Il decreto legge 5/2012 (A.C 4940), all’articolo 12, ha previsto diversi strumenti per semplificare i procedimenti amministrativi per l’esercizio delle attività economiche.
Con le convenzioni possono essere attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese. Tale convenzione è proposta dai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni e le autonomie locali. I soggetti che possono stipulare le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (comma 1).
Nell'ambito delle attività di sperimentazione sulla semplificazione in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. In tali zone i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive art. 37-bis del decreto legge 179/2012 (A.C. 5626).
Attraverso l’esercizio del potere regolamentare il Governo può adottare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività d’impresa, compresa quella agricola. Tali regolamenti devono essere emanati nel rispetto del principio costituzionale di libertà d’iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti.
Viene precisato, inoltre, che tale principio ammette limitazioni e controlli solo al fine di evitare danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, per non contrastare con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali. Inoltre i regolamenti devono essere adottati tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
I regolamenti sono adottati su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. I regolamenti, inoltre, dovevano essere adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto anche dei risultati dei percorsi sperimentali di semplificazione normativa previsti al comma 1 (comma 3).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel disciplinare la materia oggetto dell’articolo in esame, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 29 L. 241/1990, dall’articolo 3 del D.L. 138/2011 e dall’articolo 34 del D.L. 201/2011.
Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono. anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi o intese ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (comma 5).
Le disposizioni di semplificazione recate dall’articolo medesimo non si applicano ai seguenti settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme: