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Temi dell'attività Parlamentare

Grandi imprese in crisi

Il Governo è intervenuto sulla disciplina relativa all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con il decreto-legge 134/2008, noto anche come “decreto Alitalia”.

Con il provvedimento in esame, è stato esteso l’ambito di applicazione del decreto-legge 347/2003 (“legge Marzano”) - che già disciplinava la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente - anche alle imprese che intendono avvalersi, piuttosto che delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Il “decreto Alitalia” ha anche individuato una specifica disciplina dell’amministrazione straordinaria per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri oppure il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto:

  • accordano l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi operanti nei servizi pubblici essenziali;
  • nominano il Commissario straordinario;
  • possono prescrivere specifiche attività per il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento.

Le finalità conservative dell’azienda possono essere realizzate attraverso la cessione dei complessi aziendali. Il Commissario straordinario individua l'acquirente mediante trattativa privata tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio nel medio periodo e la rapidità dell'intervento, e fissa il prezzo di cessione ad un valore non inferiore a quello di mercato.

Il decreto ha previsto inoltre misure per la tutela dei lavoratori, estendendo la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, e benefici per i piccoli azionisti o gli obbligazionisti di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. Infine, per garantire la continuità aziendale di Alitalia, sono state introdotte limitazioni alla responsabilità degli amministratori, dei componenti del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è intervenuto anche il decreto-legge 185/2008, (A.C. 1972). Il decreto ha integrato la “legge Prodi-bis” (decreto legislativo 270/1999) in merito alle operazioni di cessione previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell’impresa.

Il decreto-legge 70/2011 ( A.C. 4357) ha introdotto all'articolo 8 nuove norme in materia di amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi. Più in particolare è previsto un obbligo per i commissari liquidatori di chiudere le procedure di amministrazione straordinaria aperte da oltre 10 anni quando non siano state individuate offerte di concordato da proporre ai creditori entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’invito. Inoltre è introdotto il principio della responsabilità solidale dell’impresa cedente rispetto ai debiti maturati dall’impresa cessionaria.

Il decreto-legge 83/2012 ( A.C.5312) ha introdotto all’articolo 27 un nuovo strumento chiamato Progetto di riconversione e riqualificazione industriale.
In particolare è stato previsto che in caso di situazioni di crisi industriali complesse possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

 Le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino:

  • la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull’indotto;
  • la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Qualora la crisi è passibile di risoluzione con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell’ambito oggettivo delle disposizioni in esame.

Il procedimento ai fini del riconoscimento di tale crisi è caratterizzato da un elemento formale: l'istanza di riconoscimento della regione interessata.

   I Progetti debbono promuovere:

  1. investimenti produttivi, anche di carattere innovativo;
  2. la riqualificazione delle aree interessate;
  3. la formazione del capitale umano;
  4. la riconversione delle aree industriali dismesse;
  5. il recupero ambientale;
  6. l’efficientamento energetico;
  7. la realizzazione di infrastrutture funzionali agli interventi.
Sotto il profilo del finanziamento è previsto:
  •  il cofinanziamento regionale;
  • l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto per cui ricorrano i presupposti;
  • il contributo in conto interessi di cui all’art. 7 D.L. 120/1989, che viene reso applicabile a tutto il territorio nazionale;
  • il Fondo per la crescita sostenibile .

 

E' stato, inoltre, previsto che il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 del D.L. n. 120/1989, venga applicato esclusivamente per i progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

Si ricorda in proposito che il D.L. 120/1989, ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia e quindi nell'Agenzia succedutale) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Tale Piano fu successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalle competenti sedi comunitarie e con la nota di autorizzazione del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 la Commissione europea comunicò altresì di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo previsto dalla normativa del 1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove si verificassero crisi settoriali localizzate. Ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal decreto legge 120/1989, riconducibili all'autorizzazione comunitaria predetta, sono state poi approvate dalle successive leggi finanziarie.

Il D.M. 3 dicembre 2007, n. 747 ha previsto che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 120/1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione europea, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013

 

 Possano essere attivati accordi di programma al fine dell’adozione dei Progetti in esame, al fine di disciplinare:

  • gli interventi agevolativi;
  • l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati;
  • le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

Tutte le opere e gli impianti richiamati all’interno dei Progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

 

 A supporto all’attuazione del progetto, è prevista la costituzione di apposite conferenze di servizi.

 

Viene, inoltre, prevista l’applicazione del finanziamento agevolato di cui al D.L. 120/1989 su tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria stabilite per i singoli territori.

 

Il D.M. 3 dicembre 2007, n. 747 prevede che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 120/1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione europea, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.


  Il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti e si prevede una convenzione per disciplinarne le attività, i cui oneri sono posti a carico dell’istituendo Fondo per la crescita sostenibile.

 

Le modalità di attuazione dei progetti sono definite dal Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, , impartendo direttive all'Agenzia e prescrivendo la priorità di accesso agli strumenti agevolativi di competenza del Ministero stesso .

 

Il decreto-legge 129/2012 (A.C. 5423.) , all'articolo 2, ha riconosciuto l’area industriale di Taranto  quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione dell’articolo 27 sopra citato.

La Camera ha esaminato il disegno di legge A.C. 1741, che delega il Governo (oltre che a modificare la disciplina dei reati fallimentari) a riformare organicamente la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, attualmente recata dal decreto legislativo 270/1999 e dal decreto-legge 347/2003, al fine di armonizzarne le disposizioni e di semplificarne le procedure. Tale riforma era quindi volta a semplificare il quadro normativo, unificando le differenti discipline sull’amministrazione straordinaria previste dal D.Lgs. 270/1999 e dal D.L. 347/2003. Attualmente, infatti, il fenomeno della gestione delle crisi aziendali delle grandi imprese risulta disciplinato da un doppio "binario" normativo, di cui ai provvedimenti su menzionati, il cui discrimen applicativo dipende dalla presenza o meno di determinati requisiti per l’ammissione alla procedura. Il provvedimento, assegnato in sede referente alle Commissioni II Giustizia e X Attività produttive, non ha completato l'iter previsto.

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