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Temi dell'attività Parlamentare

Semplificazioni per le piccole e medie imprese

Il decreto legge 78/2010 (A.C 3638), all’articolo 49, comma 4quater riprende la tematica della semplificazione, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese. In particolare si autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione (ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 400/1988), volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese. L’adozione dei regolamenti avviene su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali e sulla base dei seguenti principi e criteri:

  • proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
  • eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;
  • estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
  • informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
  • soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
  • coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Le norme ISO sono elaborate dall’International Organization for Standardization (Iso) di Ginevra, che nel 1987 ha emesso un insieme di norme - denominate ISO 9000 - per standardizzare nel mondo lo scambio di beni e servizi. Le norme ISO 9000 definiscono soprattutto gli aspetti qualitativi di tale scambio ed indicano ad un’impresa come essa debba operare per garantire un costante livello di qualità e soddisfare così le esigenze dei propri clienti. Tali norme (modificate una prima volta nel 1994 e una seconda nel 2000) rappresentano dunque il riferimento, riconosciuto a livello mondiale, per la certificazione del sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni. La ISO 9001:2000 pone al centro della realizzazione di un sistema di gestione il cliente e la sua soddisfazione ed il continuo miglioramento delle prestazioni offerte dall’azienda, siano esse espresse in termini di prodotto o di servizio. A livello europeo, le norme Iso 9000 sono state recepite e pubblicate dal Cen (Comité européen de normalisation), e in Italia dall’Uni (Ente nazionale italiano di unificazione).

  • coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Il comma 4-quinquies dispone che i suddetti regolamenti sono emanati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Dalla stessa data sono abrogate le norme, anche legislative, che regolano i relativi procedimenti.

Si ricorda chela Corte costituzionale, con sentenza 02 - 11 luglio 2012, n. 179 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49 commi 4-quater e 4-quinquies, promosse in riferimento all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché in riferimento agli articoli 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ed Emilia-Romagna, con i ricorsi, rispettivamente, n. 96 e n. 106 del 2010.

In attuazione di quanto previsto sono stati emanati:

Statuto delle imprese

Nello statuto delle imprese. (legge 180/2011) si ritrovano diverse disposizioni in favore dell piccole e medie imprese. Innanzitutto viene introdotto l’acronimo MPMI riferito alle miicro, piccole e medie imprese relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act  [COM(2008) 394 e COM(2011) 78] (v. Small Business Act e sua attuazione)adottato a livello comunitario e attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010, che individua le proposte di intervento in relazione ai dieci principi informatori del documento. Sono inoltre previste diverse misure con cui lo Stato favorisce la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione. In particolare, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, deve adottare un piano strategico di interventi. Viene poi istituito il Garante per le MPMI, con la finalità, fra l’altro, di monitorare l’impatto dell’attività normativa, anche del Governo e delle regioni, e dei provvedimenti amministrativi sulle MPMI, prevedendo un interscambio tra il Garante e gli enti e le istituzioni interessate, fra cui, principalmente, Parlamento, Governo ed enti territoriali. Si prevede, infine, l’emanazione di una “Legge annuale per le MPMI”, al fine di attuare lo Small Business Act.

Nozione di MPMI

All’articolo 2 del D.M 18 aprile 2005  è previsto l’adeguamento alla disciplina comunitaria (articolo 2 della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003) dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

  •   hanno meno di 250 occupati;
  • hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

  • ha meno di 50 occupati;
  • ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

  • ha meno di 10 occupati;
  • ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
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