- Depenalizzazione
- Detenzione domiciliare e messa alla prova
- DL 211/2011 - Sovraffollamento carcerario
- Il nuovo Piano carceri
- Legge 62/2011 - Detenute madri
La legge 199/2010 si inserisce nel quadro della politica di deflazione carceraria annunciata dal Governo Berlusconi in occasione dell’adozione del Piano carceri del gennaio 2010. Il provvedimento costituisce attuazione del terzo dei quattro pilastri dello stesso Piano, quello relativo ad interventi di miglioramento normativo.
Il testo consta di 5 articoli. L’articolo 1 introduce la possibilità di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza la pena detentiva non superiore a 18 mesi (l'iniziale limite di un anno è stato così aumentato dal DL 211 del 2011), anche residua di pena maggiore (comma 1). L'istituto non opera a regime ma ha natura di misura temporanea applicabile fino alla completa attuazione del Piano carceri, nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
La decisione sull’esecuzione domiciliare della pena detentiva breve è attribuita alla competenza del magistrato di sorveglianza; il rinvio al procedimento in materia di liberazione anticipata di cui all’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario (insieme con la riduzione del termine per decidere da 15 a 5 giorni) prefigura un iter dell’istanza particolarmente snello (comma 5).
Il comma 2 prevede precise condizioni ostative alla concessione del beneficio. L'esecuzione domiciliare non è, infatti, applicabile:
Per quanto riguarda la procedura per l’applicazione del beneficio (commi 3 e 4):
Sia la richiesta del P.M., nel primo caso, sia la relazione della direzione dell’istituto penitenziario, nel secondo caso, devono essere corredate di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio e, nel caso in cui il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, della documentazione prevista per l’affidamento in prova dall’articolo 94 del T.U. stupefacenti (certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato).
Il comma 6 prevede la trasmissione di copia del provvedimento al P.M. e all’Ufficio locale dell’esecuzione penale esterna; a quest’ultimo spetta anche il compito, oltre che di segnalare eventi rilevanti per l’esecuzione della pena, anche di trasmettere una relazione trimestrale e conclusiva.
Il comma 7 detta una disposizione specifica riferita esclusivamente al caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto o che intenda sottoporsi ad un programma di recupero: in tal caso, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del T.U. stupefacenti. Con decreto interministeriale è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale, e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 8, modificato dalla Commissione, prevede in relazione al nuovo istituto, l’applicazione di una serie di disposizioni dell’ordinamento penitenziario e delle corrispondenti norme contenute nel relativo regolamento di attuazione (DPR 230/2000). Tali disposizioni sono applicabili nei limiti della compatibilità e con la precisazione che alcune funzioni esercitate dal tribunale di sorveglianza sono svolte dal magistrato di sorveglianza.
L’articolo 2 dellaa legge 199/2010 inasprisce il regime sanzionatorio per la fattispecie semplice e per quelle aggravate di evasione; tale reato, in virtù del rinvio alla disciplina della detenzione domiciliare, è applicabile anche nel caso di allontanamento dall’abitazione o dal luogo presso il quale sia in atto l’esecuzione domiciliare della pena ai sensi del precedente articolo 1.
L’articolo 3 prevede una nuova circostanza aggravante comune consistente nel fatto che il soggetto ha commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione. La disposizione ha portata generale, essendo destinata a trovare applicazione, oltre che per il nuovo istituto dell’esecuzione domiciliare delle pene introdotto dall’articolo 1, anche per le altre misure alternative disciplinate dal Capo VI del Titolo I dell’ordinamento penitenziario.
L’articolo 4 novella l’articolo 2, comma 215, della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) rientra nell'ambito degli interventi del Piano carceri volti ad implementare gli organici della polizia penitenziaria (quarto pilastro). La norma prevede che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213, oltre che le maggiori entrate derivante dall’attuazione del comma 212 (in materia di contributo unificato) siano destinate anche alla finalità dell’adeguamento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale derivante dal sovraffollamento carcerario. A tal fine, la disposizione demanda ad un DM giustizia l’introduzione di disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
L’articolo 5 introduce, in capo al Ministro della giustizia (entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento) obblighi di relazione alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria anche in relazione all’entità della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonchè in merito al numero dei detenuti ed alla tipologia di reati per cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva introdotto dalla legge.
Secondo i dati del Ministero della giustizia, alla data del 28 febbraio 2013, erano 9.742 i detenuti usciti dal carcere grazie ai benefici introdotti dalla legge sulla detenzione domiciliare. Il numero complessivo non comprende i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà.