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Temi dell'attività Parlamentare

L'attuale ordinamento delle Forze armate

 

L’attuale ordinamento delle Forze armate

Quadro normativo

 I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per l’esercizio delle relative attribuzioni dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale; si avvalgono inoltre di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel Codice dell'ordinamento militare.

Rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

 Esercito italiano

 Lo Stato Maggiore dell'Esercito (SME) è l'organismo di vertice deputato alla definizione delle politiche di Forza Armata. In seguito alla riforma attuata con la legge sui vertici militari, lo SME ha ridimensionato la sua struttura, ha ceduto ogni incombenza di gestione diretta delle attività agli Ispettorati ed ha assunto compiti di studio, ricerca, sviluppo ed indirizzo generale della Forza Armata.

In tale quadro il Sottocapo di Stato Maggiore ha assunto la direzione completa dello SME.

A lui fanno capo l'Ufficio Generale dello SME e, oltre ai due Dipartimenti e i cinque Reparti propri dello SME, anche il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, attraverso il I Reparto e l'Organizzazione Penitenziaria Militare e il Centro di Addestramento Ginnico Sportivo Olimpico dell'Esercito, attraverso il III Reparto.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito è ordinato in due Dipartimenti e cinque Reparti.

 Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

a) Comando delle forze operative terrestri;

b) Comando logistico dell'Esercito italiano;

c) Ispettorato delle infrastrutture;

d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

e) Comando militare della Capitale;

f) Centro di simulazione e validazione.

Il Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, gli apprestamenti, l’organizzazione, le norme d’impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa del territorio;

c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

 Comandi

 Il Comando delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER), alle cui dipendenze agiscono tutte le Unità ed i Supporti con compiti operativi, è in grado di gestire, con visione unitaria, sia l'addestramento che le attività operative delle forze terrestri italiane.

Dipendente direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Comandante delle Forze Operative Terrestri è responsabile della preparazione, dell'addestramento e dell'impiego delle forze ed esercita la sua autorità sui reparti dipendenti attraverso dei comandi demoltiplicatori.

Il Comando Militare della Capitale è il comando che coordina le attività legate al Reclutamento, alle Forze di Completamento e alla Promozione e Pubblica Informazione sul territorio nazionale.

Il Comando, che dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e che assolve i compiti di Comando Militare Esercito per il Lazio, dal 1 febbraio 2011 ha assunto alle sue dipendenze tutte le Basi Logistiche della Forza Armata e dal successivo 10 maggio ha assunto compiti di "Vertice d'Area" per il settore specifico, avvalendosi in sottordine dei Comandi Regione Militare Nord e Sud, del Comando Autonomo della Sardegna, del Comando Militare Esercito "Veneto" che ha alle dipendenze i CME del Nord Est e del Comando Militare Esercito "Toscana" che ha alle dipendenze i CME del Centro Italia.

Il Comando Logistico dell'Esercito conduce l'attività gestionale e sviluppa un'armonica attività di comando, coordinamento e controllo nei confronti di tutte le formazioni logistiche della F.A..

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito.

L’Ispettorato delle Infrastrutture è l’Organo di vertice dell’organizzazione infrastrutturale di Forza Armata alle cui dipendenze operano i tre Comandi Infrastrutture NORD - CENTRO – SUD, che si avvalgono di 12 Reparti Infrastrutture, 1 Sezione Staccata Autonoma ed il Reparto Operativo Genio Infrastrutturale (ROGI).

 Codice dell'Ordinamento militare

Art. 101 Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano ( In vigore dal 27 marzo 2012)

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

a) Comando delle forze operative terrestri;

b) Comando logistico dell'Esercito italiano;

c) Ispettorato delle infrastrutture;

d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

e) Comando militare della Capitale;

f) Centro di simulazione e validazione.

2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:

a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;

b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;

c) l'Organizzazione penitenziaria militare.

Art. 102 Organizzazione operativa dell’Esercito italiano  ( In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. L’organizzazione operativa dell’Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.

2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:

a) il 1° Comando delle forze di difesa;

b) il 2° Comando delle forze di difesa;

c) il Comando delle truppe alpine;

d) il Comando trasmissioni e informazioni dell’Esercito italiano;

e) il Comando aviazione dell’Esercito italiano;

f) il Comando del Corpo d’armata di reazione rapida;

g) il Comando dei supporti.

3. Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

Marina Militare

La Marina possiede un proprio autonomo stato maggiore, dal quale dipendono la Squadra Navale, gli arsenali militari marittimi, l'Accademia Navale e gli altri enti militari marittimi.

L’organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

a) Corpo di stato maggiore (SM);

b) Corpo del genio navale (GN);

c) Corpo delle armi navali (AN);

d) Corpo sanitario militare marittimo (MD)+(FM);

e) Corpo di commissariato militare marittimo (CM);

f) Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera (CP);

g) Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM).

