causa o titolo posteriore possono aggredire solo i beni del debitore che non costituiscono oggetto del piano. Tali effetti vengono meno in caso di risoluzione o mancato pagamento di crediti impignorabili e, secondo la modifica, di mancato pagamento di tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, di ritenute operate e non versate. L'accertamento del mancato pagamento è richiesta al tribunale che si pronuncia in camera di consiglio.

La sentenza di fallimento a carico del debitore risolve l'accordo; il decreto-legge ha aggiunto che atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo non sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 della legge fallimentare. A seguito della sentenza di fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili.

Il piano del consumatore

La lettera n) inserisce un apposito paragrafo dedicato al "piano del consumatore", costituito dai due nuovi articoli 12-bis e 12-ter che disciplinano, rispettivamente, il procedimento e gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

Il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore è disciplinato dall'articolo 12-bis della legge 3/2012, in base al quale il giudice, ove il piano del consumatore rispetti i requisiti previsti dagli articoli da 7 a 9, fissa con decreto l'udienza, dopo aver verificato l'assenza di atti in frode ai creditori, disponendo la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto almeno 30 giorni prima dell'udienza stessa (non devono trascorrere più di 60 giorni tra il deposito della documentazione ai sensi dell'articolo 9 e il giorno dell'udienza: tale disposizione riprende, quindi, quella prevista per la proposta di accordo di composizione della crisi adattandola al caso del piano del consumatore). Qualora l'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata possa pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso decreto può disporre la loro sospensione fino al momento dell'omologazione.

Il giudice omologa il piano del consumatore sulla base di criteri già previsti dall'articolo 10; inoltre il giudice deve verificare:

  • che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poter fare fronte alle stesse;
  • che il consumatore non abbia determinato colposamente il sovraindebitamento, anche con ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

I commi 4-7 del nuovo articolo per lo più adattano al caso del piano del consumatore quanto previsto ai precedenti articoli in tema di contestazione della convenienza del piano, omologazione in caso di contestazione, applicabilità degli articolo 737 c.p.c., termini temporali per l'omologazione (entro sei mesi dalla proposta), equiparabilità dell'omologazione al pignoramento.

Quanto agli effetti dell'omologazione, l'articolo 12-ter prevede, tra l'altro, la non esecutività di azioni esecutive individuali da parte di creditori con causa o titolo anteriori, l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori al momento della pubblicità del piano, le cause di cessazione degli effetti del piano, la richiesta al tribunale dell'accertamento del mancato pagamento. Si segnala che ai sensi del comma 3, l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, disposizione questa corrispondente a quella contenuta nel comma 3 dell'articolo 11.

L'esecuzione e la cessazione degli effetti dell'accordo e del piano

La lettera o) inserisce nel capo II della legge il paragrafo 4, composto dagli articoli da 13 a 14-bis, che disciplina in modo unitario l’esecuzione e la cessazione degli effetti tanto dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, quanto del piano del consumatore. A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalle lettere p), q) ed r), la disciplina del paragrafo è la seguente.

L'esecuzione dell'accordo o del piano

L’articolo 13 disciplina l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore, sostanzialmente estendendo quanto già previsto per l’accordo del debitore anche al piano.

Nell’ipotesi in cui sia necessario procedere alla cessione di beni già sottoposti a pignoramento - ovvero se l'accordo o il piano del consumatore lo prevedono - l’organismo di composizione della crisi deve procedere alla nomina di un liquidatore. Spetta all'organo di composizione della crisi risolvere le difficoltà che eventualmente si verifichino nel corso dell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'adempimento di quanto in esso previsto. Il giudice investito della procedura decide in ordine alle contestazioni relative alla violazione di diritti soggettivi, nonché sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi. Il giudice autorizza lo svincolo delle somme, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e di ogni altro vincolo, sentito il liquidatore e previa verifica di conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo o del piano sono nulli. La disposizione aggiunge:

  • la cancellazione della trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1, e 12-bis, comma 3, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità;
  • la possibilità da parte del giudice di sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi;
  • i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del piano;
  • ai sensi del comma 4-bis, i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore o al consumatore, è consentita una modifica della proposta. Si applicano i paragrafi 2 e 3 della Sezione I.

