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Temi dell'attività Parlamentare

Legge 218/2011 - Opposizione a decreto ingiuntivo

Il Parlamento ha approvato la legge 29 dicembre 2011, n. 218, che interviene sul procedimento d'ingiunzione modificando l'articolo 645 del codice di procedura civile relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo. A seguito dell'entrata in vigore della legge, in caso di opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario; anche per i termini di comparizione delle parti si applicano le disposizioni generali, non operando più l'automatico dimezzamento originariamente previsto dal codice di rito.

Le ragioni dell'intervento legislativo

L'iter della legge prende avvio al Senato, con la calendarizzazione nel novembre 2010 di due disegni di legge che si propongono di risolvere un problema interpretativo del codice di procedura civile sorto a seguito di una sentenza con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno modificato un orientamento giurisprudenziale fino a quel momento consolidato in tema di termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Per comprendere la questione merita richiamare gli articoli del codice di procedura civile che disciplinano nel procedimento ordinario i termini di comparizione ed i termini di costituzione in giudizio.

L’art. 163-bis c.p.c. definisce i termini di comparizione: tra il giorno della notificazione della citazione al convenuto e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni (se il luogo della notificazione si trova in Italia, altrimenti di 150 giorni ) (primo comma). Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione,abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma (secondo comma). Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno 5 giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente (terzo comma).

L’art. 165 c.p.c disciplina i termini di costituzione dell'attore, fissandoli in 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto ovvero in 5 giorni in caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma del richiamato articolo 163-bis.

L’art. 166 c.p.c. individua i termini di costituzione del convenuto, fissandoli in almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163-bis ovvero almeno 20 giorni prima dell'udienza in caso di differimento della stessa da parte del giudice a norma dell'art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.

Nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, prima della novella del 2011, l'articolo 645 del codice di procedura civile prevedeva che il giudizio si svolgesse secondo le norme del procedimento ordinario, ma con termini di comparizione delle parti ridotti a metà.

Rispetto a questo quadro normativo, l'orientamento a lungo consolidato della Corte di cassazione è stato nel senso che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine della sua costituzione è automaticamente ridotto a 5 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine ordinario (principio affermato a cominciare da Cass. n. 3053/1955 e poi costantemente seguito; da ultimo, v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006). Più recenti sentenze della Corte hanno ulteriormente precisato che l’abbreviazione a 5 gg. del termine di costituzione per l’attore opponente deriva automaticamente dal minor termine di comparizione concesso al convenuto opposto e risulta irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell'opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo (Cass. sentt. nn. 3752/2001, 14017/2002, 17915/2004, 11436/2009).

Ciò fino alla sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione 9 settembre 2010, n. 19246, che ha concluso nel senso che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti della metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini di comparizione siano ridotti alla metà. Secondo le Sezioni Unite, infatti, la regola del necessario collegamento tra termini di comparizione e termini di costituzione, fissata dall’art. 165, primo comma, c.p.c., costituisce espressione di un principio generale di razionalità e coerenza, con la conseguenza che l’espresso richiamo nell’art. 645 c.p.c. di tale principio sarebbe risultata del tutto superflua. In sostanza, secondo la Cassazione, l’opposizione a decreto ingiuntivo è sempre caratterizzata dall’abbreviazione dei termini di comparizione ed all’opponente non compete alcuna facoltà di scelta tra termine abbreviato e termine ordinario. Di conseguenza, il termine per la costituzione in giudizio dell’opponente è sempre di 5 giorni, a nulla rilevando il termine di comparizione di volta in volta assegnato in concreto. Ne consegue che le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione devono considerarsi tardive, con conseguente improcedibilità dell'opposizione ed esecutività del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 647 c.p.c.

L’art. 647 c.p.c. prevede che, se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita (salvo il caso in cui l’intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o caso fortuito o forza maggiore).

In assenza di un intervento del legislatore, il nuovo orientamento sancito dalle Sezioni Unite rischiava di travolgere i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in corso, a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell’opponente non fosse avvenuta nel termine dimezzato di 5 giorni.

Il contenuto della legge

La legge 218/2011 si compone di due soli articoli.

L'articolo 1 modifica l'art. 645 del codice di procedura civile, in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali.

L’articolo 2 reca una norma transitoria di tipo interpretativo, da applicare ai procedimenti in corso al 20 gennaio 2012, che conferma l’orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010. L’articolo prevede infatti che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l’art. 165, primo comma, c.p.c. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall’art. 163-bis, primo comma.

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