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Temi dell'attività Parlamentare

Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

L'istituzione del SISTRI

Il “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) è stato istituito con il D.M. 17 dicembre 2009, in attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 78/2009, che aveva demandato al Ministero dell'ambiente la definizione dei tempi e delle modalità di attivazione del sistema, al fine di dare concreta applicazione alle norme introdotte nel corso della precedente legislatura.

Già nella XIV legislatura, infatti, con l'art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) era stata prevista la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. E successivamente, con il D.lgs. 4/2008, che inseriva il comma 3-bis all’art. 189 del D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale), veniva stabilito l’obbligo, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dell’installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le categorie dei soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti speciali.

Finalità

Le finalità del SISTRI sono essenzialmente quelle di:

  • semplificare le attuali procedure attraverso l’informatizzazione dei processi e l’eliminazione di alcuni adempimenti documentali, quali il formulario, il registro di carico e scarico e il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale);
  • conoscere in tempo reale i dati relativi all’intera filiera dei rifiuti (grazie all’utilizzo di dispositivi elettronici per la registrazione e comunicazione dei dati (chiavette USB e dispositivi di localizzazione satellitare dei mezzi di trasporto);
  • garantire, conseguentemente, una maggior efficacia all’azione di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. Per questo, il decreto ministeriale istitutivo incardina il SISTRI nel Ministero dell'ambiente (in particolare presso la Direzione "Qualità della vita"), affidando la sua gestione al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (CCTA), in coordinamento con le altre forze dell'ordine.

Il nuovo sistema di tracciabilità risponde, pertanto, alla necessità, rilevata a livello comunitario (e da ultimo ancora nella direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE), di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi dalla produzione alla destinazione finale, e contemporaneamente all’intento, dichiarato dal Governo, di semplificare gli adempimenti amministrativi per le imprese e ridurre i costi che gravano sulle stesse. Con il nuovo meccanismo di tracciabilità si innova, con sistemi elettronici, il sistema informativo cartaceo finalizzato al controllo dell'intera catena di gestione dei rifiuti.
Infatti, come è emerso dall’interrogazione parlamentare 5-02530 svolta nella seduta del 23 febbraio 2010 presso la VIII Commissione, il costo complessivo del sistema cartaceo in tema di rifiuti (MUD, registro e formulario), per le sole piccole e medie imprese, è pari a 671 milioni di euro l’anno ed il costo medio per la singola impresa varia da circa 1.183 euro (per le imprese da 5 a 249 addetti) a 464 euro (per le imprese da 1 a 4 addetti).

Soggetti ed obblighi

Il decreto ha introdotto l'obbligo di iscrizione al SISTRI a carico di un’ampia platea di soggetti, sostanzialmente coincidenti con quelli tenuti al “tradizionale” obbligo di invio e compilazione del MUD ai sensi dell'art. 189, comma 3, del Codice ambientale, distinta in tre gruppi a seconda del numero dei lavoratori impiegati e delle attività esercitate. Per tali gruppi erano inoltre previsti, inizialmente, termini diversi per l'ingresso nel sistema. I termini inizialmente fissati dal D.M. 17 dicembre 2009 non sono tuttavia mai divenuti operativi (v. infra).

A carico di tutti gli aderenti al sistema SISTRI grava, altresì, l’obbligo di contribuire alla copertura economica del sistema stesso, con il pagamento annuale di un contributo (art. 4 del D.M. 17 dicembre 2009), così come l’inserimento nelle schede delle informazioni relative a produzione, recupero, smaltimento, movimentazione e trasporto di rifiuti secondo quanto specificato dall’art. 5 del medesimo decreto.

Tra i soggetti coinvolti nella gestione del Sistri si segnala il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente dovrà garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti. Ciò in quanto il SISTRI sarà telematicamente connesso con l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), con il SITRA (Sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani della Regione Campania, istituito dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 6 novembre 2008, n. 172), con l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con la Guardia Costiera e le imprese ferroviarie.

Dispositivi elettronici per la comunicazione

A carico dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI grava il correlato obbligo di comunicare, attraverso il medesimo sistema di tracciabilità, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle proprie attività, utilizzando i dispositivi elettronici, indicati all’art. 3, comma 6, del D.M. 17 dicembre 2009, vale a dire:

  • un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico (dispositivo USB), idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso, considerando l’obbligo a carico dei soggetti innanzi menzionati di dotarsi di sistema USB per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Inoltre, in caso di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario acquisire, altresì, un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa e uno per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti;
  • per ciascun dispositivo USB, è necessario avere l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
  • un dispositivo elettronico per ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito “black box (una per ciascun veicolo in dotazione all'impresa), da installare presso le officine autorizzate, il cui elenco, fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB, è disponibile sul portale del sistema SISTRI.