La cessazione degli effetti

La cessazione degli effetti dei due procedimenti è disciplinata da due distinti articoli, l’art. 14, relativo al solo accordo di composizione della crisi per il debitore, e l’art. 14-bis, relativo alla cessazione degli effetti del piano del consumatore.

L’articolo 14 è relativo all’impugnazione e risoluzione dell'accordo di composizione della crisi per il debitore.

L’ipotesi di annullamento dell’accordo è disciplinata dal comma 1: il tribunale agisce in tal senso, su istanza di qualsiasi creditore, nell’ipotesi in cui sia stato dolosamente "o con colpa grave", aumentato o diminuito il passivo, ovvero sia stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero siano simulate dolosamente attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dall'ultimo adempimento previsto.

La risoluzione dell’accordo può aversi invece, previo ricorso di un creditore al tribunale, nelle seguenti ipotesi:

  • il proponente non adempie (la modifica ha espunto qui il termine "regolarmente") agli obblighi derivanti dall'accordo;
  • le garanzie promesse non vengono costituite;
  • l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Il ricorso per la risoluzione deve essere presentato entro sei mesi dalla scoperta o entro il termine perentorio di un anno dalla data dell’ultimo adempimento previsto dall’accordo. La risoluzione non pregiudica comunque diritti acquisiti da terzi in buona fede.

L’articolo 14-bis disciplina la revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

La disposizione chiarisce che i presupposti per la revoca dell’omologazione sono quelli indicati dall’articolo 11, comma 5, della legge n. 3/2012 (v. sopra). A ciò si aggiunge che, in presenza di ulteriori ipotesi tassative, il tribunale, su istanza di ogni creditore ed in contraddittorio con il consumatore, deve dichiarare la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano. Ciò avviene in questi casi:

  • è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero sono state dolosamente simulate attività inesistenti. In questi casi il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e comunque entro due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano;
  • si sono avuti irregolare adempimento delle obbligazioni, mancata costituzione delle garanzie promesse e/o impossibile esecuzione del piano anche per ragioni non imputabili al consumatore. In questi casi il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede e il procedimento è camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. «in quanto compatibili», affidato al tribunale.

La liquidazione del patrimonio

La lettera s) introduce nel Capo II della legge 3/2012 la Sezione II, composta dagli articoli da 14-ter a 14-terdecies, dedicata alla liquidazione del patrimonio. Si tratta del procedimento da attivare in alternativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso l’accordo o il piano e che dunque si può applicare tanto al debitore quanto al consumatore.

L’articolo 14-ter, rubricato (Liquidazione dei beni), stabilisce che il debitore, quando versa in una situazione di sovraindebitamento, non è soggetto ad una procedura concorsuale diversa da quella disciplinata dalla legge n. 3/2012 e non ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi, può formulare una proposta alternativa avanzando domanda di liquidazione di tutti i propri beni (comma 1). La domanda è proposta al tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore e deve essere corredata dalla documentazione già prevista per la proposta di accordo dall’art. 9, commi 2 e 3, nonché di una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che specifichi lo stato patrimoniale, le cause dell’indebitamento, le ragioni dell’incapacità per il debitore di far fronte alle obbligazioni, l’esistenza di eventuali atti già impugnati dai debitori giungendo infine a formulare un giudizio sulla completezza e l’attendibilità della documentazione fornita a corredo della domanda. L’organismo di composizione della crisi cui viene richiesta la relazione deve tempestivamente (entro 3 giorni) darne notizia all’agente della riscossione (Equitalia s.p.a.) ed agli uffici fiscali (Agenzia delle entrate), nonché ai competenti enti locali (comma 4).

In base al comma 5 la domanda è inammissibile se la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale del debitore. Il comma 6 indica, infine, una serie di cespiti che non sono compresi nella liquidazione, ovvero:

  • i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
  • i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
  • i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Si ricorda che l’articolo 170 del codice civile dispone che «L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

  • le cose impignorabili per legge.

