- Distretti produttivi e reti di imprese
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- Sostegno alle attività produttive
- Statuto delle imprese
Con il decreto-legge n.83/2012 si è provveduto a riformare complessivamente il sistema di incentivi alle imprese, istituendo il nuovo Fondo per crescita sostenibile e ridefinendo i contributi per la ricerca e l'innovazione.
Nel decreto-legge n.83/2012 è stata prevista una riforma complessiva del sistema di incentivi alle imprese. La riflessione in ordine alla necessità di una modifica del precedente sistema ha preso spunto dalle indicazioni contenute nel Rapporto sulle "Analisi e raccomandazioni sul tema di contributi pubblici alle imprese" (c.d. rapporto Giavazzi), la cui redazione è stata richiesta dal Consiglio dei Ministri nell'aprile 2012.
La sintesi del Rapporto mette in luce come l'analisi economica indica che i sussidi alle imprese sono giustificati solo quando i mercati non sono in grado di raggiungere obiettivi socialmente desiderabili, come nel caso del finanziamento delle spese in ricerca e sviluppo. Un sussidio è inoltre efficace solo se induce attività addizionali, non finanzia cioè attività che l'impresa farebbe comunque. Il rapporto suggerisce, quindi, l'abrogazione di tutti i contributi salvo quelli giustificabili alla luce dei predetti criteri; tale soppressione viene quantificata in circa 10 miliardi di euro l'anno e viene ritenuta capace di generare, in termini di riduzione della pressione fiscale - attraverso la riduzione del "cuneo fiscale", un valore aggiunto, nell'arco di circa due anni, di un aumento di PIL di circa 1,5%.
Sulla base di tale studio, il Governo ha, quindi, introdotto, con il decreto-legge n.83/2012 una serie di disposizioni che hanno provveduto a ridefinire il quadro complessivo degli strumenti di intervento a favore delle imprese.
In particolare, l’art. 23 ha trasformato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) nel Fondo per la crescita sostenibile, chiamato a promuovere i progetti di ricerca strategica, il rafforzamento della struttura produttiva e la presenza internazionale delle imprese nazionali; nel contempo ha abrogato numerose disposizioni, contenute nell’Allegato 1, che contenevano una serie di misure incentivanti per le imprese.
Per l’attuazione di tale riforma era prevista l’emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di decreti del Ministro dello sviluppo economico, emanati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, chiamati ad individuare:
Alla data del 5 marzo 2013 gli stessi non risultano ancora emanati.
Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.
I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile potranno essere assistiti da garanzie reali e personali facendo salva, al contempo, la necessaria prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge 83/2012, il nuovo Fondo avrà una consistenza iniziale pari alle disponibilità presenti sul FIT, stimata in circa 300 milioni di euro. Tale dotazione sarà implementata con le risorse derivanti dalle misure abrogate. In particolare, per quanto riguarda le risorse in bilancio rinvenienti dalle abrogazioni, alla data della presentazione della relazione tecnica sussistevano disponibilità da trasferire al Fondo per 3,96 milioni di euro nel periodo 2012-2014. Inoltre, il Fondo potrà disporre di risorse rinvenienti dalle contabilità speciali e dai conti di tesoreria per un importo complessivo pari a 292,4 milioni di euro. In particolare, le risorse disponibili presenti sulle contabilità speciali, al netto di quelle già impegnate, consistono in circa 118 milioni euro per i contratti di programma (registrati nell’ambito della contabilità speciale n. 1726 “aree depresse”) e in circa 144,3 milioni euro per i contratti d’area (registrati sul conto di tesoreria n. 29851, acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti). Ulteriori 30 milioni sono riferibili al Fondo salvataggio imprese (registrati sul conto di tesoreria del MISE n. 22051).
