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Temi dell'attività Parlamentare

Sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario

La legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 537 a 545della legge n. 228 del 2012) ha introdotto norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva) per ragioni formali o sostanziali.

 Le norme in esame riproducono - con qualche differenza - quanto previsto dal testo del disegno di legge A.S. 1551, recante disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo ed approvato in sede referente dalla 6° Commissione finanze del Senato il 21 novembre 2012; il 28 novembre 2012 tale DDL è stato riassegnato alla medesima Commissione in sede deliberante.

 Per effetto di tali disposizioni (comma 537), i soggettiincaricati della riscossione dei tributi dal 1° gennaio 2013 hanno l’obbligo di sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, ove intervenga una dichiarazione del debitore effettuata alle specifiche condizioni e in presenza dei fattori indicati espressamente dalla legge.

 Si rammenta che Equitalia, con proprio provvedimento amministrativo, ha previsto l'obbligo di attivarsi nei confronti dell'ente impositore per l'annullamento del titolo esecutivo nel caso in cui il contribuente ne eccepisca l'inesigibilità totale o parziale, disponendone in tale ipotesi la temporanea non procedibilità fino al momento in cui lo stesso ente impositore notifichi l'esito degli ulteriori accertamenti svolti.

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010, n. 10, anche dagli agenti della riscossione.

A seguito di quanto previsto dalla predetta direttiva n. 10/2006 è possibile chiedere direttamente a Equitalia la sospensione delle procedure di riscossione, ove il contribuente abbia già pagato prima della formazione del ruolo/avviso, la commissione tributaria abbia accolto il ricorso ovvero si sia ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria.

La sospensione amministrativa è disposta dall’ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che l'autorità giudiziaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.

 In merito alla disciplina della legge di Stabilità, Equitalia ha emanato la direttiva di gruppo n. 2 dell’11 gennaio 2013, con la quale ha inteso fornire le prime istruzioni per una gestione immediata delle cartelle interessate dalla suddetta disciplina, riservandosi di tornare in argomento all’esito della rilevazione di eventuali criticità delle nuove norme.

 Anzitutto, è stato puntualizzato che gli indirizzi contenuti della direttiva del 2010 sopra richiamata devono intendersi superati dall’entrata in vigore della nuova disciplina.

 Inoltre, la Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con una nota diramata il 16 gennaio 2013, ha fornito ulteriori precisazioni sulla novità della sospensione della riscossione: in particolare, ha precisato che l’obbligo di sospensione immediata della riscossione a istanza del contribuente può riguardare non solo cartelle di pagamento, ma anche gli avvisi di accertamento esecutivi.

Nella stessa nota si dispone che gli uffici dell’Agenzia delle entrate siano competenti per lo sgravio non solo dei tributi erariali, ma anche dell’Irap, amministrata in convenzione per conto delle Regioni e per i recuperi degli aiuti di Stato, mentre sono esclusi invece dalla procedura di sospensione della riscossione tributi, gli atti relativi a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi.

 In particolare (comma 538), al fine di conseguire la sospensione delle procedure di esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, il contribuente presenta all’agente della riscossione una dichiarazione - anche con modalità telematiche - con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  • da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  • da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  • da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  • da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  • da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

 La Direttiva n. 2/2013 specifica che le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell’atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.

 Rispetto alle casistiche contemplate dalla Direttiva 10 di Equitalia, figurano in norma le due ulteriori ipotesi di prescrizione o decadenza della pretesa intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo e, in via residuale, “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.

 Ai sensi del comma 539, entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, l’agente della riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta.

Essa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione e potrà :

  • confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere in via telematica all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio;
  • avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

 Il comma 540prevede che, ove l’ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta – e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell’incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto; l’agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente ereditare i corrispondenti importi.

 Al riguardo, le disposizioni in commento non specificano se la decorrenza del termine di 220 giorni (genericamente riferito alla “presentazione” della dichiarazione del debitore) sia riconducibile alla data di invio della dichiarazione del debitore - con le modalità sopra indicate - ovvero al momento della sua ricezione della medesima da parte dell’agente della riscossione.

 Inoltre, specifici termini per l’attivazione dell’ente creditore sono previsti sia dal comma 539 (settanta giorni, dieci più sessanta, dall’attivazione dell’agente di riscossione) e dal comma 540 (220 giorni dalla presentazione della richiesta del debitore), sebbene la disciplina in esame faccia discendere conseguenze sostanziali solo dal termine di 220 giorni.