 

    Le norme recate dal D.Lgs. 205/2010

    Con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, con cui si è provveduto a recepire la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, oltre ad apportare significative modifiche alla parte IV del Codice ambientale in materia di rifiuti, sono state introdotte nel Codice ambientale alcune norme di coordinamento con le disposizioni sul SISTRI e, soprattutto, il relativo sistema sanzionatorio necessario per l'effettivo funzionamento del sistema.

    Quanto alle norme di coordinamento, il D.Lgs. 205/2010 ha introdotto nel testo del D.Lgs. 152/2006 alcuni articoli aggiuntivi (artt. 188-bis e 188-ter) e provveduto a riscriverne altri (artt. 188-190, 193 e 194), al fine di sistematizzare le disposizioni sul SISTRI con quelle del D.M. 17 dicembre 2009 e di coordinare gli adempimenti documentali, integrandoli e adattandoli con i principi della direttiva 2008/98/CE che prevedono che la tracciabilità dei rifiuti debba essere garantita dalla loro produzione alla loro destinazione finale.

    Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI

    Il nuovo art. 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI) coordina quanto già previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 in merito ai destinatari del sistema che vengono suddivisi in due gruppi: soggetti obbligati e quelli che possono aderire su base volontaria.
    Viene previsto un obbligo di iscrizione a carico di un’ampia categoria di soggetti, sostanzialmente coincidenti con quelli tenuti al tradizionale obbligo di invio e compilazione del MUD ex art. 189, comma 3, e includendovi anche gli addetti al trasporto intermodale.

    Sono quindi obbligati ad aderire al SISTRI:
    1) rifiuti pericolosi - enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli indicati all’art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006, indipendentemente dal numero di dipendenti;
    2) rifiuti speciali - enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acque, da depurazione di acque reflue e da abbattimento fumi (art. 184,comma 3, lettere c), d) e g) con più di dieci dipendenti;
    3) produttori-smaltitori - enti e imprese che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producono rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;
    4) commercianti - commercianti e intermediari di rifiuti;
    5) consorzi - consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
    6) smaltitori - enti e imprese che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
    7) trasportatori - enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. In caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo indicato dalla legge n. 135/1977, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;
    8) affidatari - per trasporto intermodale: i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
    9) regione Campania - comuni e imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.

    A tale elenco vanno ad aggiungersi, ai sensi del comma 5 dell’art. 230 del Codice, anche i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati.

    Possono, invece, aderire al SISTRI su base volontaria:
    1) rifiuti speciali - enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti di acque, da depurazione acque reflue e da abbattimento fumi (art. 184,comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti;
    2) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del Codice ambientale;
    3) imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del cod. civ. che producono rifiuti non pericolosi;
    4) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) del Codice ambientale;
    5) comuni, centri di raccolta e imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

    Coordinamento tra SISTRI, catasto dei rifiuti, MUD e registri

    In merito al testo dell’art. 189 (Catasto dei rifiuti) vengono coordinate le disposizioni relative al catasto con la nuova normativa introdotta con il SISTRI e con quella relativa all’ISPRA, presso il quale è prevista l’operatività della sezione nazionale del catasto dei rifiuti.
    Pertanto, i dati acquisiti tramite il SISTRI costituiscono la base di aggiornamento costante del catasto, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.
    Inoltre, dato che le informazioni contenute nel Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) sono ricavate automaticamente dal SISTRI, viene previsto che l’obbligo di presentare annualmente il MUD ai sensi della legge n. 70/1994, permane solo per i comuni o loro consorzi e comunità montane, ad eccezione dei comuni della regione Campania.
    I comuni della regione Campania, tenuti obbligatoriamente ad aderire al SISTRI, devono invece effettuare le comunicazioni tramite interconnessione diretta tra il catasto e il SITRA di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 172/2008.
    Vengono infine esonerati dal presentare il MUD i comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI.

    L’ISPRA elabora annualmente i dati trasmessi alla sezione nazionale del catasto dalle sezioni regionali e provinciali e darne adeguata pubblicità.
    Per le comunicazioni relative ai rifiuti da imballaggio si applicano, da ultimo, le norme previste dal successivo art. 220, comma 2, che prevede la comunicazione annuale attraverso il MUD.

