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dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

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Temi dell'attività Parlamentare

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute

Nell'ottobre 2012, è stato approvato dal Parlamento il decreto-legge n. 158/2012 (A.C. 5440, A.S. 3534), convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, che reca interventi per garantire un più alto livello di tutela della salute, mediante una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio sanitario Nazionale.

Il provvedimento, che ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame parlamentare, ha un contenuto ampio ed articolato ed interviene su molti settori connessi alla tutela della salute. Tale riassetto presenta carattere di urgenza a seguito del profondo ridimensionamento dell’offerta assistenziale di tipo ospedaliero e, più in generale, della contrazione delle risorse destinate al SSN, derivante dai provvedimenti legislativi degli ultimi anni e, più recentemente, dalle disposizioni del decreto legge n. 95/2012.

 A tal fine sono adottate misure finalizzate ad assicurare e garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute, di qualità e appropriatezza delle cure ed economicità nell'impiego delle risorse.

Il provvedimento si compone di 16 articoli suddivisi in IV Capi.
Qui di seguito si procederà ad una sintetica illustrazione dei principali aspetti disciplinati dall'articolato.

Il Capo I (artt.1-6bis) contiene norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria.

L'articolo 1 concerne, in primo luogo, il riordino dell'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria, prevedendo che le regioni ridefiniscano tale organizzazione mediante il ricorso a forme organizzative sia monoprofessionali sia multiprofessionali. Le prime sono denominate aggregazioni funzionali territoriali; esse condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi. Le seconde sono denominate unità complesse di cure primarie; esse erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali. La riorganizzazione deve essere volta a garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. In particolare, per le unità complesse di cure primarie, le regioni privilegiano la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operino in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le forme monoprofessionali e multiprofessionali summenzionate erogano l’assistenza primaria attraverso il personale convenzionato con il SSN (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali). Viene poi consentito alle regioni, per esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, di attuare processi di mobilità del personale dipendente dalle ASL, con ricollocazione del medesimo presso altre aziende regionali al di fuori dell’àmbitoprovinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti.

L’articolo 2, relativo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, reca modifiche alla legge 120/2007 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), con l’intento di delineare il passaggio a regime dell’attività libero-professionale intramuraria, le cui tappe fondamentali sono:

  • la ricognizione, da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2012 degli spazi per lo svolgimentodell’ALPI. Resta fermo che gli spazi ambulatoriali potranno essere acquisiti anche tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete;
  • l’adozione ,entro il 30 aprile 2013, di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete -intramoenia cosiddetta allargata-; inoltre, entro la data citata, il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere corrisposto al competente ente o azienda del SSN, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo.
  • dal 28 febbraio 2015 l’intramoenia allargata potrà essere posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla L.120/2007.

L'articolo 2-bis prevede l'istituzione di una Commissione per la formulazione di proposte sull'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Viene esclusa la responsabilità penale per i casi di colpa lieve, a condizione che, nello svolgimento dell'attività, il soggetto si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Viene invece fatta salva la responsabilità civile - che viene dalla norma in esame ricondotta nell'àmbito della cosiddetta responsabilità extracontrattuale -. Si prevede, tuttavia, che, nella determinazione della misura del risarcimento del danno, il giudice tenga debitamente conto dell'eventuale conformità dell'operato alle linee guida e buone pratiche summenzionate. Inoltre si prevede l’adozione di un provvedimento regolamentare allo scopo di agevolare l’accesso alle polizze assicurative da parte degli esercenti le professioni sanitarie, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 138/2011, che statuisce il principio dell’obbligo del professionista di stipulare,a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

L'articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e governo clinico, disciplinando le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, nonché per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice: la procedura prevista ed i requisiti richiesti sono informati a criteri di trasparenza e pubblicità. L'articolo 5 prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), con particolare riferimento ad una nuova ricognizione delle malattie croniche e di quelle rare, nonché alle persone affette da ludopatia, nonché un aggiornamento del nomenclatore tariffario relativo alle prestazioni di assistenza protesica, erogate nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale. L’articolo 6 dispone misure in materia di edilizia sanitaria:

  • per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere;
  • per semplificare l’applicazione della normativa antincendio delle strutture sanitarie;
  • per accelerare l’utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli exospedali psichiatrici giudiziari.

Il Capo II (artt. 7-9), detta disposizioni in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie. L'articolo 7 vieta e sanziona la vendita e l'acquisto di bevande alcoliche e di prodotti del tabacco da parte di minorenni. Esso introduce anche una disciplina per sanzionare e prevenire la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, dettando prescrizioni sulla pubblicità dei giochi citati, vietando l'ingresso dei minori in aree destinate al gioco con vincite in denaro, prevedendo un piano annuale di controlli, predisposto da AAMS, d’intesa con la SIAE, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, consistente in almeno diecimila verifiche specificamente destinate al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi commerciali in cui sono presenti apparecchi di gioco AWP o attività di scommessa su eventisportivi, anche ippici,e non sportivi,collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari,di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. L'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e bevande, mentre l'articolo 9 detta disposizioni in tema di emergenze veterinarie.  

Il Capo III (artt.10-13) reca disposizioni in materia di farmaci e di servizio farmaceutico. L'articolo 10 detta disposizioni in materia di farmaci, modificando le procedure autorizzative per i princìpi attivi destinati alla produzione di medicinali sperimentali, introducendo la disponibilità, per gli assistiti,a carico del Servizio sanitario nazionale, dei medicinali che risultino possedere il requisito dell'innovatività terapeutica disciplinando la revisione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e prevedendo l'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio dei suddetti prontuari e strumenti. L'articolo 11 prevede una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale al fine di escludere dalla rimborsabilità (a carico del Servizio sanitario nazionale) i farmaci terapeuticamente superati. Viene poi stabilito che ogni revisione del prontuario in esame può includere nell'àmbito della rimborsabilità i medicinali equivalenti a quelli in scadenza di brevetto o di certificato di protezione complementare con effetto non anteriore alla scadenza medesima. L'articolo11-bisdispone che,in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorizzazione all'esercizio della farmacia non possa essere trasferita per atto tra vivi,fino alla conclusione del procedimento penale (a séguito di sentenza definitiva).L’articolo 12 concerne alcune procedure relative ai medicinali. L’articolo13 concerne: i medicinali omeopatici, anche veterinari (in particolare,per le procedure di registrazione o di autorizzazione), l'aggiornamento delle tariffe e dei diritti annuali dovuti nel settore farmaceutico,gli adempimenti riguardanti la macellazione degli animali;alcune particolari fattispecie di somministrazione dei medicinali veterinari.

Il Capo IV (artt.14-16), infine, interviene con disposizioni incidenti sulla disciplina di alcuni enti sanitari (Consorzio anagrafi animali, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti, Fondazione Onaosi, IRCSS, art. 14), nonché sul trasferimento alle regioni dell'assistenza sanitaria al personale navigante (art. 15).