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Semplificazione dei controlli sulle imprese

Il decreto legge 5/2012 (A.C. 4940), all’articolo 14 detta misure in materia di semplificazioni delle procedure di controllo delle imprese, comprese quelle agricole. Più in particolare sono previsti alcuni principi generali a cui la disciplina dei controlli sulle imprese deve ispirarsi:

  • al rispetto della normativa dell'Unione europea;
  • alla semplicità e proporzionalità dei controlli  e dei relativi adempimenti burocratici;
  • alla tutela del rischio;
  • al coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  sono obbligate a pubblicare la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it. Inoltre è previsto che per ciascuno di tali controlli devono essere indicati i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività (comma 2).

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti di delegificazione volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i suddetti controlli, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (comma 3).

Si ricorda che l’articolo 25 del D.L. 112/2008 prevede l’approvazione di un programma, da parte dei ministri competenti, per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea.

I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, nonché le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale Tali regolamenti devono essere adottati nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
  • eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
  • coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
  • collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
  • informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative secondo la disciplina del D.Lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
  • razionalizzazione – in base a quanto stabilito a seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente - anche mediante riduzione o eliminazioni, di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) (comma 4).

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle attività di controllo di loro competenza si conformano ai principi elencati dal comma 4, a tal fine entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adottano apposite Linee giuda mediante intesa in conferenza unificata (comma 5). 

Non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme del presente articolo le attività di controllo in materia fiscale e finanziaria, nonchéin materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 6). 

Infine è prevista l’acquisizione d’ufficio, da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 del DURC nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia (comma 6-bis). 

Al riguardo, l’articolo 43 del D.P.R. 445/2000, dispone l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti lo status della persona e degli atti di notorietà, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Inoltre, le amministrazioni certificanti, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 

Si ricorda che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.

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