    In merito ai registri di carico e scarico, il nuovo art. 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) prevede l’alternatività tra l’adesione al SISTRI e la tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti. Inoltre, ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa, viene ribadito che qualora si aderisca volontariamente al SISTRI vengono meno gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti previsti dagli artt. 190 e 193, mentre nel caso di non adesione, devono essere adempiuti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione.

    La riformulazione dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) dispone, inoltre, che l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico venga mantenuto unicamente per coloro che non aderiscono su base volontaria al SISTRI:

    • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), che non hanno più di dieci dipendenti;
    • gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8.

    Un’importante innovazione è la soppressione dell’obbligo di conservare a tempo indeterminato i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, mentre viene mantenuto l’obbligo di conservare i registri di carico e scarico, integrati con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti o con la copia della scheda del SISTRI, per cinque anni.
    Viene inoltre soppressa la previsione che prevedeva che potessero adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccedeva le due tonnellate di rifiuti pericolosi, mantenendo, invece, tale facoltà per quelli che non superano le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi.
    I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa (quindi i liberi professionisti non organizzati in forma associata) ex legge n. 29/2006 già esenti dal MUD ma obbligati al formulario in luogo del registro, ora adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico e per cinque anni, delle copie della scheda SISTRI – Area movimentazione, fornite dal trasportatore dei rifiuti stessi.
    Viene, infine, ribadito che la disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella contenuta nel DM 1° aprile 1998, n. 148.

     La riformulazione dell’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) mantiene l’obbligo della tenuta del formulario unicamente per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.
    Viene poi introdotta l’esenzione dalla responsabilità per il trasportatore in relazione a quanto indicato nella scheda SISTRI – Area Movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
    Analogamente al registro di carico e scarico, anche per il formulario viene ribadito che la disciplina di carattere nazionale è quella indicata dal DM 1° aprile 1998, n. 145.
    Vengono quindi disciplinati alcuni casi particolari di trasporto:
    - per le spedizioni transfrontaliere da parte di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono su base volontaria al SISTRI il formulario di identificazione è sostituito dai documenti previsti dall'art. 194 sulle spedizioni transfrontaliere, anche con riferimento alla tratta percorsa su territorio nazionale;
    - la scheda di accompagnamento dei fanghi di depurazione in agricoltura prevista dall’art. 13 del d.lgs. 99/1992 è sostituita dalla scheda SISTRIArea movimentazione.
    Le disposizioni sulla microraccolta di rifiuti vengono integrate con la previsione che anche nelle schede SISTRI - Area movimentazione (oltre che nei formulari di identificazione) devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste o le eventuali variazioni al percorso.
    Viene, infine, introdotta una puntuale disciplina per il trasporto intermodale.

     La sostituzione dell’art. 194 (Spedizioni transfrontaliere) introduce norme per il trasporto tranfrontaliero al fine di adeguare le norme al Regolamento CE 1013/2006, soprattutto in considerazione che il D.M. 17 dicembre 2009 reca unicamente la previsione delle spedizioni transfrontaliere dall’Italia (art. 5, comma 9) e non per quelle “in ingresso”.

    La disciplina puntuale relativa al trasporto transfrontalieroè però rinviata ad un successivo decreto interministeriale, nelle cui more vengono applicate le disposizioni del D.M. 3 settembre 1998, n. 370 con cui è stato approvato il regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

    Regime sanzionatorio

    Le modifiche agli articoli 255 e 258 ed i nuovi articoli 260-bis e 260-ter introducono il sistema sanzionatorio necessario per l’efficace funzionamento del SISTRI e per l’adeguamento all’art. 36 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che prevede l’adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

    Il Ministero dell’ambiente, nel commisurare l’entità delle sanzioni del nuovo sistema, si è ispirato essenzialmente a quello già previsto all’art. 258 del d.lgs. 152/2006 con riferimento al MUD, al registro di carico e scarico e al formulario, in considerazione del fatto che il SISTRI si sostituisce al sistema cartaceo per il controllo della tracciabilità dei rifiuti. In sintesi, il sistema sanzionatorio si è conformato – in punto di entità delle sanzioni – a quello già previsto dal Codice ambientale creando, tuttavia, nuove fattispecie per tener conto degli obblighi stabiliti dal D.M. 17 dicembre 2009 che, oltre a stabilire obblighi di iscrizione per varie tipologie di soggetti, prevede anche una serie di comunicazioni obbligatorie da effettuare secondo determinati criteri e tempistiche. Così all’obbligo previsto per determinate categorie di soggetti di iscriversi al SISTRI corrisponde una sanzione per l’omessa iscrizione, variabile in funzione della tipologia di rifiuti per la quale viene effettuata l’iscrizione (rifiuti pericolosi o non pericolosi). È sanzionabile anche l’omessa compilazione – secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal SISTRI – del registro cronologico o della scheda SISTRI – Area movimentazione. È, altresì, sanzionabile chi fornisce al SISTRI informazioni incomplete, inesatte o insufficienti. Infine, con specifico riferimento al trasporto, in considerazione del fatto che i rischi collegati alla gestione dei rifiuti aumentano sensibilmente in caso di trasporto dei rifiuti, viene prevista una pluralità di sanzioni, anche di natura amministrativa quali, ad esempio, il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti.

