Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Azione di classe dei consumatori

L'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action) è disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall'articolo 140-bis, introdotto nel corso della XV legislatura. Tale disciplina è stata modificata nella XVI legislatura prima dal c.d. collegato energia (legge 99/2009) e da ultimo dal c.d. decreto liberalizzazioni (decreto-legge 1/2012). 

Le origini: l'azione collettiva risarcitoria introdotta nella XV legislatura

L’azione collettiva risarcitoria è stata introdotta nel “Codice del consumo” (art. 140-bis del decreto legislativo 206/2005) dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 446) in esito ad un complesso iter parlamentare che aveva visto in XV legisaltura particolarmente attiva la Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Nella disciplina originaria, la c.d. class action consisteva in un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Essa era volta ad ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone ed il loro diritto ad un risarcimento. Il procedimento era scandito in due fasi:

  • la prima, volta alla sentenza di accertamento;
  • la seconda, conciliativa, finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

Tale nuovo istituto non è mai entrato in vigore. Sono infatti dapprima intervenuti una serie di differimenti dell'entrata in vigore...

Una prima proroga al 1° gennaio 2009 è stata disposta dalla “manovra finanziaria estiva” (legge 133/2008), sulla base della necessità di individuare e mettere a punto strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria offerta dall’azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione. Tale termine è stato successivamente differito al 1° luglio 2009 dal “decreto-legge milleproroghe” (decreto-legge 207/2008); un’ulteriore proroga al 1° gennaio 2010 è stata disposta dal decreto-legge 78/2009.

...e successivamente è stata approvata la riforma.

L'azione di classe dopo le riforme del 2009 e del 2012

L’articolo 49 della legge 99/2009 (cd. collegato in materia di energia) ha complessivamente riformato la disciplina dell'azione di classe, sulla quale è successivamente intervenuto anche l'articolo 6 del decreto-legge 1/2012 sulle liberalizzazioni.

Caratteristiche principali dell'azione di classe

A seguito degli interventi normativi della XVI legislatura, l'azione di classe è oggi così configurata:

  • le finalità dell’istituto sono la tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (“diritti individuali omogenei”) nonché di interessi collettivi;

La tutela degli interessi collettivi - prevista dal modello originario dell'azione collettiva risarcitoria - era stata eliminata nel 2009 per essere poi reinserita nell'azione di classe dal decreto liberalizzazioni. Peraltro la tutela degli interessi collettivi è già ampiamente riconosciuta dall’art. 2 del Codice del consumo in base al quale sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. La Corte di cassazione ha affermato che gli interessi tutelati dal Codice del consumo, anche in forma collettiva, non essendo subordinabili all’interesse generale, non possano che qualificarsi come diritti soggettivi(Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza n. 7036 del 28 marzo 2006).

  • può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o del servizio (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette;
  • l'oggetto dell'azione è l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori;
  • la legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino;
  • è    possibile per altri consumatori aderire all’azione di classe; l’adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

L'adesione all'azione di classe non richiede una assistenza legale e può essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata e fax; l'atto di adesione, da depositare in cancelleria, deve contenere l’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere e la relativa documentazione probatoria.

    Il procedimento

    Il procedimento è scandito in due fasi: la prima volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe; la seconda finalizzata invece alla decisione nel merito. In caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione.

    Analiticamente, la domanda si propone con atto di citazione al tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa. La competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale con il possibile intervento anche anche PM, ma solo per il giudizio di ammissibilità dell'azione (art. 140-bis, commi 4 e 5).

    Si apre a questo punto la prima fase del procedimento, dedicata alla pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe. Il tribunale si pronuncia sull'ammissibilità con ordinanza all'esito della prima udienza (a meno che non sia necessario disporre una sospensione del giudizio per attendere la pronuncia di un'autorità indipendente o del giudice amministrativo). La domanda è dichiarata inammissibile quando (comma 6):

    • è manifestamente infondata;
    • sussiste un conflitto di interessi;
    • il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
    • il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.

    L’ordinanza che decide sull'ammissibilità è reclamabile entro 30 giorni in corte d’appello. La corte d’appello decide a sua volta entro 45 giorni dal deposito del ricorso con ordinanza in camera di consiglio (comma 7).

    Se ammette l'azione il tribunale deve (art. 140-bis, commi 9-11):

    • definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;
    • fissare termini e modalità della più opportuna pubblicità dell'azione, per consentire l'adesione degli appartenenti alla classe (l’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda). peraltro, copia dell’ordinanza deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet;
    • fissare un termine perentorio, non superiore a 120 giorni dall'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, devono essere depositati in cancelleria.Dopo la scadenza di questo termine non saranno più proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa; saranno possibili sono ricorsi individuali da parti di coloro che non abbiano aderito all'azione collettiva.

    Si apre dunque il procedimento nel merito, che può concludersi con una sentenza con la quale il tribunale:

    • condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero
    • definisce un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione. In quest'ultimo caso il tribunale assegna alle parti un termine di 90 giorni per raggiungere un accordo sull'entità del risarcimento e in mancanza, su istanza di parte, dispone il possibile intervento diretto del giudice che liquida personalmente le somme agli aderenti all'azione.
    Le iniziative dell'Unione europea

    Si segnala, infine, che è stato infine oggetto di esame parlamentare il libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori presentato dalla Commissione europea. Il documento ha inteso valutare la situazione attuale in materia di mezzi di ricorso (in particolare, nei casi in cui numerosi consumatori possono essere vittime della stessa infrazione alla legge) proponendo le possibili soluzioni per colmare qualsiasi lacuna della normativa che, in tali situazioni,i osti al diritto ad un indennizzo adeguato (cfr. il parere espresso dalla Commissione Politiche dell’Unione europea nella seduta del 27 luglio 2009). Sulla base dei risultati della consultazione sul libro verde, la Commissione europea presenterà un nuovo documento orientativo.

    Si ricorda inoltre che il 2 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione “Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi” nella quale chiede alla Commissione di rafforzare gli strumenti legislativi esistenti per consentire alle vittime di violazioni del diritto dell'Unione di essere risarcite per il danno subito. La risoluzione chiede, tra l’altro, che qualsiasi futura proposta UE in materia di ricorso collettivo costituisca un quadro orizzontale con principî comuni che tenga altresì in debita considerazione le tradizioni e gli orientamenti giuridici dei singoli Stati membri e assicuri il coordinamento tra esse. Sottolinea altresì che le azioni giudiziarie collettive, evitando controversie parallele su questioni simili, possono apportare benefici dal punto di vista di una riduzione dei costi e di un aumento della certezza giuridica per i ricorrenti, i convenuti e il sistema giudiziario.