Il comma 7 stabilisce la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali al deposito della domanda, fino alla chiusura della liquidazione. Tale disposizione ricalca quella del comma aggiuntivo 3-quater dell'articolo 9.

L’articolo 14-quater prevede la possibilità di convertire la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di liquidazione del patrimonio del debitore (anche consumatore). La conversione è disposta con decreto del giudice (v. infra art. 14-quinquies) su istanza del debitore o di uno dei creditori, nei seguenti casi:

  • annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a);
  • mancata esecuzione dei pagamenti secondo il piano o presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (articolo 11, comma 5);
  • casi previsti dall'articolo 14-bis, comma 1 (in tale norma è richiamato l'articolo 11, comma 5, con riferimento al piano del consumatore);
  • quando il proponente non adempie agli obblighi previsti dal piano ovvero se le garanzie promesse non vengono costituite ovvero l'esecuzione del piano diviene irrealizzabile quando ciò sia imputabile a cause imputabili al debitore (dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a)).

L’articolo 14-quinquies  prevede l’apertura della liquidazione, che deve essere dichiarata dal giudice con decreto, dopo aver verificato l’assenza di atti in frode al creditore nell’ultimo quinquennio (comma 1). Nello stesso atto il giudice:

  • nomina un liquidatore (con i requisiti richiesti al curatore fallimentare);
  • congela, fino a quando il provvedimento di omologazione non sia definitivo, ogni azione esecutiva, sequestro conservativo, acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  • ordina di dare pubblicità alla procedura;
  • dispone di procedere alle trascrizioni riguardanti i beni immobili e mobili registrati;
  • ordina la consegna o il rilascio di beni che fanno parte del patrimonio da liquidare (salvo, per gravi motivi, che il debitore sia autorizzato ad un utilizzo di parte di essi);
  • fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lett. b).

Il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (comma 3). Il comma 4 stabilisce che la procedura rimane aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, nei quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di quanto previsto dall'articolo 14-undecies (dedicato a "Beni e crediti sopravvenuti, vedi oltre).

L’articolo 14-sexies delinea i compiti del liquidatore in sede di inventario dei beni. Dopo la verifica dell’elenco dei creditori e dell’attendibilità della documentazione ricevuta, il liquidatore dovrà formare l'inventario dei beni e dei crediti da liquidare e comunicare ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, sui beni mobili o immobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

  • la possibilità di partecipare alla liquidazione tramite una domanda di partecipazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata (il cui contenuto è precisato dal successivo articolo 14-septies);
  • la data ultima di presentazione delle domande
  • la data entro la quale saranno comunicati - al debitore e ai creditori - lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

L’articolo 14-septies riguarda il contenuto della domanda di partecipazione alla liquidazione, proposta a mezzo ricorso. La disposizione richiede che nell’atto siano indicati (comma 1):

  • le generalità del creditore;
  • la somma che si reclama nella liquidazione o beni di cui si chiede la restituzione o che si rivendica;
  • la breve esposizione delle ragioni della domanda;
  • la presenza di eventuali titoli di prelazione;
  • i riferimenti di fax, posta elettronica certificata o domicilio.

Il ricorso deve contenere anche i documenti che giustificano i diritti fatti valere (comma 2).

L’articolo 14-octies stabilisce che, ricevute le domande, il liquidatore redige un progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati assegnandogli un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni (comma 1). Nei successivi 15 giorni, in assenza di osservazioni, lo stato passivo è approvato e comunicato alle parti (comma 2); in caso contrario, se il liquidatore ritiene le osservazioni fondate, predispone un nuovo progetto di passivo, ricomunicandolo alle parti (comma 3). Se vengono mosse al liquidatore contestazioni insuperabili, questi trasmette gli atti al giudice che provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applicano le disposizioni sul rito in camera di consiglio.

