Cerca nel sito

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Fine contenuto

MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Tutela del consumatore turista

Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo emanato dopo l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto iniziale (atto n. 327 ), prevede una serie di disposizioni in materia di tutela del consumatore (articoli da 32 a 51). Tali disposizioni erano in precedenza contenute nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) agli articoli artt. 82-100, disposizioni abrogate dall’articolo 51 del D.Lgs. 79/2011. Alla tutela del consumatore turista, sotto il profilo della qualità del servizio, il nuovo Codice aveva dedicato anche altre norme che sono state pero dichiarate incostituzionali come la norma di principio sul turismo accessibile (articolo 3) e quella sulla promozione del turismo con animali domestici al seguito (articolo 30). Rimangono vigenti invece gli articoli 66 e 67 rispettivamente concernenti la “Carta dei servizi turistici pubblici” e la composizione (mediazione) delle controversie in materia di turismo. Inoltre con la legge 99/2009 sono state emanate altre misure contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime.

Pacchetti turistici

L’articolo 34 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79, delinea le caratteristiche fondamentali che il cosiddetto pacchetto turistico deve possedere al fine di accedere alla tutela prevista dal Fondo di garanzia. Più in particolare i pacchetti turistici devono avere ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

  • trasporto;
  • alloggio;
  • servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’ articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi di legge.

 Fondo nazionale di garanzia

L’articolo 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 istituisce il Fondo nazionale di garanzia con le seguenti modalità di funzionamento: più in particolare interviene, in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o dell’intermediario di pacchetti turistici, per:

  • consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato;
  • consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all'estero;
  • fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

Le istanze di rimborso presentate al Fondo sono valutate, ai fini della loro accoglibilità, dal Comitato di gestione, presieduto dal Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo o suo delegato, e composto da tre rappresentanti, rispettivamente del Ministero Affari esteri, del Ministero Sviluppo Economico e  del Ministero Economia e Finanze.

Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico, come definito dall’art. 34 del Codice del Turismo, sia stato venduto sul territorio nazionale da organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della legislazione nazionale, che sia fallito o insolvente.

Il Fondo viene alimentato esclusivamente da una quota pari al 2% dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore per risarcimento danni. Tali somme sono attualmente quantificabili, in media, in circa 230.000 euro annui. Il Fondo non interviene laddove venga richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni morali, nonché quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, solo volo.

Pubblicità ingannevole delle compagnie marittime

L'art. 22 della legge 99/2009 (A.C. 1441-ter) prevede l’inserimento nel Codice del consumo di una disposizione con cui si stabilisce che è considerata ingannevole la pubblicità riguardante le tariffe praticate dalle compagnie marittime che reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.