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Temi dell'attività Parlamentare

Commercio dei prodotti di pelle, cuoio e pelliccia

Sulla G.U. n. 25 del 30 gennaio 2013 è stata pubblicata la legge 8/2013 recante nuove regole per la definizione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di cuoio, pelle e pelliccia, approvata definitivamente in sede legislativa dalla X Commissione Attività produttive della Camera nella seduta del 19 dicembre 2012.

La lavorazione dei prodotti di cuoio, pelle e pellccia è stata fino ad oggi regolata dalla legge 16 dicembre 1966, n.1112; al fine di meglio tutelare la qualità delle produzioni italiane, il Parlamento ha riscritto le regole relative alla commercializzaizone di tali prodotti, prevedendo, in particolare che:

  • i termini cuoio e pelle possono essere utilizzati nella commercializzazione dei relativi prodotti solo nel caso in cui eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore ugule o inferiore a 0,15 millimetri e che le caratteristiche richieste (incluse quelle già previste, riferite al fatto che si deve trattare di prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie animali sottoposte a trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura delle fibre e che gli stessi possono essere con o senza pelo) devono essere possedute anche nel caso in cui i medesimi termini cuoio e pelle siano tradotti in una lingua diversa da quella italiana (requisito valevole anche per la pelliccia). Ciò anche nel caso in cui gli stessi siano utilizzati come aggettivi, sostantivi, inseriti come prefissi o suffissi in altre parole;
  • le imprese specializzate nella lavorazione di tali prodotti sono soggette alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, secondo modelli di organizzazione, gestione e lavorazione certificati da enti terzi;  
  •  le associazioni di produttori possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti;
  • è fatto divieto di commercializzare prodotti che non abbiano le caratteristiche indicate dalla legge e sopra richiamate;
  • per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia", l'etichetta deve indicare lo Stato di provenienza;
  • in caso di violazione delle disposizioni, è prevista una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 50.000 euro.
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