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Temi dell'attività Parlamentare

Sisma in Abruzzo - I provvedimenti del "dopo terremoto" e le risorse stanziate

Lo stato di emergenza

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia dell'Aquila e di altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, il Governo ha immediatamente emanato il D.P.C.M. 6 aprile 2009 con cui è stato dichiarato il rischio di compromissione degli interessi primari. Con un altro D.P.C.M., emanato nella stessa data, è stato quindi dichiarato , fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 225/1992, conferendo al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di Commissario delegato come previsto dall'art. 5, comma 4, della stessa legge 225.

Lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2012 con D.P.C.M. del 4 dicembre 2011. L'art. 67-bis del D.L. 83/2012 ha anticipato la fine della fase emergenziale al 31 agosto 2012 (vedi infra).

Al fine di assicurare la necessaria, urgente assistenza, il soccorso e la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma e per la rimozione di ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni assumendo ogni misura idonea al superamento del contesto emergenziale e per la salvaguardia delle vite umane, è stata emanata una serie di ordinanze, nonchè ulteriori decreti e circolari (v. analisi approfondita del contenuto dei provvedimenti emanati).

Di particolare interesse sono due decreti del Commissario delegato con cui sono stati individuati i comuni colpiti dal sisma.

L'individuazione dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 ha individuato i comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero quei comuni che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado: Provincia dell’Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Con il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato sono stati inseriti otto nuovi Comuni: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale della Provincia dell’Aquila; per la Provincia di Teramo i comuni di Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea. L’introduzione di nuovi comuni, che si aggiungono a quelli individuati con il decreto del 16 aprile 2009 è stata necessaria dopo le ulteriori verifiche dei danni causati dal proseguimento dello sciame sismico in Abruzzo.

La fine dell'emergenza: il D.L. 83/2012

Con gli articoli da 67-bis a 67-sexies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 sono state introdotte numerose disposizioni finalizzate alla chiusura della gestione emergenziale, nonchè per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

In particolare l’articolo 67-bis ha disciplinato la fase della cessazione dello stato di emergenza dichiarato, che viene anticipata al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2012 come previsto da ultimo dal D.P.C.M. 4 dicembre 2011.
Lo stesso articolo ha però consentito al Commissario delegato, alla Struttura di missione per le attività espropriative od altri organismi costituiti a supporto del Commissario delegato per la ricostruzione, di continuare ad operare fino al 15 settembre 2012 ai fini del trasferimento, da tale data, delle funzioni alle amministrazioni competenti in via ordinaria: regione, province e comuni del cratere.
In attuazione di tale disposizione è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 settembre 2012 con cui si è provveduto a regolare il subentro delle amministrazioni pubbliche competenti per via ordinaria nelle iniziative del Dipartimento della protezione civile.


L'art. 67-bis ha previsto altresì norme in materia di personale e contabilità, ma soprattutto ha previsto la presentazione (entro il 15 settembre 2012) al Presidente del Consiglio, da parte del Commissario delegato, di una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonché una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nell'emergenza e nella ricostruzione, finalizzata a consentire l'adozione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare i rapporti derivanti dai contratti stipulati dagli organismi succitati, nonché le modalità per consentire l'ultimazione delle attività programmate dal Commissario.
La norma fa riferimento alle attività per il superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per la ricostruzione ha già presentato, alla data del 30 giugno 2012, formale richiesta al Dipartimento della protezione civile e al completamento di interventi urgenti di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati.

La prevista disciplina dei rapporti derivanti dai contratti stipulati dal Commissario è stata successivamente emanata con il D.P.C.M. 10 ottobre 2012.

L’articolo 67-ter  ha recato le disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma, prevedendone la gestione, a decorrere dal 16 settembre 2012, sulla base del riparto costituzionale di competenze tra gli enti territoriali e lo Stato (artt. 114 e seguenti della Costituzione).
Per il controllo degli interventi di ricostruzione si prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno per la città dell’Aquila e l’altro per i 56 comuni del cratere, e ne vengono disciplinati i compiti, la composizione e la dotazione di risorse umane e strumentali.
Tali uffici sono chiamati a svolgere, tra l’altro, sostanzialmente un’attività di promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione, monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, informazione trasparente sull’utilizzo dei fondi, controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché verifica della coerenza rispetto al progetto approvato con controlli puntuali in corso d’opera. I due Uffici curano altresì l’istruttoria per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica.