L’articolo 14-novies dispone che il liquidatore debba, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, elaborare un programma di liquidazione, comunicarlo a debitore, creditori e giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura (comma 1). Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni liquidabili e la liquidazione avverrà in conformità al programma e senza ulteriori autorizzazioni (potrà però il giudice, in presenza di gravi motivi, disporne la sospensione con decreto motivato). In particolare, la disposizione specifica che (comma 2):

  • il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione;
  • le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti. In merito il comma 4 aggiunge che occorre far riferimento all’art. 107 della legge fallimentare;

Si tratta della disposizione del RD 267/1942 che – contenendo una formulazione identica a quella del decreto-legge – rinvia poi ad un regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi per la fase liquidatoria, nonché dei mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

  • il liquidatore deve assicurare, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Spetta al giudice disporre lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione di ogni vincolo sui beni (trascrizione di pignoramenti, diritti d prelazione, ecc.) e la cessazione di ogni pubblicità disposta (comma 3). Il comma 4 richiama il regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, sesto comma (rectius: settimo) della legge fallimentare con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita. Il comma 5 stabilisce che il decreto di chiusura del procedimento debba essere emanato al completamento del programma e comunque non prima di quattro anni dal deposito della domanda.

L’articolo 14-decies dispone che il liquidatore possa esercitare ogni azione prevista dalla legge volta a rendere disponibili i beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione dei beni oggetto della liquidazione. Il liquidatore può altresì promuovere le azioni volte al recupero dei crediti inseriti nella liquidazione.

L’articolo 14-undecies esclude dall’ambito della liquidazione i beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione, mentre il successivo articolo 14-duodecies esclude dalla procedura i creditori con causa o titolo posteriore alla data di esecuzione della pubblicità della domanda di liquidazione.

L'esdebitazione

L'articolo 14-terdecies disciplina l’esdebitazione.

Si ricorda che l’istituto è disciplinato in via generale dagli articoli da 142 a 145 della legge fallimentare (RD. n. 267 del 1942), in forza dei quali il fallito persona fisica viene ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a determinate condizioni. L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali (art. 142).

Il debitore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti a condizione che (comma 1):

  • il debitore abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
  • il debitore non abbia in nessun modo ritardato l'espletamento della procedura;
  • il debitore non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda;
  • il debitore non sia stato condannato definitivamente per uno dei reati previsti dall’art. 16 (vedi infra);
  • il debitore abbia svolto nei quattro anni successivi al deposito della domanda (vedi art. 14-undecies) un'attività produttiva e non aver rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo
  • il debitore abbia soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Sono poi indicate (comma 2) due cause di esclusione dell’esdebitazione:

a) nella procedura di liquidazione del patrimonio, il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al debito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;

b) il debitore nei cinque anni precedenti o nel corso delle medesime procedure ha compiuto atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri.

Sono quindi indicate (comma 3) le ipotesi in cui non opera l’esdebitazione:

  • per debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  • per debiti da risarcimento danni per illecito extracontrattuale oltre che per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  • per debiti fiscali accertati successivamente all’apertura delle procedure, anche se aventi causa anteriore.

Dopo avere verificato le condizioni e la cause di esclusione, il giudice (comma 4) dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non soddisfatti integralmente possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 c.p.c. davanti al tribunale, in composizione collegiale (del quale non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto).

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che (comma 5):

  • è stato concesso nonostante il debitore nei cinque anni precedenti o nel corso delle procedure abbia compiuto atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri;
  • è stato dolosamente o con colpa grave modificato il passivo oppure sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo oppure simulate attività inesistenti.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti c.p.c. (disposizioni comuni sui procedimenti in camera di consiglio).

Le disposizioni comuni su organismi di composizione della crisi e sanzioni

La lettera t) sostituisce gli articoli da 15 a 20 della legge n. 3 con due soli articoli (l’art. 15, sugli organismi di composizione delle crisi, e l’art. 16, contenente l’apparato sanzionatorio) inseriti nell’ambito di una nuova Sezione III dedicata alle Disposizioni comuni.

Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

L’articolo 15 disciplina istituzione e funzioni degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, inserendo in un’unica disposizione quanto originariamente previsto dagli articoli 15, 17 e 20 della legge.