 Ai sensi del successivo comma 541, ferma restando la responsabilità penale, ove il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

 Ai sensi del comma 542, gli agenti della riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fase di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

 Al riguardo, la direttiva n. 2/2013 di Equitalia precisa che la struttura dell’agente della riscossione deputata alla lavorazione delle richieste dei contribuenti deve, in via preliminare, verificare che:

  • la dichiarazione sia conforme al modello allegato alla direttiva medesima, e che lo stesso sia compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte;
  • sia presente la documentazione a corredo.
  • siano allegati i documenti di riconoscimento richiesti in presenza di autocertificazioni.

In caso di istanze incomplete, la stessa struttura indicata dovrà contattare il debitore utilizzando il recapito valorizzato nel corpo dell’istanza ed invitarlo alla relativa integrazione. Se la dichiarazione è presentata allo sportello, al fine di snellire e velocizzare il processo, le verifiche che precedono dovranno essere effettuate dall’operatore addetto, che richiederà, se del caso l’integrazione. In tale ultima evenienza, la protocollazione avverrà al momento della presentazione di tutta la documentazione necessaria.

Esaurita, l’attività che precede, le strutture a tal fine competenti dispongono immediatamente il caricamento a sistema della sospensione, contraddistinta dai codici già in uso per le casistiche contemplate dalla Direttiva n. 10/2010, cui andranno ad aggiungersi due nuove tipologie di sospensione (C6 prescrizione e decadenza e C7 altre cause di inesigibilità) ed entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, nonché curarne la trasmissione a mezzo PEC all’ente creditore. Se l’ente non fosse provvisto di PEC, la trasmissione della documentazione deve avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all’ente creditore.

 Equitalia precisa inoltre che è da escludersi che agli uffici dell’Agenzia delle entrate possano essere trasmesse dichiarazioni relative a somme iscritte a ruolo in nome e per conto di terzi (come, ad esempio, i contributi previdenziali ed assistenziali ricompresi nei ruoli).

Per quanto riguarda il trattamento dei tributi che sono amministrati dall’Agenzia delle Entrate, anche in regime convenzionale, per conto degli enti locali (IRAP ed addizionali regionali e comunali all’IRPEF), sia per la natura dei tributi medesimi, sia per la circostanza che l’Agenzia comunque svolge tutte le attività relative (gestione delle dichiarazioni e della riscossione spontanea, controllo, contenzioso, formazione dei titoli per la riscossione coattiva, non limitandosi, quindi, alla mera iscrizione a ruolo in nome e per conto dell’avente diritto), in prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, tutte le funzioni attribuite agli enti creditori dalla legge di stabilità 2013 devono essere svolte dagli uffici della medesima Agenzia delle Entrate; essa è anche ente creditore per tutte le somme da essa iscritte a ruolo perché oggetto di recupero in quanto aiuti di Stato illegittimi.

 Il comma 543 dispone l’applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di sospensione e annullamento così introdotte: esse infatti operano anche per le dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell’1 gennaio 2013.

Non appare chiaro se tale prescrizione si riferisca alle dichiarazioni eventualmente fornite ai sensi della citata direttiva di Equitalia n. 10 del 2010.

 Al riguardo la Direttiva 2/2013 di Equitalia specifica che, attesa la portata parzialmente retroattiva delle suddette disposizioni, cui consegue l’annullamento automatico delle partite afferenti a dichiarazioni presentate e trasmesse all’ente creditore prima, in caso di ritardo o inerzia dello stesso (avuto riguardo agli specifici termini fissati dal legislatore) nell’esame delle posizioni interessate e nella spedizione e trasmissione delle prescritte comunicazioni e flussi al debitore e all’agente della riscossione, sarà approntata apposita informativa, con lo scopo di richiamare all’attenzione dei vari enti le novità della disciplina in parola e gli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal mancato adempimento delle relative prescrizioni.

Infine, l’Agente della riscossione ha ricordato che, a prescindere dalla tassatività delle fattispecie al ricorrere delle quali il debitore può presentare la dichiarazione, non è escluso che si verifichino casi in cui lo stesso assuma di aver effettuato un pagamento all’agente della riscossione tramite intermediario abilitato: in tal caso, si dovrà provvedere, naturalmente, a disporre ogni più opportuna verifica finalizzata alla riconciliazione della posizione.

 In tali ipotesi, le norme di legge impongono all'ente creditore di inviare la comunicazione e provvedere agli adempimenti prescritti entro il 2 aprile 2013 (il primo giorno non festivo decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge 228/2012).In mancanza, trascorso inutilmente il termine del 9 agosto 2013 (220 giorni dalla stessa data di pubblicazione della legge) le partite oggetto di dichiarazione sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.