I commi 5 e seguenti prevedono misure volte al reclutamento di risorse umane, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di potenziare le strutture degli enti locali – comune dell’Aquila e comuni del cratere - impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l’assunzione, a tempo indeterminato, di 200 unità di personale a decorrere dall’anno 2013, di cui 128 unità assegnate al comune dell’Aquila.
Viene altresì autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale da assegnare temporaneamente ai due sopracitati Uffici speciali (50 unità), alle province interessate (40 unità) e alla regione Abruzzo (10 unità).

L’art. 67-quater,  elenca, in attesa dell’emanazione di una organica legge regionale, gli obiettivi e le modalità della ricostruzione. Tra gli obiettivi rilevano:

a) la priorità del rientro della popolazione nelle abitazioni mediante il recupero, ove possibile, con adeguamento sismico degli edifici. Viene data priorità, per gli edifici pubblici, agli edifici strategici e, per gli edifici privati, a quelli destinati ad abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutte o danneggiate dal sisma;

b) la promozione e la riqualificazione dell’abitato, con riferimento alla presenza di servizi pubblici e di progetti che assicurino la sostenibilità ambientale e energetica, avanzate tecnologie edilizie, l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici e la riorganizzazione delle reti infrastrutturali e dei servizi;

c) la ripresa socio-economica del territorio.

Per l’attuazione degli obiettivi citati, il comma 2 dell'art. 67-quater prevede:

a) interventi singoli o in forma associata per i quali viene previsto un termine inderogabile di avvio degli stessi, stabilito dal comune, e viene altresì indicata una procedura da seguire in caso di inadempienza con l’attribuzione al comune di poteri sostitutivi;

b) programmi integrati nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi viene prevista la possibilità dell’individuazione, da parte del comune, di un unico soggetto attuatore per la progettazione e realizzazione degli interventi, individuato attraverso un procedimento ad evidenza pubblica. Nei casi di mancato consenso tra il comune e i proprietari degli edifici interessati dai programmi integrati e di particolare compromissione dell’aggregato urbano, il comune può procedere all’occupazione temporanea degli immobili;

c) delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi di progettazione, esecuzione e gestione lavori. Sono previste premialità urbanistiche nei confronti dei proprietari privati interessati che consiste, oltre che nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nell’attribuzione di una percentuale di incremento di superficie utile compatibile con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, prevista nella misura del 20%.

Per favorire la ricostruzione del centro storico dell’Aquila, si prevede un contributo per la riparazione ed il miglioramento sismico anche per le unità immobiliari private diverse dall’abitazione principale.
Di fatto lo Stato coprirà al 100 % le spese per la ricostruzione delle parti strutturali e comuni (compresi gli elementi architettonici esterni) di tutti gli edifici privati del centro storico dell’Aquila, compresi quelli con un unico proprietario. Sono escluse le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie senza che sia intervenuta sanatoria.
La corresponsione del contributo è subordinata al conferimento della delega volontaria al comune prevista dal comma 2 e, in caso di mancato consenso, il comune può procedere all’occupazione temporanea degli immobili.

Il comma 6 dell'art. 67-quater precisa che le risorse stanziate dall’art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009 sono finalizzate anche al sostegno delle attività produttive e della ricerca e, a decorrere dal 2012, una quota di esse pari al 5% viene destinata alle finalità dell'articolo 67-quater.

Viene inoltre istituita dal comma 9, riproducendo nella sostanza gran parte delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 dell’O.P.C.M. 4013/2012, una cd. white list, ossia un elenco al quale gli operatori economici interessati alla ricostruzione per garantire trasparenzanegli interventi stessi possono iscriversi. Agli Uffici speciali per la ricostruzione  è demandata la fissazione dei requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco, comunque subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Lo stesso comma 9 demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina dei contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti dei professionisti e delle imprese, delle sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela dei lavoratori impiegati nei cantieri della ricostruzione.
In attuazione di tale comma è stato emanato il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 relativo alla definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata.