Sempre il decreto-legge 83/2012 ha istituito, con l’art. 24, un contributo, in forma di credito d'imposta, in favore di tutte le imprese che effettuino nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con profili "altamente qualificati". Il credito d'imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione; l'importo del credito non può superare i 200.000 euro annui (per impresa). Il nuovo personale deve costituire un incremento rispetto al numero complessivo dei dipendenti del periodo di imposta precedente. Inoltre, i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni, nel caso di PMI). Sono destinati risorse nella misura 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni annui a decorrere dal 2013, rinvenienti dalle entrate che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali. Una quota di riserva è prevista in favore delle assunzioni da parte di imprese che hanno la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
Il credito d'imposta del 35%, con un limite massimo di 200.000 euro annui per impresa,è riservato alle assunzioni relative a:
1) dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
2) personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Possono usufruire dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, la cui emanazione era prevista entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il credito d'imposta è concesso, da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei limiti di risorse previste.
Il diritto a fruire del credito d'imposta decade al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; deve, pertanto, trattarsi di assunzioni aggiuntive;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora l'impresa beneficiaria trasferisca, in tutto o in parte, le attività produttive in un Paese non appartenente all’Unione europea, con un effetto di riduzione di quelle ubicate in Italia, nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui abbia fruito dell'incentivo. Tale fattispecie è stata inserita nel corso dell’esame parlamentare;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il credito d’imposta non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
L’articolo 30 del medesimo decreto n.83/2012 ha, inoltre, previsto l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per agevolare la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per il rafforzamento della struttura produttiva, e, infine, per la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero ( finalità che è chiamato a perseguire il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23).
L’articolo 31 destina agli interventi di venture capital per le imprese innovative le residue disponibilità del fondo per l'efficienza energetica; dispone, inoltre, il trasferimento delle risorse del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (denominato Foncooper), in favore del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; prevede, infine, che le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico, la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni siano utilizzate per finanziare iniziative a favore delle piccole e medie imprese operanti in quei territori.
L’articolo 60 - da leggere nel combinato disposto con gli articoli 61, 62 e 63 - ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento nonché i soggetti ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. L’obiettivo del complesso delle disposizioni è quello di garantire la competitività della ricerca, per fa fronte alle sfide globali della società.
Possono accedere agli interventi:
Le tipologie di intervento riguardano:
Gli strumenti a sostegno degli interventi sono individuati in:
contributi a fondo perduto; credito agevolato;
credito di imposta ai sensi dell’art. 1 del D.L. 70/2011;
prestazione di garanzie;
agevolazioni fiscali di cui all’art. 7, commi 1 e 4, del D.lgs. 123/1998;
voucher individuali di innovazione (inserito durante l'esame parlamentare).
L’articolo 61 dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite dall’art. 60, comma 4, sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede una forma di garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati.
L’articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei finanziamenti per la ricerca. In primo luogo prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR) adotta, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio (tale termine è stato introdotto nel corso dell’esame parlamentare), per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca.
Con uno o più decreti di natura del medesimo Ministro (per la cui emanazione non è stato indicato un termine) sono definite: le spese ammissibili (comprese, per i progetti svolti nel quadro di programmi UE o di accordi internazionali, quelle riguardanti la disseminazione dei risultati ottenuti ed il coordinamento del progetto): le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti; le modalità ed i tempi di attivazione; le misure delle agevolazioni e le modalità della loro concessione ed erogazione; i tempi di definizione delle procedure, prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità; le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 61; le condizioni di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni; l’amministrazione del Fondo; le modalità ed i requisiti di accesso al Fondo.
Per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inserititi in un apposito elenco del Ministero e individuati “di volta in volta”, dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca.
Per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (cluster) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all’investimento proposto.
Per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici.
Il decreto attuativo potrà stabilire i casi in cui il Ministero può ammettere al finanziamento anche i progetti di ricerca industriale per i quali la valutazione ha avuto esito negativo; a tal fine, lo stesso decreto disciplina l’acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative o altre tipologie di garanzia rilasciate da uno dei soggetti proponenti.
Per ciascun progetto i partecipanti individuano il soggetto capofila.
Il Ministero dell’istruzione provvede ad iscrivere i progetti approvati ed i soggetti fruitori nell’Anagrafe nazionale della ricerca.