    Alcune modifiche al regime sanzionatorio sono state in seguito apportate dal D.Lgs. 121/2011, con cui è stata attuata la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

    La stagione delle proroghe

    A poche settimane dalla pubblicazione del D.M. 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, è cominciata una lunga stagione di proroghe: il Ministero dell'ambiente è intervenuto con una serie di decreti correttivi (emanati il 15 febbraio, 9 luglio, 28 settembre e 22 dicembre 2010) che hanno di volta in volta prorogato l'avvio dell'effettiva operatività del sistema, oltre che dettato una serie di disposizioni di carattere sostanziale, in parte volte a superare le criticità emerse nel frattempo dal confronto con le imprese e le loro associazioni.

    In particolare, la proroga recata dal D.M. 9 luglio 2010 ha riguardato indifferentemente tutti i soggetti obbligati, eliminando in tal modo l'avvio differito previsto dai precedenti decreti per le diverse categorie di soggetti (come sollecitato dalla risoluzione 8-00065 approvata dalla VIII Commissione della Camera nella seduta del 28 aprile 2010). A tale proroga si è affiancato lo slittamento del termine previsto per la consegna alle imprese dei dispositivi elettronici necessari per utilizzare il nuovo sistema telematico.

    Con il D.M. 28 settembre 2010 non solo si è ulteriormente differito il termine  per il completamento della distribuzione delle chiavette USB e della installazione delle black box, ma è stato prorogato il termine di conclusione della fase transitoria del SISTRI, il c.d. regime a doppio binario (previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto istitutivo), durante il quale il SISTRI avrebbe dovuto affiancare i registri di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti, tradizionali strumenti previsti dal Codice ambientale (artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006) per documentare la corretta gestione dei rifiuti.

    Con il D.M. 22 dicembre 2010, la piena operatività del SISTRI è stata fatta slittare al 1° giugno 2011, prorogando così il fino al 31 maggio 2011 il periodo transitorio del "doppio binario".

    Contestualmente alla firma del citato decreto, il Ministero dell'ambiente ha sottoscritto un Protocollo con Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) volto a: confermare la validità del SISTRI quale strumento di semplificazione amministrativa e di tutela della legalità ambientale e unico strumento di rilevazione dei dati sull’intera filiera dei rifiuti; nonchè ad individuare un Comitato di indirizzo incaricato, tra l’altro, di monitorare lo stato di avanzamento del SISTRI, presentare suggerimenti per il migliore funzionamento del sistema e sensibilizzare gli operatori ancora inadempienti ad attenersi alle disposizioni normative.

    Con l'emanazione del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 si è provveduto a raccogliere in un testo unico tutti i cinque decreti precedentemente emanati sul SISTRI che, dalla data di entrata in vigore del decreto, hanno cessato di produrre effetti.

    A causa delle difficoltà di funzionamento del sistema, con il successivo D.M. 26 maggio 2011 è stata nuovamente prorogata l'entrata in vigore a regime del SISTRI, introducendo diverse scadenze temporali  ("a scaglioni") in base alla tipologia ed alle dimensioni delle aziende interessate, mentre il decreto-legge 70/2011 (art. 6, comma 2, lett. f-octies) ha introdotto una specifica proroga per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

    Tali scadenze "a scaglioni" sono state superate con il decreto-legge n. 138/2011, che ha prorogato il periodo transitorio del "doppio binario" fino al 9 febbraio 2012.
    L'art. 6, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 138/2011 ha infatti introdotto alcune norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI che prevedono: un'unica proroga fino al 9  febbraio 2012 per tutti i soggetti per i quali il D.M. 26 maggio 2011 aveva, invece, indicato diverse scadenze temporali, ad eccezione della specifica proroga per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi (non prima del 1° giugno 2012) e la verifica tecnica delle componenti software e hardware anche per una semplificazione delle tecnologie (comma 2); l'individuazione, con apposito decreto, di specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, tenendo conto della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, ai fini della tracciabilità, applicare le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi (comma 3) e la possibilità di delegare, per gli adempimenti SISTRI, i vari consorzi di recupero, al pari delle associazioni di categoria (comma 3-bis). 

