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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)

La legge di stabilità 2013 (’articolo 1, commi 491-500) ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie applicabile al trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi nonché di derivati di tali strumenti.

 In primo luogo, si prevede che a decorrere dal 1° marzo 2013,il trasferimento della proprietà di:

  • azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (i quali non siano utili a conferire diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi dell’articolo 2346 del codice civile) emessi da società residenti nel territorio italiano;
  • titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (al fine di minimizzare gli incentivi alla delocalizzazione dell'industria finanziaria);
  • azioni a seguito della conversione di obbligazioni;

 è assoggettato ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. Per il solo anno 2013 l’imposta è fissata nella misura dello 0,22 per cento.

 Per quanto concerne la base imponibile, rappresentata dal valore della transazione, si stabilisce che il tributo si applichi sulla posizione netta dovuta al regolamento giornaliero delle operazioni (come già avviene Francia), in maniera tale da ridurre l’impatto negativo sugli scambi e sulla liquidità.

 Viene invece ridotta alla metà, ovvero allo 0,10 per cento (0,12 per il 2013), l’imposta sui trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Si ricorda che per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione la disposizione intende i mercati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La differenziazione delle aliquote in funzione del grado di regolamentazione del mercato in cui avviene lo scambio è volta a canalizzare le operazioni da mercati over the counter verso forme di mercato più trasparenti, integre e sicure, in tal modo migliorando il contenuto informativo dei prezzi e l'efficienza allocativa delle risorse.

 Sono escluse dall'imposta:

  • il trasferimento di proprietà per successione o donazione;
  • le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari;
  • le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione;
  • le operazioni di acquisizione temporanea di titoli a fini di finanziamento, consistenti in concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri strumenti finanziari, ovvero vendita con patto di riacquisto o acquisto con patto di rivendita, o anche operazioni buy-sell back o sell-buy back.

 Sono altresì esclusi i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre, dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro. Tale misura è volta ad evitare di penalizzare i titoli meno liquidi e le PMI.

Con il D.M. 21 febbario 2013 sono state previste le norme attuative dell'imposta sulle transazioni finanziarie. Al decreto ministeriale, in particolare, è allegato l'elenco degli emittenti italiani con capitalizzazione attualmente inferiore alla predetta soglia di 500 milioni di euro. Resta escluso dall'applicazione il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile. Responsabili del versamento della Tobin tax sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento che intervengono nell'esecuzione delle operazioni, ovvero i notai. Quando, però, intervengono nell'esecuzione dell'operazione soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, tali soggetti sono considerati a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione. L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto 21 febbraio 2013 ha individuato, con provvedimento direttoriale del 1° marzo 2013, le nazioni con le quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero crediti in materia di transazioni finanziarie.

 A decorrere dal1° luglio 2013,inoltre,sono soggette ad imposta in misura fissa - determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto (secondo la tabella 3 allegata alla legge di stabilità) - le operazioni su strumenti finanziari derivati e le operazioni sui valori mobiliari, con un prelievo massimo di 200 euro.

Tra i primi la norma include quelliche abbiano come sottostante azioni o altri titoli partecipativi, o quelli il cui valore dipenda da uno o più dei medesimi strumenti finanziari; tra i secondi, quelli che permettano di acquisire o vendere tali strumenti finanziari o quelli che comportino un loro regolamento in contanti, inclusi warrants, covered warrants e certificates.

 L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni prevedano come modalità di regolamento la consegna del sottostante, ovvero delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà sarà soggetto alla maggiore imposta prevista per tali tipologie.

Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta è ridotta a un quinto, e può essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto), tenendo conto del valore medio di quest’ultimo nel trimestre precedente.

 Per quanto concerne la procedura di versamento delle imposte, nel caso di trasferimenti di azioni e altri titoli partecipativi, queste sono dovute dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; nel caso di operazioni relative a strumenti finanziari derivati l’imposta è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti.

Il soggetto passivo è però diverso dal soggetto tenuto al versamento, in quanto il tributo viene versato dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti, che possono nominare un rappresentante fiscale. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Nel caso in cui la transazione si realizza senza terzi soggetti, l'imposta è versata dal contribuente e tale adempimento deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del perfezionamento dell’operazione.

 Sono esclusi dalla tassazione, in primo luogo, i soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni (controparti centrali).

Sono inoltre esenti le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Sono altresì esenti le transazioni e le operazioni svolte a supporto degli scambi (market making), quelle volte a favorire la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di controllo, le forme di previdenza obbligatoria e complementare, nonché le transazioni e le operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili.

 A partire dal 1° luglio 2013 si applica inoltre un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni, ad altri strumenti partecipativi e derivati su equity, con l’intento di limitare l’operatività degli high frequency traders, considerati fattore di instabilità.

Ai sensi della norma, si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo.

 L'imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini e si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati, che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con decreto ministeriale. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

 Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte suddette, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.