L’articolo 67-quinquies interviene sui piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni del cratere prevedendo che debbano essere predisposti dagli stessi comuni, ove non abbiano ancora provveduto, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (vale a dire entro il 10 dicembre 2012, dato che la L. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, è stata pubblicata nella G.U. dell'11 agosto ed entrata in vigore il giorno successivo).
Si tratta dei piani di ricostruzione dei centri storici, previsti dall'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009, la cui predisposizione è stata affidata, dalla norma stessa, ai sindaci dei comuni colpiti dal sisma, d'intesa con i presidenti della regione e della provincia (quest’ultimo per le materie di competenza).

Si dispone, inoltre, in merito all’approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento normativo e cartografico, ai fini della ricostruzione, per le quali viene richiesto l’accordo di programma di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 tra il comune e la provincia competente.

Riguardo poi alle disposizioni urbanistiche comunali in contrasto con sopraggiunte norme statali o regionali si prevede che, in tal caso, le disposizioni comunali si intendono aggiornate. Mentre nell'attuazione dei piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni del cratere il particolare interesse paesaggisticodegli edifici civili privati deve essere attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici.

L'art. 67-quinquies prevede altresì, al comma 2, che resta ferma l’efficacia delle O.P.C.M. emanate dal 2009 fino all’adozione di un T.U. delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
Il comma 3 invece ha ribadito, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e di tutte le misure già adottate in relazione al sisma del 6 aprile 2009, che si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli individuati dai decreti nn. 3 e 11 del Commissario delegato (v. supra) e che resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
Si ricorda che il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 39 ha introdotto la possibilità di applicare le agevolazioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo anche per beni localizzati fuori dei territori dei comuni come sopra individuati, in tal caso, tuttavia, occorre che una perizia giurata attesti il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico.

L’articolo 67-sexies reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 67-ter relativamente all'istituzione dei due Uffici speciali per la ricostruzione e all'assunzione di 300 unità di personale, quantificati in 14.164.000 euro per ciascuno degli anni 2013-2015 e in 11.844.000 euro a decorrere dal 2016.

    Le risorse stanziate
    Gli stanziamenti disposti dal D.L. 39/2009

    Il decreto-legge n. 39/2009 ha previsto numerosi stanziamenti per interventi di varia natura a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile:

    • finanziamenti per i primi interventi di soccorso e per la ricostruzione, compresi gli interventi di ripristino stradale: 6,9 miliardi di euro complessivi, stanziati per un periodo che va dal 2009 al 2033 (di cui 1,2 miliardi nel 2009), la cui copertura finanziaria, per la gran parte, è posta a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni recate dall’articolo 12 del provvedimento, relative al gioco del lotto.
      Lo stanziamento maggiore è quello recato dall'art. 3, comma 6, per contributi per ricostruzione e riparazione di abitazioni, per un importo complessivo di 3.165,5 milioni di euro. Si ricordano altresì lo stanziamento di 700 milioni recato dall'art. 2, comma 13, per la realizzazione di moduli abitativi, nonchè lo stanziamento di 300 milioni, recato dall'art. 4, comma 3, destinato a interventi per reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione.
      Tra i finanziamenti per i primi interventi di soccorso rientrano anche quelli per le esigenze operative della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco (l'art. 7 stanzia complessivamente 897 milioni di euro per le attività urgenti di assistenza espletate dalla Protezione civile, dalle Forze di polizia, Vigili del Fuoco e Forze armate);
      • ulteriori finanziamenti per la ricostruzione, le cui risorse sono reperite nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, rinominato in FSC, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, dal D.Lgs. 88/2011), per un importo complessivo compreso tra i 2 e 4 miliardi, cui si aggiunge un ulteriore importo di 408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture (art. 14 del D.L. 39/2009).

