Con il decreto-legge 194/2009 è stato prorogato a tutto il 2010 il blocco selettivo delle tariffe disposto con il decreto-legge 185/2008, che aveva peraltro previsto misure a regime per la riduzione delle tariffe elettriche e del gas. Il Senato ha istituito una Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi.
Blocco e riduzione delle tariffe
L'art. 5, comma 7, del decreto-legge 194/2009 (A.C. 3210), ha prorogato al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, e ha previsto che sia esclusa dal blocco anche la regolazione tariffaria relativa ai servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, ai servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e alle tariffe postali agevolate.
Si ricorda al riguardo che, per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese l’art. 3 del decreto-legge 185/2008, (A.C. 1972), aveva disposto la sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e sino a tutto il 2009, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe del servizio idrico e dei settori elettrico e del gas, per i quali settori è stata disposta una specifica disciplina.
In particolare, si è previsto l’affidamento all’Autorità per l'energia elettrica e il gas del monitoraggio sull'andamento dei prezzi di fornitura dell’elettricità e del gas e dell’adozione di misure e formulazione di proposte ai Ministri competenti, per assicurare alle famiglie i vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi. Sono state inoltre introdotte agevolazioni tariffarie delle utenze del gas a decorrere dal 1° gennaio 2009. Al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese riducendo il prezzo dell’energia elettrica, il decreto-legge 185/2008 ha dettato infine i principi per la riforma della disciplina del mercato elettrico predisposta dal Ministro dello sviluppo economico.
Garante per la sorveglianza dei prezzi
Con l’art. 5 del decreto-legge 112/2008 (A.C. 1386) sono state ridefinite le funzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo specifici poteri conoscitivi e un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche.
Il Garante è stato audito dalla Commissione Attività produttive della Camera, nella seduta del 10 dicembre 2008, in relazione all’attività svolta per contrastare il rincaro dei prezzi e per la tutela del potere d’acquisto dei consumatori, e dalla Commissione straordinaria controllo prezzi del Senato, nell’ambito dell'indagine conoscitiva da questa promossa in materia di prezzi e tariffe (seduta del 18 marzo 2009).
Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi
A seguito della mozione 1-00025 approvata dall'Assemblea nella seduta del 7 ottobre 2008, il Senato ha proceduto alla istituzione della “Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi”, di durata triennale, alla quale sono stati affidati compiti di studio, osservazione e iniziativa, formulazione di proposte e relazioni all'Assemblea, votazione di risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, formulazione di pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.
Il Senato ha effettuato una "Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori", alla cui origine si collocano gli episodi di aumento dei prezzi che nel 2008 hanno interessato la filiera produttiva e commerciale, dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla vendita al dettaglio.
Gli strumenti di tutela dei clienti finali attualmente vigenti originano, dal punto di vista normativo, dalla disciplina comunitaria. Le prime direttive riguardanti il mercato interno dell’energia (direttiva 2003/54/CE per il settore elettrico e direttiva 2003/55/CE per il settore del gas) prevedevano già da parte degli Stati membri l’adozione di misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia, variabili a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro in questione. Gli Stati membri, nell’interesse economico generale, possono imporre alle imprese che operano nel settore energetico obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, tra l’altro, la protezione dei clienti vulnerabili, incluse misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture.
Le successive direttive sui mercati energetici (2009/72/CE per il settore elettrico e 2009/73/CE per il gas) hanno sostanzialmente ribadito gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori previsti dalle precedenti direttive, ponendo maggior enfasi sul concetto di cliente vulnerabile la cui definizione è demandata ai singoli Stati membri.
Ciascuno Stato membro definisce infatti il concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, al divieto di interruzione della fornitura di elettricità a detti clienti nei periodi critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti egli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. I cittadini dell’Unione europea e, ove gli Stati membri lo reputino opportuno, le piccole imprese dovrebbero poter godere degli obblighi del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e i prezzi ragionevoli.
Tali direttive sono state recepite in Italia con il D.Lgs. 93/2011, sulla base della delega contenuta nella legge Comunitaria 2009.
