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Temi dell'attività Parlamentare

La proposta di legge sugli interporti

La proposta di legge S. 3257 è finalizzata a introdurre un quadro normativo generale in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative dell’Unione europea nel settore dei trasporti e dell’intermodalità.
La proposta di legge stabilisce i principi fondamentali in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, perseguendo le seguenti finalità: a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto; b) migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto; c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale; d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo.

Definizioni

L’articolo 1 reca le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale:
la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l’interconnessione e la competitività del Paese;
l’interporto è il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto;
l'infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica.

Piano generale per l'intermodalità e individuazione di nuovi interporti

L’articolo 2 stabilisce che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, di provvedere alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali già esistenti. Il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Consulta generale per l’autotrasporto, integrata con rappresentanti degli interporti e delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali, elabora il Piano generale per l’intermodalità, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto definisce inoltre le piattaforme logistiche territoriali e la relativa disciplina amministrativa. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere sullo schema di decreto, entro trenta giorni dall’assegnazione.
Con lo stesso decreto, o con successivo, è determinato l’ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica.

L’articolo 3 subordina l’individuazione di nuovi interporti alla presenza dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici;

b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

I progetti per i nuovi interporti devono prevedere:

a) un terminale ferroviario intermodale;

b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

c) un servizio doganale;

d) un centro direzionale;

e) un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;

f) aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigiona­mento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori;

h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge, anche dagli interporti già operativi e da quelli in corso di realizzazione.

Programmazione delle piattaforme logistiche e attività degli interporti

L’articolo 4 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica al quale sono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali e di promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali.
Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, e ne fanno parte i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Ulteriori disposizioni relative a composizione, organizzazione, funzionamento e disciplina amministrativa e contabile del Comitato dovranno essere dettate con un successivo regolamento ministeriale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.
Il Comitato partecipa alla conclusione degli atti d'intesa e di coordinamento con regioni, province e comuni interessati, attraverso i quali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici.

La gestione di un interporto, ai sensi dell’articolo 5, costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici.
La realizzazione di nuovi interporti e l’adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori degli stessi. 

L’articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, d’intesa con la Conferenza Unificata, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2012, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 9). Mentre per gli anni successivi al 2014 si provvedrà mediante finanziamento nella tabella D della legge di stabilità. 

L’articolo 7 stabilisce che, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea, le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata. 

L’articolo 8 dispone infine che i progetti di realizzazione e di implementazione degli interporti, delle infrastrutture modali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, costituiscono variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali, nei cui ambiti sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.