Per quanto riguarda i soggetti che possono svolgere la funzione, si tratta  esclusivamente di enti pubblici. L'iscrizione nel registro avviene di diritto, a semplice domanda, per gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio; il segretario sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 328/2000; gli ordini territoriali degli avvocati; gli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili; gli ordini territoriali dei notai (comma 1).

In ordine alla regolamentazione degli organismi, il decreto-legge rinvia a un regolamento del Ministro della giustizia (aggiungendo però il concerto con i ministri dello sviluppo economico e dell’economia), che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Quanto alle funzioni, l’organismo di composizione della crisi deve fornire un ausilio al debitore e al consumatore in stato di sovraindebitamento nella proposizione ai creditori dell'accordo di ristrutturazione o del piano. In particolare, oltre ai compiti indicati dagli articoli 11, 12 e 13 della legge n. 3/2012 (comunicare il piano ai creditori e ricevere il loro eventuale consenso; trasmettere al giudice la relazione al fine dell’omologazione; intervenire in sede di esecuzione, proponendo il liquidatore e vigilando sull’esatto adempimento del piano), l’organismo deve:

  • verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati;
  • attestare la fattibilità del piano;
  • trasmettere al giudice la relazione sui consensi espressi;
  • eseguire la pubblicità della proposta e dell'accordo;
  • effettuare le comunicazioni disposte dal giudice;
  • eventualmente svolgere anche le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione.

Per lo svolgimento delle funzioni l’organismo può – previa autorizzazione del giudice e nel rispetto del Codice della privacy – accedere ad una serie di rilevanti banche dati pubbliche (anagrafe tributaria; sistemi di informazioni creditizie; centrali rischi; archivio centrale informatizzato delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti). I dati acquisiti potranno essere conservati esclusivamente per i tempi richiesti dalla procedura dovendo essere poi distrutti.

L’articolo 20 della legge contiene una disposizione transitoria in base alla quale, in attesa che vengano costituiti gli organismi di composizione della crisi, i compiti e le funzioni a essi attribuiti possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge fallimentare e quindi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero da un notaio. Il professionista è nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del ministro della giustizia sono stabilite le tariffe applicabili. La disposizione transitoria può essere applicata fintanto che il Ministro della giustizia non stabilisce, con proprio decreto, la data a decorrere dalla quale le funzioni degli organismi di composizione possono essere svolte esclusivamente dagli enti pubblici indicati all’art. 15.

L’articolo 16 disciplina le sanzioni, con formulazione analoga a quella dell'originario articolo 19. La disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che

  • per accedere alle procedure aumenta o diminuisce il passivo oppure sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo oppure dolosamente simula attività inesistenti; secondo la modifica del decreto-legge tale fattispecie è da riferirsi alla sola sezione prima;
  • per accedere alle medesime procedure, produce documentazione contraffatta o alterata ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile; secondo la modifica del decreto-legge tale fattispecie è da riferirsi ad entrambe le sezioni;
  • omette l'indicazione di beni nell'inventario (tale previsione è inserita dal decreto legge);
  • effettua pagamenti in violazione del piano o dell'accordo;
  • dopo il deposito della proposta, e per tutta la durata della procedura, aggrava la propria posizione debitoria;
  • intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.

Per i componenti dell’organismo di composizione della crisi è prevista la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro nei seguenti casi:

  • false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo;
  • false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
  • false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano;
  • danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del proprio ufficio.

Rispetto alla disciplina originaria il decreto-legge, inoltre:

  • inserisce il professionista di cui all'articolo 15, comma 9 (che svolge le funzioni degli organismi di composizione della crisi), tra coloro che possono rendere false attestazioni (comma 2) o arrecare danno ai creditori (comma 3);
  • punisce con la reclusione da uno a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il liquidatore e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in atti delle procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati.
La novella alla legge fallimentare

L'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 179/2012 novella l’art. 217-bis della legge fallimentare (R.d. 267/1942), relativo alle esenzioni dai reati di bancarotta.

La nuova disposizione specifica che i delitti di bancarotta non ricorrono in caso di pagamenti e operazioni compiuti, tra l’altro, in esecuzione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.