        Con la delibera 26 giugno 2009, n. 35, il CIPE ha destinato agli interventi connessi al terremoto 3.955 milioni rinviando a successive delibere per l'articolazione pluriennale delle risorse, anche sulla base dei fabbisogni comunicati dal Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS/FSC. La delibera n. 43/2012 ha provveduto ad assegnare l'importo di 539,4 milioni di euro per l’anno 2012, a valere sul FSC e, in particolare, sulle risorse già assegnate con la delibera n. 35/2009.

        Relativamente invece all'importo di 408,5 milioni di euro autorizzato dall'art. 14, da reperirsi a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture (previsto dall'art. 18 del D.L. 185/2008), a valere su tale stanziamento, con la delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 79 è stata assegnata una prima quota di 40 milioni di euro per la ricostruzione dell'Università dell’Aquila danneggiata dagli eventi sismici.
        Le risorse residue sono state assegnate dal CIPE, con la delibera 82/2009 e la delibera 44/2012 per la realizzazione di "programmi stralcio" per interventi di ripristino di immobili pubblici nella città e nella provincia dell’Aquila.

        Gli interventi cui destinare le risorse complessivamente provenienti dal FAS/FSC risultano soltanto in alcuni casi individuati dal decreto legge.
        Di seguito si elencano gli interventi espressamente indicati dal decreto:
        - concessione di contributi ai privati (fino ad un massimo di 10.000 euro) per la riparazione dei danni di lieve entità su prima casa (art. 2, co. 11-bis);
        - piano per il recupero di immobili pubblici inagibili, compresi quelli scolastici, nonché recupero università, conservatorio dell’Aquila e Accademia arti dell’Aquila (art. 4, co. 1, lett. b). Per il
        completamento dell’intervento di restauro, ampliamento e rifunzionalizzazione del Palazzo del Governo da adibire a sede unica della Provincia, sito nel centro storico dell'Aquila, la delibera CIPE 81/2012 ha assegnato, per l’anno 2012, l’importo di 23.813.325 euro, oltrea 7.800.000 euro a titolo di IVA, a carico delle disponibilità del FSC.
        - esenzione pedaggio autostradale per l'anno 2009 per gli utenti residenti nei comuni colpiti, nel limite di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni a valere sulle risorse dell'art. 14, comma 1 (art. 8, co. 1, lett. f);
        - qualificazione di alcune aree come Zone franche urbane (ZFU) ovvero introduzione di agevolazioni fiscali entro un tetto massimo di spesa di 90 milioni (art. 10, co. 1-bis e 1-ter). In proposito si ricorda che con la delibera CIPE 39/2010 è stata ammessa ai benefici previsti dalla L. 296/2006 per le ZFU, una zona franca urbana corrispondente all'intero perimetro territoriale del comune dell’Aquila. L'art. 70, comma 1, del D.L. 1/2012, ha previsto che lo stanziamento citato sia destinato al finanziamento di aiuti de minimis a favore delle piccole e micro-imprese operanti nelle medesime aree geografiche. In attuazione di tali disposizioni, con il D.M. 26 giugno 2012 sono stati fissati condizioni, limiti e modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 alla ZFU dell'Aquila.
        - predisposizione da parte dei Sindaci dei comuni colpiti di piani di recupero del centro storico (art. 14, co. 5-bis).

        Si osserva inoltre, che, in base a quanto disposto dal decreto-legge, le risorse provenienti dal FAS/FSC, nei limiti stanziati dall’articolo 14, possono altresì essere utilizzate per la concessione di contributi per la ricostruzione e la riparazione di abitazioni danneggiate, nelle ipotesi in cui le somme stanziate dall’articolo 3, comma 6, risultino insufficienti, nonché per la costituzione e il funzionamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, in caso di insufficienza delle risorse previste dall’articolo 11 (pari a 965 milioni di euro).

      Vi sono poi nel decreto ulteriori interventi i cui stanziamenti non sono quantificati dal punto di vista finanziario, che consistono comunque in misure di sostegno, per le quali, in alcuni casi, è previsto l’intervento anche di soggetti diversi dallo Stato.

