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Temi dell'attività Parlamentare

Il recepimento della normativa comunitaria in materia ferroviaria

A partire dagli anni Novanta il settore del trasporto ferroviario è stato interessato da un processo di liberalizzazione su impulso del legislatore comunitario, il quale, successivamente alla direttiva 91/440/CEE, che impone l’obbligo di separazione fra gestore della rete e esercente il servizio di trasporto, ha adottato tre pacchetti ferroviari, composti da direttive e regolamenti.

Il primo pacchetto

Il primo pacchetto ferroviario, emanato nel 2001, ha avviato l’apertura del mercato alla concorrenza, garantendo l’accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria e l’utilizzo ottimale della stessa. Nell’ordinamento italiano il pacchetto è stato recepito con il D.Lgs. n. 188/2003 (XIV legislatura). Di recente le direttive che compongono il primo pacchetto sono state oggetto di rifusione nella direttiva 2012/34/CE del 21 novembre 2012.

La rifusione non muta sostanzialmente l’impianto normativo esistente. Tra le novità si segnalano però: 1) il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e la costituzione di una rete europea dei regolatori; 2) la pubblicazione di un prospetto informativo di rete in almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea; 3) la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale.

Il secondo pacchetto

Il secondo pacchetto ferroviario è stato approvato nel 2004 e prevede misure relative alla sicurezza, con l’istituzione, tra l’altro dell’Agenzia ferroviaria europea, all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo, ovvero alla possibilità, per i treni di ogni Stato membro, di circolare su tutta la rete europea, e all’ampliamento della concorrenza nel settore del trasporto nazionale delle merci. Il secondo pacchetto è stato recepito in Italia nella XV legislatura con il D.Lgs. n. 162/2007 e il D.Lgs. n. 163/2007.

Il terzo pacchetto

Il terzo pacchetto ferroviario, approvato il 23 ottobre 2007, è inteso a creare uno spazio ferroviario europeo integrato, con l’obiettivo di rendere i trasporti per ferrovia più competitivi ed attraenti per gli utenti. Nella XVI legislatura sono state recepite le due direttive del pacchetto.

La direttiva n. 2007/59/CE, relativa alla certificazione dei macchinistiaddetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, è stata recepita con il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 247, sul quale la Commissione trasporti ha espresso il proprio parere in data 18 novembre 2010.

La direttiva 2007/58/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, ha lo scopo di aprire il mercato dei servizi internazionali di trasporto passeggeri all’interno della Comunità. Un primo intervento per il recepimento della direttiva è stato effettuato con gli articoli 58-60 e 62 della legge n. 99/2009, i quali prevedono che:

  • per lo svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio italiano è necessario il possesso di un’apposita licenza, che può essere rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede legale in Italia. Per le imprese controllate da imprese aventi sede all’estero, la licenza viene rilasciata a condizioni di reciprocità. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dei trasporti 2 febbraio 2011 , che individua i requisiti per il rilascio della licenza;
  • dal 1º gennaio 2010 le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, fatte salve le limitazioni atte a evitare che tale servizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico;
  • la licenza sopra menzionata è richiesta anche per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico ferroviario in ambito regionale e locale, qualora detti servizi debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale.

Il recepimento della direttiva 2007/58/CE è poi stato completato con il D.Lgs. n. 15/2010, sul quale la Commissione trasporti ha espresso il parere il 10 dicembre 2009. Il decreto legislativo apporta modifiche puntuali al decreto legislativo n. 188/2003, di recepimento del primo pacchetto ferroviario.

Ulteriori misure di recepimento

Nella XVI legislatura sono state recepite ulteriori direttive, non facenti parte di alcun pacchetto.

Le direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, entrambe relative all’interoperabilità del sistema ferroviario, sono state recepite dal D.Lgs. n. 191/2010, sul quale la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 22 settembre 2010.

Nel novembre 2012 il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo recante modifiche al citato D.Lgs. n. 191/2010, in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea con la procedura EU PILOT n. 3207/12/MOVE; su tale schema la Commissione trasporti ha espresso parere favorevole con condizioni il 4 dicembre 2012; il decreto legislativo non risulta essere stato ancora emanato.

La direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, è stata recepita dal D.Lgs. n. 43/2011, il quale introduce, tra l’altro, il principio che i detentori di carri merci non sono più soggetti all’obbligo di immatricolare i carri presso un’impresa ferroviaria e sono responsabili della manutenzione dei carri stessi. La Commissione trasporti ha espresso sullo schema parere favorevole con condizioni e osservazione il 9 febbraio 2011.

Il quarto pacchetto

Il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha presentato il “quarto pacchetto ferroviario” che propone un approccio integrato volto a rivitalizzare il trasporto ferroviario dell’UE per favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo. Il pacchetto comprende:

  • la comunicazione “Quarto pacchetto ferroviario – Completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee” (COM(2013)25);
  • una proposta di regolamento relativa alla normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26);
  • una proposta di regolamento relativa all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (COM(2013)27);
  • una proposta di regolamento sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28);
  • una proposta di direttiva sullo spazio ferroviario europeo (COM(2013)29);
  • una proposta di direttiva (COM(2013)30) e una relazione (COM(2013)32) relative all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo;
  • una proposta di direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31);
  • una relazione sul profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante (COM(2013)33);
  • una relazione sulla liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri (COM(2013)34).

Stando all’analisi effettuata dalla Commissione europea, malgrado gli sviluppi positivi registrati in alcuni mercati, se si considera l’Unione europea nel suo complesso, la parte modale del trasporto ferroviario di merci ha subito un’inversione di tendenza dal 2000 ad oggi, passando dall’11,5 al 10,2%; sempre nello stesso periodo la percentuale del trasporto ferroviario di passeggeri si è mantenuta pressoché costante, intorno al 6%.

Ad avviso della Commissione tale situazione è imputabile ad una serie di fattori quali: i problemi di efficienza derivanti dall’assenza di adeguati stimoli concorrenziali; il fatto che in determinati Stati membri i finanziamenti pubblici sono erogati direttamente, senza ricorso a procedure concorrenziali; la durata eccessiva e i costi elevati delle procedure di autorizzazione; gli ostacoli all’ingresso sul mercato di nuovi operatori derivanti tra l’altro dalle divergenze tra le pertinenti norme dei vari Stati membri; le distorsioni del mercato; lo sviluppo insoddisfacente delle strutture.

Le misure prospettate, con le quali la Commissione intende fornire una soluzione ai problemi precedentemente descritti, si articolano in quattro settori di intervento:
1) garantire l’efficienza e l’omologazione delle norme al fine di ridurre gli oneri tecnici e amministrativi per le imprese ferroviarie e favorire l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. L’attuazione di tali misure dovrebbe tradursi in una riduzione del 20% sia dei tempi di accesso al mercato per i nuovi operatori, sia del costo e della durata delle procedure di autorizzazione del materiale rotabile, con un risparmio complessivo per le imprese stimato in circa 500 milioni di euro entro il 2025;
2) migliorare la qualità e diversificare l’offerta di servizi grazie all’ingresso di nuovi operatori nella gestione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia a decorrere dal dicembre 2019. L’attuazione di tali misure, associate alle riforme strutturali, dovrebbe assicurare, entro il 2035, più di 40 miliardi di euro di benefici finanziari ai cittadini e alle imprese;
3) al fine di scongiurare i conflitti di interesse e garantire a tutte le imprese un accesso non discriminatorio al mercato, garantire una gestione più equa ed efficiente della rete, rafforzando il ruolo dei gestori dell’infrastruttura per quanto riguarda il controllo di tutte le funzioni centrali della rete ferroviaria e stabilendo l’indipendenza operativa e finanziaria dei gestori dell’infrastruttura da tutti gli operatori che forniscono servizi di trasporto ferroviario;
4) assicurare la presenza di personale qualificato e motivato per operare in un contesto innovativo e competitivo derivante dalla maggiore apertura dei mercati ferroviari.

Tali misure, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbero permettere al settore ferroviario di realizzare pienamente il suo potenziale, migliorando l’affidabilità e l’efficienza dei servizi offerti, e di incrementare la propria quota di mercato diventando in tal modo una valida alternativa alle altre modalità di trasporto.