Il Capo di stato maggiore della Marina militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione e a tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, gli apprestamenti, l’organizzazione, le norme d’impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa marittima del territorio;

c) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra;

d) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;

e) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalità per l’impiego dei mezzi navali e aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare;

f) è responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale di cui all’ articolo 115 del codice;

g) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

La Direzione di amministrazione della Marina militare è posta alle dipendenze dell’Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare. Per l’assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o più dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Stato Maggiore Marina   (Il Capo di stato maggiore ha il grado di Ammiraglio di squadra)
Comandi Dipendenti 

CSMD: capo di stato maggiore della difesa

CSMM: Capo di stato maggiore della MM

CINCNAV: Comando in capo della Squadra navale

 Codice dell'Ordinamento militare

Art. 112 Organizzazione operativa della Marina militare ( In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l’organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed è supportato dagli enti dell’area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.

2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unità navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi:

a) Comando forze d’altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;

b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;

c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;

d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;

e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;

f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l’attività di contromisure mine.

3. L’ulteriore articolazione, le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Aereonautica

L'Aeronautica Militare ha una struttura organizzata per funzioni (operativa, addestrativa, logistica, formativa e territoriale) e articolata su tre livelli organizzativi:

  • Organizzazione Centrale;
  • Organizzazione Intermedia;
  • Organizzazione Periferica.

I compiti del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica (C.S.M.A.) e le relative attribuzioni, nonché la tipologia dei rapporti con gli organismi militari e civili nazionali sono contenuti nella legge 25 del 18 febbraio 1997 e nel DPR 25 ottobre 1999, n.556 attuativo dell’art. 10 della suddetta legge. Il Capo di S.M.A. è scelto tra gli Ufficiali generali di grado non inferiore a quello di Generale di Squadra Aerea, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ha rango gerarchico preminente nei riguardi di tutto il personale militare dell’A.M. e si avvale delle seguenti articolazioni poste alle proprie dirette dipendenze: l’Ufficio Generale del C.S.M.A., l’Ufficio Generale per il Controllo Interno, l’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione e Vigilanza Antinfortunistica, l’Aiutante di Volo e la Segreteria Particolare.

 Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato SMA, è uno degli organismi di vertice dell'Aeronautica Militare, è retto dal sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (S.C.S.M.A.), con il grado di generale di squadra aerea/divisione aerea, ed è posto alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. La principale missione dello Stato Maggiore Aeronautica consiste nel «supportare il capo di Stato Maggiore nella pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei vari settori di attività dell'Aeronautica Militare. Lo Stato Maggiore fornisce al capo di SMA gli elementi per le decisioni di sua competenza, predispone regolamenti, direttive, piani, programmi e ordini e controlla l'attuazione di quanto disposto dal capo di SMA.».

Altri Comandi

La struttura organizzativa attuale ha visto la luce il 1° marzo 1999 con la costituzione di quattro Alti Comandi (c.d. Comandi di Vertice): il Comando della Squadra Aerea, il Comando Logistico, il Comando Scuole dell’A.M. ed il Comando Operativo delle Forze Aeree cui sono state assegnate rispettivamente la funzione “addestrativa”, quella “logistica”, quella “formativa” e quella “operativa”. Ad esse si è aggiunta in maniera autonoma e peculiare la funzione territoriale che è stata attestata , con il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, ai due Comandi di Regione Aerea transitati perciò alle dirette dipendenze dal Capo di Stato Maggiore dell’A.M.

Codice dell'ordinamento militare

Art. 142 Comando della squadra aerea ( In vigore dal 9 ottobre 2010)

 1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.

2. L’articolazione del Comando, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

Art. 144 Articolazione territoriale dell’Aeronautica militare ( In vigore dal 9 ottobre 2010)

 1. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali.

2. L’articolazione dei comandi, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

Art. 145 Comando logistico dell’Aeronautica militare ( In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operatività della stessa.

2. L’articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l’ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

Arma dei carabinieri

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.

L'Arma dei carabinieri dipende:

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti su indicati, nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.

La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri è articolata in:

a) Comando generale;

b) organizzazione addestrativa;

c) organizzazione territoriale;

d) organizzazione mobile e speciale;

e)  reparti per esigenze specifiche.

Organizzazione Centrale

Il Comando Generale è l'organo di direzione, coordinamento e controllo di tutte le attività dell'Arma, con particolare riferimento a quelle operative condotte dai reparti e di analisi dei fenomeni criminali. Nelle sue linee essenziali comprende:

Comandante Generale, dal quale dipende direttamente:

Dirigente Generale responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati;

Commissione di Valutazione per l'Avanzamento

Ufficio rapporti con la Rappresentanza Militare

Segreteria ed Aiutante di Campo

Vice Comandante Generale, dal quale dipende direttamente:

Ufficio del Vice Comandante

Ufficio storico

Museo Storico

Capo di Stato Maggiore, dal quale dipende direttamente:

Ufficio del Capo di SM

Reparto Autonomo

Direzione di Sanità

Direzione di Amministrazione

Servizio Spirituale

Sotto Capo di Stato Maggiore, da cui dipendono:

Centro Nazionale Selezione e Reclutamento

Ufficio Legislazione

Centro Nazionale Amministrativo di Chieti (CNA)

Stato Maggiore.

Lo Stato Maggiore è articolato su 6 Reparti.

Codice dell'Ordinamento militare

Art. 162 Dipendenze dell’Arma dei carabinieri ( In vigore dal 9 ottobre 2010)

1. L'Arma dei carabinieri dipende:

a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.