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Statuto delle imprese

La legge 180/2011 ha definito lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (nel seguito indicate con l’acronimo MPMI), recependo le indicazioni contenute nelloSmall Business Act adottato a livello comunitario e attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010, che individua le proposte di intervento in relazione ai dieci principi informatori del documento.

Tra le finalità è previsto: il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle MPMI; e, infine, l’adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI.

Tra i principi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra l’altro: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la semplificazione burocratica; la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; il diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; e, infine, misure di semplificazione amministrativa. Tali principi sono volti prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale, operando interventi di tipo perequativo per le aree sottoutilizzate, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’UE. Si enuncia anche il principio della libertà di associazione tra imprese.

Viene attribuita la legittimazione ad agire alle associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio o nel CNEL, sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.

Sono poi disciplinati i rapporti tra imprese e istituzioni, in un’ottica di semplificazione e trasparenza.

Il Governo è stato delegato ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché norme finalizzate a:

  • eliminare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
  • al riordino degli incentivi alle imprese;
  • alla loro internazionalizzazione.

I principi alla base della delega sono i seguenti:

  • contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
  •  fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamentiilleciti messi in atto da grandiimprese.

Si dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscano le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali, e vengono modificate alcune soglie in materia di contratti pubblici.

Si interviene, quindi a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l’accesso agli incentivi da parte delle MPMI, nonché a favorire l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici.

Viene costituito un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi (COSL) per:
ridurre l’impatto ambientale;
valorizzare la qualità e l’innovazione dei prodotti;
incentivare la chiusura delle unità produttive meno efficienti; finanziare le spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese del settore.

Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, e il suo statuto è sottoposto all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, che vigila sul consorzio.

Il provvedimento reca varie disposizioni sulle politiche pubbliche riguardanti le MPMI.
Sono previste diverse misure per favorire la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione.
In particolare, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, deve adottare un piano strategico di interventi.
Viene poi istituito il Garante per le MPMI, con la finalità, fra l’altro, di monitorare l’impatto dell’attività normativa, anche del Governo e delle regioni, e dei provvedimenti amministrativi sulle MPMI, prevedendo un interscambio tra il Garante e gli enti e le istituzioni interessate, fra cui, principalmente, Parlamento, Governo ed enti territoriali.

Si prevede, quindi, l’emanazione di una “Legge annuale per le MPMI”, al fine di attuare lo Small Business Act.
Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le MPMI.
Al disegno di legge dovrà essere allegata, oltre a quelle previste dalle disposizioni vigenti, una relazione sullo: stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello Small Business Act; sull’attuazione degli interventi programmati; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPMI, al fine di garantire l’equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

Il provvedimento, infine, stabilisce che le regioni promuovano la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell’attività d’impresa.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 192/2012 in materia di “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”.

Il decreto, in particolare, dispone, per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

  • che per il pagamenti vige il termine ordinario di trenta giorni, derogabile nell'ambito delle transazioni tra imprese con propria pattuizione, che, per termini superiori a sessanta giorni, dovrà però essere espressa;
  • se il debitore è una pubbica amministrazione, il prolungamento del temine di pagamento oltre i trenta giorni deve sempre risultare espressamente ed, in ogni caso, non può superare i sessanta giorni;
  • che gli interessi moratori sono determinati nella misura di quelli legali di mora, con possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra imprese, di concordare tassi di interesse diversi, salvo che gli stessi risultino gravemente iniqui nei confronti del creditore. Sono considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione degli interessi moratori ovvero che escludono il risarcimento dei costi di recupero del credito;
  • che gli interessi legali moratori, finora stabiliti al 7 per cento in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento, aumentino all'8 per cento.

Si ricorda che in materia di ritardo dei pagamenti tra imprese, la X Commissione della Camera dei deputati ha esaminato la proposta di legge 3970 e abb. "Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la cessione dei crediti delle imprese". L’esame in Commissione è iniziato il 15 febbraio 2011, Durante l’iter è stato proposto un testo unificato. Parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono state inserite nel decreto legislativo 192/2012, prima richiamato.

Sulla G.U. del 4 febbraio 2013 è stato pubblicato il DPCM 252/2012, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 dello Statuto delle imprese (Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati dallo Statuto delle imprese).

Dossier pubblicati

Statuto delle imprese - A.C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B - Elementi per l'esame in Assemblea