      In aggiunta agli importi definiti dall’articolo 14, comma 1, il decreto-legge n. 39 prevede lo stanziamento di una ulteriore quota di risorse proveniente del Fondo aree sottoutilizzate, specificamente destinata al finanziamento di interventi di edilizia scolastica nella regione Abruzzo (art. 4, co. 4, primo periodo), da reperirsi nell’ambito del Fondo infrastrutture. In relazione a tale intervento, con la delibera del 26 giugno 2009, n. 47, il CIPE ha assegnato 226,4 milioni del Fondo infrastrutture in favore della regione Abruzzo, al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione danneggiati dagli eventi sismici.

      Vanno infine ricordati gli ulteriori interventi agevolativi previsti dal decreto-legge, i cui oneri non vengono quantificati espressamente dalle norme del provvedimento:

      • concessione di finanziamenti agevolati da parte diCassa depositi e prestiti alle banche, fino ad un importo massimo di 2 miliardi, finalizzata alla concessione da parte di queste di finanziamenti a favore di persone fisiche, garantiti dallo Stato (art. 3, co. 3).
        Con D.M. economia 10 settembre 2009 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione della garanzia statale. Con la Convenzione CDP-ABI del 19 ottobre 2009 sono state introdotte ulteriori semplificazioni procedurali dell’intervento, le cui linee generali sono state disciplinate con un primo accordo tra ABI e CDP nel luglio scorso: le Banche aderenti all’iniziativa stipulano con CDP contratti di finanziamento per ottenere la provvista per l’erogazione ai beneficiari. I finanziamenti sono assistiti da garanzia statale. In particolare, con il citato accordo dello scorso 19 ottobre, è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari del finanziamento agevolato da parte delle Banche aderenti.
      • finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo da parte delle famiglie ubicate nelle aree terremotate (art. 14, co. 2). I relativi stanziamenti sono reperiti nell’ambito delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, già assegnate all’Istituto per la promozione industriale (IPI). Tali risorse sono trasferite al Fondo Protezione civile;
      • finanziamenti di accordi di programma già stipulati (piano di risanamento dell’industria siderurgica), ovvero da stipulare per le imprese in amministrazione straordinaria (industria ICT), nonché di contratti di programma già presentati (art. 10, co. 3). Le risorse necessarie devono essere reperite nell’ambito del FAS, per la quota assegnata al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 14, comma 1;
      • iniziative di sostegno delle politiche giovanili della Regione Abruzzo (art. 10, co. 4), a valere su quota parte del Fondo politiche giovanili.

      Infine, è prevista la possibilità di concessione di garanzia statale su finanziamenti  bancari a favore delle piccole e medie imprese, a valere sul Fondo di garanzia per le PMI (art. 10, co. 1).

      Si segnala inoltre che, per la ricostruzione dell'Abruzzo, il decreto-legge n. 39 prevede che si aggiungono a quella già stanziate dal Governo:

      • le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale conseguenti a futuri provvedimenti legislativi;
      • le eventuali risorse che sono destinate a tal fine dall’Unione europea all’Italia tramite l'intevento del Fondo di solidarietà, finalizzato ad aiutare gli Stati membri in caso di gravi catastrofi naturali.
        In merito si segnala che, a seguito della domanda di intervento del Fondo di solidarietà presentata dal Governo italiano all'Unione europea nel giugno 2009, il 20 novembre 2009 è stato firmato un accordo tra la Commissione europea e l'Italia per laconcessione di un contributo di 493,7 milioni di euro per il terremoto in Abruzzo.
      La ricognizione delle risorse operata dal Ministero per la coesione territoriale

      Secondo quanto riportato nella relazione del Ministro per la coesione territoriale del 16 marzo 2012, dal titolo "La ricostruzione dei comuni del cratere aquilano", la ricognizione delle risorse finanziarie destinate alle aree colpite dal sisma mostra un volume complessivo di stanziamenti per gli interventi post-terremoto pari a circa 10,6 miliardi di euro (di cui 10,5 pubblici: le donazioni effettuate da privati e da Stati esteri ammontano complessivamente a circa 87 milioni di euro), di cui circa 2,9 miliardi relativi agli interventi per l’emergenza e i restanti 7,7 miliardi destinati agli interventi per la ricostruzione.

