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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Rilancio del turismo

 

Durante la XVI legislatura sono state emanate alcune disposizioni per aumentare la competitività del turismo al fine di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Più in particolare il legislatore ha attuato politiche del rilancio del turismo con disposizioni contenute in diversi provvedimenti.

La legge 69/2009 (A.C. 1441-bis) ha previsto diverse misure di sostegno tra cui quella dell’articolo 18 che - novellando una disposizione della finanziaria 2007 recante stanziamenti finalizzati al sostegno del turismo per il triennio 2007-2009 – prevede la stipula di appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che consentano la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché per il recupero della sua competitività sul piano internazionale. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati in attuazione dei protocolli d’intesa la legge ha stanziato 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al cofinanziamento delle iniziative e dei progetti in questione, attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate, provvede lo stesso Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. La legge è intervenuta anche, all’articolo 19, in merito alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale del turismo, nata dalla trasformazione dell’ENIT. I membri del consiglio, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stati ridotti da tredici a nove, oltre al Presidente, ed è stato previsto l’intervento alle riunioni, senza diritto di voto, del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo; la ripartizione fra le amministrazioni e le associazioni di categoria dei nove seggi è stata rinviata ad un decreto del Ministro del turismo. Il regolamento di organizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è stato approvato con D.M. 21 gennaio 2010.

Il decreto-legge 70/2011 (Il decreto-legge per il semestre europeo , A.C. 4357) ha previsto la procedura per la nascita, nei territori costieri, dei Distretti turistico-alberghieri (art. 3, commi 4-6). I Distretti possono esser creati nei territori costieri su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori. La delimitazione dei territori è effettuata entro il 30 giugno 2013 dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l’Agenzia del demanio. La formalizzazione della loro istituzione avviene tramite un D.P.C.M. previa intesa con le regioni interessate. Ai Distretti costituiti in rete si applicano una serie di disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria e per la ricerca e lo sviluppo. Fra l’altro, costituiscono “Zone a burocrazia zero” ed è prevista l’attivazione di sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell’INPS.

Il Decreto legge 83/2012 ha razionalizzato la struttura organizzativa dell’ENIT, ha previsto l’incentivazione dei flussi turistici verso l’Italia, ha favorito la costituzione di reti d’impresa nel settore, ha previsto interventi per la sicurezza del turismo montano nonché percorsi universitari al fine di potenziare l’offerta formativa nel settore turistico. Più in particolare l’articolo 41, comma 3 prevede che l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, operi all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'ENIT, il Ministero degli affari esteri e l'Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell'ENIT all'estero, individuato nel limite di un contingente massimo di cinquanta unità definito in dotazione organica, può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri. L’articolo 41-bis prevede maggiori risorse al fine di migliorare i servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di rilascio dei visti ed incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale. L’articolo 66 favorisce la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale. I criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota e per l’erogazione dei contributi sono definiti con uno o più decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I contributi saranno comunque finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. L’articolo 66-bis istituisce un Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro. Potranno esser finanziati i progetti rientranti tra le seguenti tipologie:

  • sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;
  • tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;
  • potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;
  • prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.

L’articolo 67 istituisce una Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo. Tale Fondazione avrà sede in una delle Regioni di cui all'obiettivo Convergenza individuata dallo Statuto. Il compito principale della Fondazione sarà quello di progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico. La Fondazione opera prioritariamente in collaborazione con le Università degli Studi individuate dallo Statuto.

Il decreto legge 179/2012 ha favorito il rilancio delle imprese turistico balneari e ha previsto il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia. L’articolo 34-quater ha fornito una nuova definizione di imprese turistico balneari ricomprendendovi sia quelle classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, che si svolgono su beni del demanio marittimo, sia le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Le regioni sono chiamate a fissare gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità. L’articolo 34-quinquies  ha previsto il Piano di sviluppo del turismo che è adottato dal Governo, ma nella sua predisposizione coinvolge diversi soggetti istituzionali, tra cui il Ministro con delega al turismo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, infine, le Commissioni parlamentari. Il piano strategico ha una durata almeno quinquennale ed è aggiornato ogni due anni. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano stesso.

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