Per il mercato del gas, tale decreto legislativo ha adottato una definizione di cliente vulnerabile che comprende, oltre a tutti i clienti civili (inclusi quelli che svolgono attività di servizio pubblico e/o di assistenza) anche i clienti non civili con consumi inferiori ai 50.000 mc annui (quindi le piccole imprese). L’articolo 17, comma 1, lettera p) della Legge comunitaria 2009 aveva infatti stabilito che anche i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui devono essere considerati clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di apposita tutela in termini di condizioni economiche loro applicate e di continuità e sicurezza della fornitura. Per tali clienti, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento che le società di distribuzione o di vendita devono inserire nelle proprie offerte commerciali.
Per il settore elettrico, i clienti vulnerabili che non scelgono un fornitore sul mercato libero continuano ad essere riforniti di energia elettrica nell’ambito della maggior tutela, a cui hanno diritto i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, nonché a quei clienti che non sono forniti nel mercato libero: per questi clienti il servizio è erogato dall’esercente la maggior tutela e la funzione di approvvigionamento continua a essere svolta dall’Acquirente unico (D.L. 73/2007).
Da alcuni anni è poi stato attivato, prima solo per le forniture di energia elettrica e successivamente anche per quelle di gas, un meccanismo di tutela specificatamente rivolto ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute. Le famiglie che attualmente ricevono il bonus elettrico e il bonus gas sono circa 1.700.000. Il sistema prevede che le due agevolazioni siano cumulabili come è cumulabile l’agevolazione riconosciuta ai malati che utilizzano in casa apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita. Nei suoi aspetti operativi il sistema è regolato dalla delibera 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, per l’energia elettrica e dalla delibera 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, per il gas. Tale meccanismo ha inoltre previsto il riconoscimento della quota retroattiva valida dall’1 gennaio 2008 per i clienti elettrici e dall’1 gennaio 2009 per i clienti gas (si veda in proposito la relazione annuale dell'AEEG).
Nell’ambito delle misure adottate con il decreto-legge 185/2008 (“decreto anti-crisi”) (A.C. 1972), è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (articolo 3, commi 9 e 9-bis).
Il bonus gas, rientrante tra le disposizioni del "decreto anti-crisi" finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese, si affianca al bonus già previsto per il settore elettrico a tutela dei clienti domestici in particolari condizioni di disagio (clienti economicamente svantaggiati e clienti in gravi condizioni di salute), che costituisce uno dei cardini della riforma del sistema tariffario dell’elettricità conseguente alla completa liberalizzazione del settore elettrico (dal lato della domanda) avviata a partire dal 1° luglio 2007.
Destinatarie delle agevolazioni tariffarie per le utenze del gas sono le famiglie economicamente svantaggiate già aventi diritto all’applicazione di tariffe elettriche agevolate (cioè le famiglie con ISEE non superiore a 7.500 euro), comprese le famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20.000 euro. Si ricorda che l’ISEE - indicatore della situazione economica equivalente - è un indicatore usato per definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni sociali, servizi a tariffa agevolata o altri benefici assistenziali e che viene calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e del patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente.
La compensazione viene riconosciuta in modo differenziato in relazione alle diverse zone climatiche ed in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio, al netto delle imposte, indicativamente del 15%.
La procedura di accesso al bonus gas prevede la presentazione di un'apposita richiesta al comune di residenza secondo le modalità stabilite per l’accesso alle tariffe elettriche agevolate, in base alle quali vanno forniti determinati elementi informativi (dati anagrafici, alcuni dati contenuti nella bolletta, attestazione ISEE, ecc.).
Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie per il gas sono destinati stanziamenti di bilancio pari a 96,5 milioni di euro per il 2009 e in 88,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti a coprire gli oneri derivanti dalle agevolazioni, la parte mancante deve essere posta a carico dei titolari di utenze non domestiche mediante l’istituzione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di un’apposita componente tariffaria destinata ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico.
L'Autorità per l’energia elettrica e il gas ha provveduto alla definizione delle modalità applicative del bonus gas con la deliberazione ARG/gas 88/09 e successive modificazioni e integrazioni. Il bonus è operativo dal 15 dicembre 2009, data a partire dalla quale è possibile presentare al proprio comune di residenza le istanze di ammissione al beneficio (il termine del 1° novembre 2009 inizialmente previsto è stato differito a causa di motivi tecnici connessi al sistema informatico di raccolta e gestione delle richieste), e per le domande presentate entro il 30 aprile 2010 ha validità retroattiva al 1° gennaio 2009.