      Le risorse destinate agli interventi per l’emergenza risultano quasi integralmente erogate e hanno riguardato principalmente le seguenti linee di intervento:
      • spese per la prima emergenza per complessivi 680 milioni;
      • progetto Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili (CASE): circa 4.500 appartamenti in grado di ospitare più di 15.000 persone. Le risorse utilizzate per questo progetto sono state pari a circa 833 milioni;
      • progetto Moduli Abitativi Provvisori (MAP): circa 3.500 moduli in grado di alloggiare oltre 7.000 persone. Le risorse utilizzate per questo progetto sono state pari a circa 284 milioni.
      • progetto Moduli a Uso Scolastico Provvisorio (MUSP): 32 scuole prefabbricate in grado di ospitare più di 6.000 studenti. Le risorse utilizzate per questo progetto sono state pari a circa 82,8 milioni.

      Le risorse destinate agli interventi per la ricostruzione riguardano principalmente le seguenti linee di intervento:
      • ricostruzione di edifici privati: questi interventi riguardano la concessione di contributi ai soggetti privati e sono orientativamente quantificabili in circa 6 miliardi di euro;
      • ricostruzione di edifici pubblici: si tratta di interventi approvati dal CIPE riguardanti opere pubbliche per circa 408 milioni;
      • messa in sicurezza degli edifici scolastici: interventi approvati dal CIPE per complessivi 226 milioni;
      • reti stradali e ferroviarie: riguardano interventi per complessivi 300 milioni.

      Delle citate risorse risultano ancora da utilizzare circa 4,4 miliardi.
      Tale dato non è tratto dalla relazione citata, ma dalla presentazione della Relazione finale del Presidente della Regione Abruzzo per la chiusura della fase emergenziale, inoltrata al Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 67-bis del D.L. 83/2012 (v. supra).

      Stanziamenti ed assegnazioni recenti

      L'art. 23, comma 12-septies, del D.L. 95/2012, al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha disposto l’assegnazione al Comune dell’Aquila e ai comuni del cratere (come individuati dai due decreti del commissario delegato n. 3 e n. 11 del 16 aprile e del 17 luglio 2009), di un contributo straordinario per l'esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di complessivi 23 milioni di euro (14 milioni per il comune dell’Aquila, 4 milioni per i comuni del cratere e 5 milioni per la provincia dell’Aquila).
      Per la copertura dello stanziamento viene corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009.

      Una disposizione pressochè identica, ma relativa all'esercizio 2013, è stata dettata dall'art. 1, comma 289, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che, per le medesime finalità, ha previsto l'assegnazione di un contributo di 35 milioni di euro (26 milioni per il comune dell’Aquila; 4 milioni per gli altri comuni del cratere e 5 milioni di euro per la provincia dell’Aquila).
      Tale disposizione, a differenza della precedente contenuta nel D.L. 95/2012, non dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009. 

      Il comma 417 dell'art. 1 della L. 228/2012 ha autorizzato, fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato nei settori urbanistico e delle politiche sociali, per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell'identità sociale e culturale cittadina. Per le finalità indicate la disposizione autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del D.L. 39/2009.

      Nella seduta del 21 dicembre 2012 il CIPE ha approvato l’assegnazione di 2.245 milioni di euro a favore degli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici dell’aprile 2009 a valere sul FSC, con copertura a carico delle residue disponibilità di cui alla delibera CIPE n. 35/2009.

      Nella seduta dell'8 marzo 2013 il CIPE ha approvato l’aggiornamento dei fabbisogni e la riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera n. 47/2009. L’aggiornamento riguarda in particolare il “terzo piano stralcio” deliberato nel 2011, per circa 164,8 milioni di euro, fermo restando il valore complessivo dell’assegnazione pari a 226,4 milioni di euro.

      Si segnala, infine, che con il D.P.C.M. 16 ottobre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 301 del 28-12-2012) si è provveduto a ripartire le risorse rivenienti dai risparmi conseguiti mediante la riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Ai territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono stati assegnati 10 milioni di euro.