    Nella G.U. n. 206 del 5 settembre 2011 è stato pubblicato l'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 raggiunto in sede di Conferenza unificata per consentire l’accesso al SISTRI alle Regioni, agli Enti locali ed all’ISPRA.

    Successivamente l'art. 13 del decreto-legge n. 216/2011 ha ulteriormente differito i termini previsti dal D.L. 138/2011:
    - è slittato dal 9 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 il termine per l’entrata in operatività del SISTRI per tutti i soggetti per i quali il D.M. 26 maggio 2011 aveva, invece, indicato diverse scadenze temporali (comma 3);
    - la proroga al 30 giugno 2012 è stata introdotta anche per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del Codice ambientale, per i quali l’art. 6, comma 2, lett. f-octies, del D.L. 70/2011 aveva previsto l’individuazione di un termine che non poteva comunque essere antecedente al 1° giugno 2012 (comma 3-bis);
    - è stata prorogata al 2 luglio 2012 la disposizione (art. 39, comma 9, del D.lgs. 205/2010) che prevedeva l’esclusione, fino al 31 dicembre 2011, dall’obbligo di iscrizione al SISTRI per alcuni imprenditori agricoli che producono e trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario (comma 4).

    Oltre a tali proroghe l'art. 13, comma 3, del D.L. 216/2011 ha introdotto anche alcune disposizioni volte a facilitare l'operatività del sistema. In particolare al Ministero dell’ambiente è stato consentito di avvalersi, per lo svolgimento delle attività di gestione del sito internet e di tutte le attività non comprese nel contratto che riguardano la fornitura del sistema informativo, anche dell’ISPRA. Allo stesso Ministero è stato imposto di riferire alle Camere, con cadenza semestrale, sullo stato d’attuazione della gestione del SISTRI.

    La sospensione del sistema

    L'art. 52, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI, resesi necessarie anche in ragione della previsione (recata dal citato art. 6, comma 2, del D.L. 138/2011) dell'utilizzo di modalità semplificate in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha sospeso, fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013:

    • il termine di entrata in operatività del SISTRI;

    Si ricorda che l’art. 6, comma 2, del D.L. 138/2011, al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, ha previsto che il Ministero dell'ambiente assicuri, attraverso il concessionario SISTRI, “la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti”. Sempre in merito alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, il medesimo articolo ha previsto che la competente Direzione del Ministero dell’ambiente può avvalersi di DigitPA.

    • ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.lgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 (registri di carico e scarico e formulari di trasporto) del medesimo decreto, ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010, che ha novellato il previgente sistema sanzionatorio ed introdotto le disposizioni sanzionatorie necessarie per l’efficace funzionamento del SISTRI).

     

    Il comma 2 del medesimo articolo 52 prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI.

    Lo stesso comma dispone che, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la SELEX-SE.MA (società affidatataria del servizio di progettazione, gestione e manutenzione del SISTRI, sulla base di apposito contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 e successivamente integrato con atto stipulato il 10 novembre 2010) e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni.

    La stessa norma ha altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
    Con il Decreto del Ministero dell'ambiente 17 ottobre 2012, n. 210 (pubblicato sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2012) è stato chiarito che il contributo dovuto per l'iscrizione al SISTRI per l'anno 2012 non è dovuto e che lo stesso è sospeso sino al 30 giugno 2013.

    Quanto alle ragioni che hanno motivato la sospensione dell’operatività del SISTRI, si ricorda che, in attuazione della norma del D.L. 216/2011 che ha previsto il coinvolgimento di DigitPA nelle attività di verifica del funzionamento tecnico del sistema SISTRI, il 16 maggio 2012 DigitPA ha trasmesso al Ministero dell'ambiente le sue valutazioni. In proposito il comunicato web del Ministero dell’ambiente del 12 giugno evidenzia che «Il parere di DIGITPA solleva una serie di questioni in merito alle procedure seguite da parte del Ministero per l’affidamento a SELEX-FINMECCANICA della progettazione e realizzazione del SISTRI, in merito ai costi ed al funzionamento del sistema” e che “le verifiche avviate richiedono tempi non compatibili con l’entrata in funzione del SISTRI il 1° luglio prossimo”.