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Temi dell'attività Parlamentare

Tutela della salute dall'amianto

Relativamente agli scenari sulla futura diffusione del mesotelioma maligno, si stima, per sei paesi dell'Europa occidentale (Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania, Olanda e Svizzera), un numero di decessi maschili per mesotelioma variante da 5000 del 1998 ai 9.000 del 2018, per poi iniziare a decrescere dopo questa data. Per l'Italia si stimano 940 casi per anno nel periodo di massima diffusione della neoplasia previsto fra il 2015 e il 2019. Queste proiezioni sono in linea con una precedente stima che ha indicato un picco di 1.300 casi per la Gran Bretagna nel 2010. Anche studi epidemiologici condotti in altri paesi europei occidentali confermano il dato. In questo preoccupante quadro epidemiologico la raccolta sistematica dei casi di mesotelioma e l'analisi delle occasioni di esposizione a polveri di amianto è uno strumento essenziale che si può ricondurre ad un programma di prevenzione (Peto J., Decarli A., La Vecchia C., Levi F„ Negri E., The European mesothelioma epidemia).

In Italia sono 9.166 i casi di mesotelioma maligno (MM) registrati dal ReNaM (III° rapporto 2010) fino al 2004 e distribuiti su tutto il territorio nazionale. Tra le regioni più colpite ci sono il Piemonte (1.963 casi di MM), la Liguria (1.246),la Lombardia (1.025), l’Emilia Romagna (1.007) ed il Veneto (856). Per quanto riguarda i nuovi casi tumorali stimati in Italia nel 2012, il mesotelioma corrisponde allo 0,38% del totale (1400 casi su 364.500 I numeri del cancro in Italia 2012)

Il registro nazionale dei mesoteliomi

La Legge 27 marzo 1992, n. 257 non consente più in Italia l'estrazione, l'importazione, il commercio e l'esportazione di amianto e materiali contenenti amianto. A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, le lavorazioni con amianto come materia prima e quindi l'esposizione degli addetti in tali ambiti sono quasi scomparse. Rimane, però, ancora l'esposizione di lavoratori in quelle attività che prevedono la rimozione, la bonifica e lo smaltimento.

In Italia, il Registro nazionale dei mesoteliomi (Re.na.m.) è stato previsto nell'art. 17 della direttiva comunitaria 83/477, (abrogata dalla direttiva 2009/148CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro), che prescrive per gli Stati membri l'obbligo di predisporre un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma. La citata direttiva 83/477 è stata attuata con il D.Lgs. n. 277 del 1991che all'art. 36 ha previsto un Registro tumori, presso l'Ispesl (il D.L. 78/2010 ha attribuito all'Inail le funzioni già svolte dall'Ispesl). Con il successivo D.P.C.M 308/2002 sono stati disciplinati i modelli e le modalità di attuazione del Re.na.m. il sistema informativo, per assicurare completezza e qualità delle informazioni rilevate, che ha previsto, presso ogni Regione, l'istituzione di Centri operativi regionali (C.o.r.) per l'acquisizione, l'implementazione ed archiviazione, anche attraverso la ricerca attiva, delle informazioni relative a tutti i casi diagnosticati o trattati nell'area di competenza con particolare riferimento alla definizione diagnostica ed alla definizione della possibile storia di esposizione ad amianto. Tali rilevazioni sono effettuate dalle ASL, presenti sul territorio di competenza, che diagnosticano e trattano casi di mesotelioma (servizi di anatomia ed istologia patologica, reparti di pneumologia e di chirurgia toracica di ospedali pubblici e/o privati). Controlli di esaustività e completezza della casistica raccolta vengono effettuati con l'utilizzo delle schede di dimissione ospedaliera (S.d.o.) e/o dei certificati di morte. Protocolli diagnostici di riferimento per la standardizzazione dei criteri di diagnosi di mesotelioma consentono di suddividere i casi in classi, a seconda del diverso livello di certezza diagnostica raggiunto.

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 81/2008 (testo unico sulla sicurezza del lavoro) è stata prevista che il citato registro dei tumori (Art. 244) sia costituito da sezioni rispettivamente dedicate, in particolare:

  • ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM);
  • ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS).

I risultati dell'attività condotta fino ad oggi mostrano come, malgrado la legge n. 257 del 1992, siano possibili ancora oggi numerose occasioni di esposizione a causa della presenza dell'amianto negli ambienti sia di lavoro che di vita e che le attività di risanamento ambientale non sono state sistematiche e complete (K.Cervato e G. Pagnoni, L’amianto, un pericolo per la salute, in Ragiusan 309/310, anno 2010).

La bonifica dei rifiuti

Sulla bonifica dei rifiuti contenenti amianto, il primo riferimento e` la citata legge 27 marzo 1992, n. 257, che detta le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’ amianto e in particolare, prevede, la predisposizione di disciplinari tecnici, sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità (articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4), e Piani regionali e delle province autonome di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, con l’individuazione dei siti utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto (art. 10). Per l’attuazione dei citati disciplinari tecnici è stato emanato il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, che disciplina le attività di recupero dei prodotti e dei beni contenenti amianto.

Il fondo

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) all’art. 1, commi 241-244, istituisce presso l’INAIL un fondo (triennio 2013-2015 presenta una dotazione di 22 milioni di euro annue), che eroga una prestazione aggiuntiva alle altre riconosciute per legge, per le vittime dell’amianto, delle vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax, e, in caso di premorte, in favore degli eredi. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L’onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati dal D.M. 12 gennaio 2011, n. 30.